L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'8 giugno 1999, Premesso che: l'art. 22, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge n. 9/91), attribuisce al Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: il CIP) la definizione dei prezzi relativi alla cessione della nuova energia elettrica prodotta dagli impianti che utilizzano fonti di energiaconsiderate rinnovabili o assimilate, ai sensi della normativa vigente assicurando prezzi incentivanti; con decisione del 31 luglio 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del 30 gennaio 1992, n. C 23, la Commissione europea ha approvato la concessione di aiuti di Stato ai sensi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10; la deliberazione 19 novembre 1998, del Comitato interministeriale per la programmazione economica, n. 137/1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 10 febbraio 1999, recante linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra, (di seguito: deliberazione del CIPE n. 137/98), ha fissato obiettivi di riduzione delle emissioni che assegnano alla produzione di energia da fonti rinnovabili un contributo importante; l'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1999, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) prevede, tra l'altro, che "Il gestore ritira altresi' l'energia elettrica di cui al comma 3, dell'art. 22, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato"; l'art. 11, del decreto legislativo n. 79/1999 prevede per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva alla sua entrata in vigore, misure di promozione e incentivazione; Visti: l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481; Visti: il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992 (di seguito: provvedimento del CIP n. 6/92), come integrato e modificato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994, e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 24 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 1997; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 settembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992; la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, e sue successive modificazioni e integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 255 del 31 ottobre 1997; la deliberazione del CIPE n. 137/98 richiamata in premessa; la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1998, n. 162/98, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/98); Considerato che: le misure di promozione e incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili previste dal citato art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999 e richiamate in premessa trovano applicazione per i soli impianti di produzione entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilita' aggiuntiva, in data successiva all'entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, non venendo compresi gli impianti esistenti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili le cui convenzioni di cessione destinata siano scadute, ovvero gli impianti che non abbiano usufruito degli incentivi previsti dal provvedimento del CIPE n. 6/92; tra gli impianti non contemplati dalle misure di promozione e incentivazione previste dalla disposizione di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 79/1999, rientrano gli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW; sul territorio nazionale risultano in esercizio piu' di quattrocentocinquanta impianti ad acqua fluen te con potenza nominale media annua fino a 3 MW, gran parte dei quali con convenzioni di cessione destinata all'Enel S.p.a. dell'energia elettrica prodotta scadute o prossime alla scadenza; i soggetti esercenti gli impianti idroelettrici ad acqua fluente di piccola potenza e le loro associazioni rappresentative hanno segnalato all'Autorita' che gli effetti della deliberazione n. 162/98 dell'Autorita' non sono tali da garantire livelli di economicita' e redditivita' degli impianti che ne consentano il mantenimento in esercizio nella fase di avvio della liberalizzazione del mercato elettrico; le misure per la definizione dei prezzi di cessione di nuova energia elettrica prodotta da impianti che utilizzano fonti rinnovabili, nella parte in cui contengono il riconoscimento di una componente incentivante dei prezzi di cessione medesimi, sono adottate in applicazione della legge n. 9/1991 che, per quanto ivi previsto in tema di aiuti alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, e' stata approvata sotto il profilo della sua compatibilita' con il mercato comune, dalla Commissione europea con decisione del 31 luglio 1991 nel quadro dell'aiuto di Stato n. NN 52/91; Ritenuto che: per effetto dei numerosi interventi di manutenzione, anche straordinaria, l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici oggetto della presente deliberazione costituisca nuova produzione ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991; l'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici di piccola potenza costituisca una forma di energia di significativo valore sotto il profilo della tutela dell'ambiente, poiche' tale energia sostituisce in generale quella prodotta a mezzo di altre fonti con maggiore impatto negativo sull'ecosistema, anche per quanto riguarda le emissioni di gas serra; sia opportuno determinare, per gli impianti di cui sopra, prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta tali da garantire la copertura dei costi di produzione in condizioni di economicita' e redditivita'; sia opportuno prevedere che i prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW siano corrisposti attraverso la Cassa conguaglio per il settore elettrico; Delibera: Art. 1. D e f i n i z i o n i Ai fini della presente deliberazione, per potenza nominale media annua si intende la potenza nominale di concessione di derivazione d'acqua valutata sulla base della portata media annua, detratto il minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico.