IL DIRIGENTE
  capo  della sezione  amministrativa del  Comitato nazionale  per la
tutela e  la valorizzazi one  delle denominazioni di origine  e delle
indicazioni  geografiche   tipiche  dei   vini  e   responsabile  del
procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la  legge 10 febbraio  1992, n 164, recante  nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con  il  quale  e'  stato emanato  il  regolamento  recante  la
disciplina  del procedimento  di riconoscimento  di denominazione  di
origine dei vini;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 luglio 1980, con
il  quale   e'  stata   riconosciuta  la  denominazione   di  origine
controllata e garantita del vino "Vino nobile di Montepulciano" ed e'
stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Visto il  decreto del Presidente  della Repubblica 14  giugno 1989,
con il  quale e' stato  modificato il disciplinare di  produzione del
vino a denominazione di origine  controllata e garantita "Vino nobile
di Montepulciano";
  Visto il decreto dirigenziale 1 luglio 1996 con il quale sono state
apportate ulteriori  modificazioni al  disciplinare di  produzione in
discorso;
  Vista  la  domanda presentata  dal  Consorzio  del vino  nobile  di
Montepulciano legittimato ai sensi dell'art.  1, comma 2, del decreto
del  Presidente della  Repubblica 20  aprile 1994,  n. 348,  intesa a
modificare  il  disciplinare  del  vino a  denominazione  di  origine
controllata e garantita "Vino nobile di Montepulciano";
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche  dei vini sulla  citata domanda e la  proposta di
modifica del disciplinare  di produzione dei vini  a denominazione di
origine  controllata  e  garantita  "Vino  nobile  di  Montepulciano"
pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale - Serie generale - n.  103 del 5
maggio 1999;
  Visto il  successivo parere integrativo del  Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche tipiche  dei vini  inerente le  modalita' di
esecuzione dell'invecchiamento obbligatorio  del vino a denominazione
di origine  controllata e  gaiantita "Vino nobile  di Montepulciano",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  serie generale - del 15 luglio
1999, n. 164;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
e   garantita   del   vino   "Vino   nobile   di   Montepulciano"   e
all'approvazione dello  stesso in  conformita' ai pareri  espressi al
riguardo dal sopra citato Comitato;
  Considerato che l'art. 4 del  citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348,   concernente  la   procedura   per   il  riconoscimento   delle
denominazioni  di  origine  e   l'approvazione  dei  disciplinari  di
produzione,  prevede che  le denominazioni  di origine  controllata e
controllata   e  garantita   vengono  riconosciute   ed  i   relativi
disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' modificato il disciplinare  di produzione della denominazione di
origine   controllata  e   garantita   dei  vini   "Vino  nobile   di
Montepulciano"  e  lo  stesso  e' approvato,  nel  testo  annesso  al
presente decreto.
  La denominazione di origine controllata e garantita "Vino nobile di
Montepulciano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma
1 del  presente articolo le cui  norme entrano in vigore  a decorrere
dalla vendemmia 1999.