IL DIRETTORE GENERALE
                  del Dipartimento  delle  entrate
                          di concerto  con
                 IL  RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
  Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999,
n. 46, ai  sensi del quale il pagamento delle  somme iscritte a ruolo
puo' essere effettuato anche con mezzi diversi dal contante;
  Visto l'art. 22,  comma 2, del decreto legislativo  13 aprile 1999,
n. 112, ai sensi  del quale per le somme iscritte  a ruolo pagate dal
debitore con mezzi diversi dal contante, la decorrenza dei termini di
riversamento dal concessionario all'ente creditore e' determinata con
decreto del Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  Visti gli  articoli 3, 14 e  16 del decreto legislativo  3 febbraio
1993, n.  29, recanti disposizioni relative  all'individuazione della
competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;
  Considerato che,  ai sensi  dell'art. 3,  del decreto  del Ministro
delle finanze 4 novembre 1997, il parere della commissione consultiva
sulla riscossione non e' richiesto  per fattispecie analoghe ad altre
per le  quali risulti gia' espresso  parere in epoca risalente  a non
piu' di  due anni e che  la predetta commissione consultiva  ha avuto
modo di  formulare, in  data ricadente in  tale periodo  biennale, in
riferimento  ai  provvedimenti attuativi  del  capo  III del  decreto
legislativo  9   luglio  1997,  n.   241,  le  sue   osservazioni  su
problematiche analoghe a quelle trattate nel presente decreto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                   Riversamento all'ente creditore
  1. Nel caso in cui il debitore effettui mediante carta Pagobancomat
il pagamento, integrale o parziale,  delle somme iscritte a ruolo, il
concessionario del  servizio nazionale  della riscossione  riversa le
somme  riscosse all'ente  creditore con  le modalita'  e nei  termini
previsti per il riversamento delle somme riscosse in contanti.