L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 30 giugno 1999; Premesso che: ai sensi dell'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, cliente idoneo e' la persona fisica o giuridica che ha la capacita', per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero; l'art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, prevede che i clienti idonei autocertifichino all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') la propria qualifica per l'anno 1999 e che l'Autorita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, stabilisca con proprio provvedimento le modalita' per riconoscere e verificare la qualifica di clienti idonei degli aventi diritto; con delibera dell'Autorita' 11 maggio 1999, numero 66/99 (di seguito: delibera n. 66/99), e' stato disposto l'avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 6, commi 1 e 4, e all'art. 14, commi 6, 7 e 8, del decreto legislativo n. 79/1999, in tema di mercato elettrico, contrattazione bilaterale e clienti idonei; Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme, ed in particolare gli articoli 4 e 26; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ed in particolare l'art. 10; Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; Vista la direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative; Visto il decreto legislativo n. 79/1999, ed in particolare l'art. 2, comma 6, l'art. 4, comma 3, e l'art. 14, commi 1, 2, 3 e 8; Vista la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1 marzo 1999, recante disciplina delle condizioni tecnicoeconomiche del servizio di vettoriamento e di alcuni servizi di rete; Vista la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999, recante la definizione di clausole negoziali da inserire nei contratti bilaterali di fornitura a clienti idonei; Considerato che numerosi clienti idonei, ai sensi dell'art. 14, comma 8, del decreto legislativo n. 79/1999, hanno autocertificato all'Autorita' la propria qualifica per l'anno 1999; Considerato l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorita' n. 66/99 ed in particolare gli elementi acquisiti nel corso della consultazione dei soggetti interessati; Ritenuto che ai fini dell'esercizio delle funzioni di riconoscimento e di verifica della qualifica di cliente idoneo attribuite all'Autorita' dal decreto legislativo n. 79/1999 risulti necessaria anche l'istituzione dell'elenco dei clienti idonei allo scopo di contribuire al corretto funzionamento dell'intero sistema elettrico e alla trasparenza del mercato, offrendo dati certi o comunque accertabili ai soggetti che intendono stipulare contratti di acquisto, vendita e fornitura di energia elettrica sul mercato libero; Delibera: Art. 1. Modalita' di riconoscimento della qualifica cliente idoneo 1. Per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, i soggetti aventi diritto autocertificano all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, di seguito denominata "l'Autorita'", il possesso dei requisiti di cui all'art. 14, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendersi secondo le modalita' previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modificazioni e integrazioni. Tale dichiarazione deve contenere per essere valida: l'indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo; la dichiarazione del possesso dei requisiti individuati dai commi 1, 2 e 3, dell'art. 14 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, da redigersi, con riferimento alle singole tipologie di soggetti, utilizzando i formulari allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale (allegato A). 2. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 possono essere sottoscritte anche in presenza di un funzionario dell'Autorita'. 3. Per le aziende di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235, ai fini dell'autocertificazione e' sufficiente la dichiarazione di avvenuta costituzione. 4. Nel caso in cui l'autocertificazione sia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo o da altro soggetto munito di procura speciale, questi devono contestualmente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la loro titolarita' dei poteri di rappresentanza. 5. L'Autorita', dopo aver accertato la rispondenza dell' autocertificazione ai requisiti previsti dal presente articolo, comunica al soggetto interessato, entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione stessa, l'avvenuto riconoscimento della qualifica di cliente idoneo e il conseguente inserimento del soggetto nell'elenco di cui all'art. 2 della presente deliberazione o, in caso contrario, i motivi del mancato riconoscimento. Il riconoscimento della qualifica e' comunque effettivo se, entro trenta giorni dal ricevimento dell'autocertificazione, l'Autorita' non effettui la comunicazione di cui al successivo comma. 6 In caso di autocertificazione irregolare o incompleta, l'Autorita' comunica al soggetto interessato gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare l'autocertificazione medesima. In questo caso il termine di trenta giorni di cui al comma precedente decorre dal ricevimento dell'autocertificazione regolarizzata o completata. 7. La rinuncia alla qualifica di cliente idoneo si effettua mediante presentazione di apposita dichiarazione da rendersi secondo le modalita' di cui al comma l del presente articolo.