IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  114,  recante
disposizioni sulla  riforma della disciplina relativo  al settore del
commercio a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.
59;
  Visto  in particolare  l'art.  25, comma  7,  del predetto  decreto
legislativo che prevede la concessione  di un indennizzo a favore dei
soggetti titolari di  esercizi di vicinato che  cessano l'attivita' e
restituiscono il titolo  autorizzatorio, al fine di  favorire la loro
ricollocazione professionale;
  Considerato  che  l'art.  25,  comma  8,  attribuisce  al  Ministro
dell'industria, del  commercio e dell'artigianato di  concerto con il
Ministro  del lavoro  e della  previdenza sociale  la definizione  di
criteri e modalita' per l'erogazione dell'indennizzo;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato,  di concerto  con il  Ministro del  lavoro e  della
previdenza sociale del  23 giugno 1999, n. 252, recante  norme per la
concessione dell'indennizzo,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n.
180 del 3 agosto 1999;
  Considerato  che,  ai sensi  dell'art.  4,  comma 1,  del  suddetto
decreto, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
definisce  lo schema  di domanda  e la  documentazione da  allegare e
fissa i termini per la presentazione delle richieste di indennizzo;
  Visto  il  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per  la razionalizzazione  degli interventi  di sostegno
pubblico  alle imprese,  a norma  dell'art. 4,  comma 4,  lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto l'art. 25, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114,  che  prevede  una  dotazione  finanziaria  complessiva  per  la
concessione degli indennizzi pari a lire 100 miliardi
                              Decreta:
                               Art. 1.
                Termini di presentazione delle domande
  1. Le  domande per la  richiesta dell'indennizzo previsto  ai sensi
dell'art. 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
possono essere presentate  a partire dal 1 ottobre 1999  e sino al 30
giugno  2000.   Non  saranno  prese  in   considerazione  le  domande
presentate  anteriormente alla  predetta data  del l  ottobre 1999  e
successivamente al 30 giugno 2000.
  2. Il  Ministero dell'industria, del commercio  e dell'artigianato,
rende  nota   la  data  dell'accertato  esaurimento   dei  fondi  con
comunicato da pubblicare nella  Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla
data  di pubblicazione  non  potranno essere  presentate domande  per
ottenere   l'indennizzo  in   oggetto.   Qualora  le   disponibilita'
finanziarie non consentano la  concessione integrale degli indennizzi
in favore delle domande pervenute l'ultimo giorno utile, il Ministero
dell'industria,   del  commercio   e  dell'artigianato   applica  una
riduzione percentuale in eguale misura.