IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativo al settore del commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto in particolare l'art. 25, comma 7, del predetto decreto legislativo che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato che cessano l'attivita' e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale; Considerato che l'art. 25, comma 8, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione di criteri e modalita' per l'erogazione dell'indennizzo; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 23 giugno 1999, n. 252, recante norme per la concessione dell'indennizzo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 1999; Considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del suddetto decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce lo schema di domanda e la documentazione da allegare e fissa i termini per la presentazione delle richieste di indennizzo; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'art. 25, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che prevede una dotazione finanziaria complessiva per la concessione degli indennizzi pari a lire 100 miliardi Decreta: Art. 1. Termini di presentazione delle domande 1. Le domande per la richiesta dell'indennizzo previsto ai sensi dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono essere presentate a partire dal 1 ottobre 1999 e sino al 30 giugno 2000. Non saranno prese in considerazione le domande presentate anteriormente alla predetta data del l ottobre 1999 e successivamente al 30 giugno 2000. 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione non potranno essere presentate domande per ottenere l'indennizzo in oggetto. Qualora le disponibilita' finanziarie non consentano la concessione integrale degli indennizzi in favore delle domande pervenute l'ultimo giorno utile, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una riduzione percentuale in eguale misura.