L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 30 giugno 1999;
  Premesso che:
  ai sensi  dell'art. 2,  comma 6, del  decreto legislativo  16 marzo
1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), emanato per
l'attuazione  della direttiva  96/92/CE recante  norme comuni  per il
mercato interno dell'energia elettrica,  cliente idoneo e' la persona
fisica  o giuridica  che ha  la  capacita', per  effetto del  decreto
medesimo,  di   stipulare  contratti   di  fornitura   con  qualsiasi
produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero;
  l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che
i  clienti   idonei  autocertifichino  all'Autorita'   per  l'energia
elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') la propria qualifica per
l'anno 1999  e che  l'Autorita', entro novanta  giorni dalla  data di
entrata  in  vigore  del  decreto medesimo,  stabilisca  con  proprio
provvedimento le modalita' per  riconoscere e verificare la qualifica
di clienti idonei degli aventi diritto;
  con  delibera  dell'Autorita'  11  maggio 1999,  numero  66/99  (di
seguito:   delibera  n.   66/99),  e'   stato  disposto   l'avvio  di
procedimento per  la formazione di  provvedimenti di cui  all'art. 6,
commi 1 e 4,  e all'art. 14, commi 6, 7 e  8, del decreto legislativo
n. 79/1999, in tema di mercato elettrico, contrattazione bilaterale e
clienti idonei;
  Vista  la   legge  4  gennaio   1968,  n.  15,  e   sue  successive
modificazioni  e  integrazioni,  recante norme  sulla  documentazione
amministrativa e  sulla legalizzazione e autenticazione  di firme, ed
in particolare gli articoli 4 e 26;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 26 marzo 1977, n.
235, ed in particolare l'art. 10;
  Vista  la legge  14 novembre  1995, n.  481, recante  norme per  la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  Vista la direttiva 96/92/CE del  Parlamento europeo e del Consiglio
del 19  dicembre 1996,  recante norme comuni  per il  mercato interno
dell'energia elettrica;
  Vista  la legge  31 dicembre  1996,  n. 675,  recante tutela  delle
persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali e successive modificazioni e integrazioni;
  Vista la legge  15 maggio 1997, n. 127, recante  misure urgenti per
lo snellimento  dell'attivita' amministrativa  e dei  procedimenti di
decisione e di controllo;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  20 ottobre 1998,
n. 403,  recante regolamento di  attuazione degli  articoli 1, 2  e 3
della legge  15 maggio  1997, n. 127,  in materia  di semplificazione
delle certificazioni amministrative;
  Visto il decreto  legislativo n. 79/1999, ed  in particolare l'art.
2, comma 6, l'art. 4, comma 3, e l'art. 14, commi 1, 2, 3 e 8;
  Vista la  deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio  1999, n. 13/99,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 49  del 1
marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche del
servizio di vettoriamento e di alcuni servizi di rete;
  Vista  la deliberazione  dell'Autorita' 26  maggio 1999,  n. 78/99,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 144 del 22
giugno 1999, recante la definizione di clausole negoziali da inserire
nei contratti bilaterali di fornitura a clienti idonei;
  Considerato  che numerosi  clienti idonei,  ai sensi  dell'art. 14,
comma 8,  del decreto  legislativo n. 79/1999,  hanno autocertificato
all'Autorita' la propria qualifica per l'anno 1999;
  Considerato   l'esito  del   procedimento   avviato  con   delibera
dell'Autorita' n. 66/99 ed in  particolare gli elementi acquisiti nel
corso della consultazione dei soggetti interessati;
  Ritenuto   che   ai   fini   dell'esercizio   delle   funzioni   di
riconoscimento  e  di  verifica  della qualifica  di  cliente  idoneo
attribuite all'Autorita'  dal decreto legislativo n.  79/1999 risulti
necessaria anche  l'istituzione dell'elenco  dei clienti  idonei allo
scopo di  contribuire al  corretto funzionamento  dell'intero sistema
elettrico  e alla  trasparenza  del mercato,  offrendo  dati certi  o
comunque accertabili ai soggetti che intendono stipulare contratti di
acquisto,  vendita  e  fornitura  di energia  elettrica  sul  mercato
libero;
                              Delibera:
                               Art. 1.
      Modalita' di riconoscimento della qualifica cliente idoneo
  1.  Per il  riconoscimento  della qualifica  di  cliente idoneo,  i
soggetti aventi  diritto autocertificano all'Autorita'  per l'energia
elettrica e il gas, di  seguito denominata "l'Autorita'", il possesso
dei  requisiti di  cui  all'art. 14,  commi  1, 2  e  3, del  decreto
legislativo 16 marzo 1999,  n. 79, mediante dichiarazione sostitutiva
di atto notorio da rendersi secondo le modalita' previste dall'art. 4
della legge 4  gennaio 1968, n. 15, e sue  successive modificazioni e
integrazioni. Tale dichiarazione deve contenere per essere valida:
  l'indicazione  del  numero di  codice  fiscale  o partita  IVA  del
soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo;
  la dichiarazione  del possesso dei requisiti  individuati dai commi
1, 2 e 3, dell'art. 14 del  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79,
da  redigersi, con  riferimento alle  singole tipologie  di soggetti,
utilizzando i formulari allegati  alla presente deliberazione, che ne
costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato A).
  2. Le  dichiarazioni sostitutive di  cui al comma 1  possono essere
sottoscritte anche in presenza di un funzionario dell'Autorita'.
  3. Per  le aziende di  cui all'art.  10 del decreto  del Presidente
della    Repubblica    26   marzo    1977,    n.    235,   ai    fini
dell'autocertificazione e'  sufficiente la dichiarazione  di avvenuta
costituzione.
  4. Nel caso in cui l'autocertificazione sia sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto avente  diritto alla qualifica di cliente
idoneo o da altro soggetto  munito di procura speciale, questi devono
contestualmente   presentare   una   dichiarazione   sostitutiva   di
certificazione  attestante   la  loro   titolarita'  dei   poteri  di
rappresentanza.
  5.   L'Autorita',  dopo   aver  accertato   la  rispondenza   dell'
autocertificazione  ai  requisiti  previsti  dal  presente  articolo,
comunica al soggetto interessato, entro trenta giorni dal ricevimento
dell'autocertificazione   stessa,  l'avvenuto   riconoscimento  della
qualifica di cliente idoneo e il conseguente inserimento del soggetto
nell'elenco di cui all'art. 2 della presente deliberazione o, in caso
contrario,  i motivi  del mancato  riconoscimento. Il  riconoscimento
della qualifica  e' comunque  effettivo se,  entro trenta  giorni dal
ricevimento  dell'autocertificazione,  l'Autorita'  non  effettui  la
comunicazione di cui al successivo comma.
  6   In  caso   di  autocertificazione   irregolare  o   incompleta,
l'Autorita'   comunica  al   soggetto  interessato   gli  adempimenti
necessari   per  regolarizzare   o  completare   l'autocertificazione
medesima. In questo caso il termine  di trenta giorni di cui al comma
precedente    decorre    dal   ricevimento    dell'autocertificazione
regolarizzata o completata.
  7.  La  rinuncia  alla  qualifica di  cliente  idoneo  si  effettua
mediante presentazione di apposita  dichiarazione da rendersi secondo
le modalita' di cui al comma l del presente articolo.