IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1996 recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione; Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di contenuti formativi delle attivita' di formazione per gli apprendisti; Visto l'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999; Decreta: Art. 1. 1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 68, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, si dispone la destinazione di lire 200 miliardi, a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento delle attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196. 2. Le risorse di cui al comma precedente vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento in misura proporzionale al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio, tenuto conto della popolazione giovanile e prevedendo un limite minimo di un miliardo di lire per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma in base ai criteri indicati sono riportate nella tabella allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante. 3. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate potra' essere utilizzata per il finanziamento di azioni collegate all'attivita' formativa. 4. Con le risorse di cui al comma 1 non e' rimborsabile la retribuzione degli apprendisti per le ore destinate alla formazione esterna.