IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la  legge n. 196 del  24 giugno 1996 recante  disposizioni in
materia di promozione dell'occupazione;
  Visto l'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196, citata, recante
disposizioni in materia di apprendistato;
  Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 8 aprile 1998 in materia di
contenuti   formativi  delle   attivita'   di   formazione  per   gli
apprendisti;
  Visto l'art. 68 della legge n. 144 del 17 maggio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In  attuazione di quanto  previsto dall'art. 68, comma  5, della
legge 17 maggio 1999, n. 144,  si dispone la destinazione di lire 200
miliardi,  a  carico del  Fondo  di  cui  all'art.  1, comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993,  n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19  luglio  1993,  n. 236,  per  il finanziamento  delle
attivita' di  formazione nell'esercizio dell'apprendistato,  anche se
svolte oltre il compimento del  diciottesimo anno di eta', secondo le
modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196.
  2. Le risorse  di cui al comma precedente vengono  ripartite fra le
regioni  e  le  province  autonome  di Bolzano  e  Trento  in  misura
proporzionale  al  numero  degli   apprendisti  occupati  in  ciascun
territorio, tenuto conto della  popolazione giovanile e prevedendo un
limite minimo di un miliardo di lire per ciascuna regione.
  Le risorse  assegnate a  ciascuna regione  e provincia  autonoma in
base ai  criteri indicati  sono riportate  nella tabella  allegata al
presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
  3.  Una quota  fino al  10% delle  risorse assegnate  potra' essere
utilizzata  per il  finanziamento di  azioni collegate  all'attivita'
formativa.
  4.  Con  le risorse  di  cui  al comma  1  non  e' rimborsabile  la
retribuzione degli  apprendisti per le ore  destinate alla formazione
esterna.