IL SEGRETARIO GENERALE
                  del Ministero delle comunicazioni
                           di concerto con
                IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO
  Visto l'art. 32  del testo unico delle  disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta  e di telecomunicazioni, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
  Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del
codice postale  e delle  telecomunicazioni (norme generali  e servizi
delle  corrispondenze  e  dei  pacchi),  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;
  Visto il  decreto-legge 1  dicembre 1993,  n. 487,  convertito, con
modificazioni, nella  legge 29  gennaio 1994, n.  71, che  dispone la
trasformazione    dell'amministrazione    delle   poste    e    delle
telecomunicazioni in ente pubblico economico;
  Visto l'art.  1, comma 2,  del suddetto decreto-legge che  fissa la
trasformazione dell'Ente  "Poste italiane" in societa'  per azioni al
31 dicembre 1996;
  Visto l'art. 2, comma 27, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
differisce  al  31  dicembre  1997 il  termine  di  attuazione  della
suddetta trasformazione  e demanda  al CIPE l'eventuale  modifica del
predetto termine;
  Vista la delibera CIPE del 18  dicembre 1997, n. 244, relativa alla
trasformazione dell'Ente "Poste italiane"  in societa' per azioni dal
28 febbraio 1998;
  Visto il decreto 24 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana  n. 128 del 3 giugno 1999,  con il quale e'
stata  autorizzata,  tra  l'altro,   l'istituzione  del  servizio  di
corriere prioritario;
  Visto l'art. 2, comma 1, di  detto decreto che determina le tariffe
del servizio di corriere prioritario secondo cinque scaglioni fino al
peso massimo di chilogrammi 2;
  Visto l'allegato  2 al suddetto  decreto che stabilisce  le tariffe
per gli invii di corriere prioritario secondo gli scaglioni di peso;
  Riconosciuta  l'opportunita' di  emettere un  francobollo ordinario
per il  servizio di corriere prioritario,  con tariffa corrispondente
all'invio relativo al primo scaglione di peso;
  Visto il  decreto legislativo  24 giugno 1998,  n. 213,  recante le
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;
  Vista la  raccomandazione 23  aprile 1998, numero  98/287/CE, della
Commissione delle Comunita' europee  relativa alla doppia indicazione
dei prezzi  e degli  altri importi monetari,  da determinare  a norma
degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3
e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;
  Visto il parere  espresso dalla Giunta d'arte,  istituita con regio
decreto 7 marzo 1926, n. 401;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al
dirigente generale gli atti di gestione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  autorizzata  l'emissione di  un  francobollo  ordinario per  il
servizio   di  corriere   prioritario,  con   tariffa  corrispondente
all'invio relativo al primo scaglione di peso.