IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista la  legge 9  maggio, n.  168, che  ha istituito  il Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto l'art.  17, comma 115,  della legge  15 maggio 1997,  n. 127,
recante  la delega  al Governo  per la  trasformazione degli  attuali
istituti  superiori di  educazione fisica  e per  l'istituzione delle
facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  e,  in
particolare, l'art. 8, comma 7 che  dispone che nel primo triennio le
risorse finanziarie finalizzate all'istituzione  delle facolta' e dei
corsi di  laurea e di  diploma universitario in scienze  motorie sono
destinate  esclusivamente agli  Atenei  che  istituiscono i  predetti
corsi in  correlazione alla trasformazione degli  attuali ISEF, anche
con  riferimento alle  loro sedi  distaccate, con  conseguente totale
onere  finanziario a  carico delle  Universita' che  propongono nuove
iniziative;
  Visto il  parere dell'Osservatorio  per la valutazione  del sistema
universitario, trasmesso con nota prot. n. 1153 del 15 ottobre 1998;
  Visto il  decreto ministeriale 15  gennaio 1999, recante  i criteri
per la programmazione dell'istituzione  delle predette facolta' e dei
corsi di laurea e  di diploma e le procedure, i  tempi e le modalita'
per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
8 maggio 1998, n.  178 e, in particolare gli articoli  2, comma 2, 3,
comma 1, lettera d) e 4, comma 5;
  Considerato che, in attesa della completa attuazione dell'autonomia
didattica prevista dall'art. 17, comma  95, della richiamata legge n.
127 del 1997 e successive  modificazioni ed integrazioni, il predetto
corso di laurea  ha durata quadriennale, ai sensi  dell'art. 2, comma
4, del decreto legislativo n. 178 del 1998;
  Ritenuta pertanto la  necessita' di un avvio graduale  dei corsi di
laurea e di diploma in questione;
  Viste le documentate proposte di istituzione, a decorrere dall'anno
accademico  1999-2000, di  corsi  di laurea  in  scienze motorie  non
correlate  alla  trasformazione  degli  ISEF e  delle  relative  sedi
distaccate, presentate dalle Universita' di Ferrara, Pavia e Udine;
  Preso  atto   che  le   predette  proposte  sono   state  trasmesse
all'Osservatorio in data 7 maggio 1999 e 31 maggio 1999;
  Vista  la nota  dell'Osservatorio  per la  valutazione del  sistema
universitario del  30 luglio  1999, con la  quale il  predetto organo
consultivo ha reso il parere di  rito in ordine alla congruita' delle
proposte  di istituzione  delle facolta'  e  dei corsi  di laurea  in
scienze  motorie e  di  attivazione dei  predetti  corsi a  decorrere
dall'anno accademico 1999-2000;
  Preso atto  che il predetto  Osservatorio, in ordine  alle proposte
sottoposte al  suo esame  per la  istituzione di  corsi di  laurea in
scienze  motorie non  correlate  alla trasformazione  degli ISEF,  ha
ritenuto di non potersi pronunciare  entro i termini di rito previsti
dall'art. 4, comma 6, del decreto 15 gennaio 1999;
  Considerato, peraltro,  che il suddetto  organo nel parere  reso ha
sottolineato l'esigenza di disporre per le iniziative di cui trattasi
apposite  "visite"  presso  ciascuna universita'  per  verificare  la
congruita' delle predette proposte;
  Ritenuto   che   nell'ambito  dei   poteri   di   indirizzo  e   di
programmazione  del  MURST  per   la  definizione  del  quadro  degli
interventi previsti dal decreto legislativo  n. 178 del 1998, occorre
procedere dall'anno  accademico 1999-2000 all'avvio  delle iniziative
in questione, fatta salva la  verifica da parte dell'Osservatorio dei
requisiti previsti per  l'attivazione dei corsi di  laurea in scienze
motorie;
  Considerata la necessita' che  per l'istituzione dei predetti corsi
di laurea sia assicurata la dotazione di idonee strutture didattiche,
scientifiche  e  sportive  e  di qualificato  personale  docente,  in
conformita'  ai  modelli prevalenti  in  ambito  europeo, nonche'  di
congrue risorse finanziarie;
  Ritenuta l'urgenza di consentire alle predette Universita' di poter
tempestivamente porre  in essere  le procedure per  l'attivazione dei
corsi in  questione per l'anno  accademico 1999-2000, fatte  salve le
valutazioni tecniche dell'Osservatorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Le  Universita'  degli  studi  di   Ferrara,  Pavia  e  Udine  sono
autorizzate ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000,
presso le  facolta' di medicina  e chirurgia,  il corso di  laurea in
scienze motorie e  ad attivare nello stesso anno  accademico il primo
anno del predetto corso.