L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione dell'8 giugno 1999,
  Premesso che:
  l'art. 22, comma  5, della legge 9 gennaio 1991,  n. 9 (di seguito:
legge n. 9/91), attribuisce  al Comitato interministeriale dei prezzi
(di seguito: il CIP) la definizione dei prezzi relativi alla cessione
della nuova energia elettrica  prodotta dagli impianti che utilizzano
fonti di energiaconsiderate rinnovabili  o assimilate, ai sensi della
normativa vigente assicurando prezzi incentivanti;
  con  decisione  del  31  luglio  1991,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale delle  Comunita' europee del 30  gennaio 1992, n. C  23, la
Commissione europea ha approvato la  concessione di aiuti di Stato ai
sensi delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;
  la deliberazione  19 novembre 1998, del  Comitato interministeriale
per  la  programmazione  economica,  n.  137/1998,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale  - n.  33 del 10  febbraio 1999,
recante linee guida per le  politiche e misure nazionali di riduzione
delle emissioni dei gas serra, (di seguito: deliberazione del CIPE n.
137/98),  ha  fissato  obiettivi  di riduzione  delle  emissioni  che
assegnano  alla  produzione  di   energia  da  fonti  rinnovabili  un
contributo importante;
  l'art. 3, comma  12, del decreto legislativo 16 marzo  1999, n. 79,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  75 del 31
marzo 1999, emanato per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante
norme  comuni  per  il  mercato interno  dell'energia  elettrica  (di
seguito: decreto  legislativo n.  79/1999) prevede, tra  l'altro, che
"Il gestore  ritira altresi' l'energia  elettrica di cui al  comma 3,
dell'art.  22,  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  9,  offerta  dai
produttori   a  prezzi   determinati  dall'Autorita'   per  l'energia
elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato";
  l'art.  11, del  decreto  legislativo n.  79/1999  prevede per  gli
impianti  di produzione  di  energia elettrica  da fonti  rinnovabili
entrati   in    esercizio   o   ripotenziati,    limitatamente   alla
producibilita'  aggiuntiva, in  data successiva  alla sua  entrata in
vigore, misure di promozione e incentivazione;
  Visti:
   l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  Visti:
  il provvedimento  del CIP  29 aprile 1992,  n. 6,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale -  serie generale - n. 109 del  12 maggio 1992 (di
seguito: provvedimento del CIP n.  6/92), come integrato e modificato
dal   decreto   del   Ministro  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato 4 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie  generale -  n.  186 del  10  agosto 1994,  e  dal decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio  e dell'artigianato 24 gennaio
1997, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 44
del 22 febbraio 1997;
  il   decreto  del   Ministro   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato  25   settembre  1992,  pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 235 del 6 ottobre 1992;
  la deliberazione  dell'Autorita' per  l'energia elettrica e  il gas
(di seguito: l'Autorita') 26 giugno  1997, n. 70/97, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 150 del 30  giugno 1997, e
sue successive modificazioni e integrazioni;
  la  deliberazione  dell'Autorita'  28   ottobre  1997,  n.  108/97,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale - n. 255 del 31
ottobre 1997;
  la deliberazione del CIPE n. 137/98 richiamata in premessa;
  la  deliberazione  dell'Autorita'  22  dicembre  1998,  n.  162/98,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  12 del 16
gennaio 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/98);
  Considerato che:
  le  misure  di  promozione  e incentivazione  della  produzione  di
energia elettrica  da fonti rinnovabili  previste dal citato  art. 11
del decreto legislativo  n. 79/1999 e richiamate  in premessa trovano
applicazione per i soli impianti di produzione entrati in esercizio o
ripotenziati, limitatamente  alla producibilita' aggiuntiva,  in data
successiva all'entrata  in vigore  del medesimo  decreto legislativo,
non venendo compresi gli impianti  esistenti di produzione di energia
elettrica  da  fonti  rinnovabili  le  cui  convenzioni  di  cessione
destinata  siano  scadute,  ovvero   gli  impianti  che  non  abbiano
usufruito  degli incentivi  previsti  dal provvedimento  del CIPE  n.
6/92;
  tra  gli impianti  non  contemplati dalle  misure  di promozione  e
incentivazione  previste dalla  disposizione di  cui all'art.  11 del
decreto legislativo n. 79/1999,  rientrano gli impianti idroelettrici
ad acqua fluente con potenza nominale media annua fino a 3 MW;
  sul   territorio  nazionale   risultano   in   esercizio  piu'   di
quattrocentocinquanta impianti ad acqua fluen te con potenza nominale
media annua  fino a  3 MW,  gran parte dei  quali con  convenzioni di
cessione  destinata all'Enel  S.p.a. dell'energia  elettrica prodotta
scadute o prossime alla scadenza;
  i soggetti esercenti gli impianti idroelettrici ad acqua fluente di
piccola  potenza   e  le  loro  associazioni   rappresentative  hanno
segnalato all'Autorita' che gli effetti della deliberazione n. 162/98
dell'Autorita' non sono  tali da garantire livelli  di economicita' e
redditivita'  degli impianti  che  ne consentano  il mantenimento  in
esercizio  nella fase  di  avvio della  liberalizzazione del  mercato
elettrico;
  le  misure per  la  definizione  dei prezzi  di  cessione di  nuova
energia  elettrica   prodotta  da   impianti  che   utilizzano  fonti
rinnovabili, nella parte  in cui contengono il  riconoscimento di una
componente  incentivante  dei  prezzi   di  cessione  medesimi,  sono
adottate in  applicazione della legge  n. 9/1991 che, per  quanto ivi
previsto in  tema di  aiuti alla produzione  di energia  elettrica da
fonti  rinnovabili, e'  stata approvata  sotto il  profilo della  sua
compatibilita' con  il mercato comune, dalla  Commissione europea con
decisione del  31 luglio 1991  nel quadro  dell'aiuto di Stato  n. NN
52/91;
  Ritenuto che:
  per  effetto   dei  numerosi  interventi  di   manutenzione,  anche
straordinaria,   l'energia   elettrica    prodotta   dagli   impianti
idroelettrici oggetto della  presente deliberazione costituisca nuova
produzione ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 9/1991;
  l'energia  elettrica  prodotta   dagli  impianti  idroelettrici  di
piccola  potenza costituisca  una forma  di energia  di significativo
valore  sotto il  profilo  della tutela  dell'ambiente, poiche'  tale
energia  sostituisce in  generale quella  prodotta a  mezzo di  altre
fonti con maggiore impatto negativo sull'ecosistema, anche per quanto
riguarda le emissioni di gas serra;
  sia opportuno determinare, per gli impianti di cui sopra, prezzi di
cessione  dell'energia  elettrica  prodotta   tali  da  garantire  la
copertura dei  costi di  produzione in  condizioni di  economicita' e
redditivita';
  sia  opportuno  prevedere che  i  prezzi  di cessione  dell'energia
elettrica prodotta dagli impianti  idroelettrici ad acqua fluente con
potenza nominale media annua fino a 3 MW siano corrisposti attraverso
la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                        D e f i n i z i o n i
  Ai fini  della presente  deliberazione, per potenza  nominale media
annua si  intende la potenza  nominale di concessione  di derivazione
d'acqua valutata  sulla base della  portata media annua,  detratto il
minimo deflusso vitale, per il salto idraulico teorico.