IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Vista  la legge  9 maggio,  n. 168  che ha  istituito il  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Visto l'art.  17, comma 115,  della legge  15 maggio 1997,  n. 127,
recante  la delega  al Governo  per la  trasformazione degli  attuali
istituti  superiori di  educazione fisica  e per  l'istituzione delle
facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie;
  Visto  il  decreto  legislativo  8  maggio  1998,  n.  178,  e,  in
particolare, l'art.  3 che  prevede, in  sede di  prima applicazione,
sentito l'Osservatorio per la  valutazione del sistema universitario,
l'emanazione  di un  provvedimento  del  Ministro dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la
programmazione dell'istituzione delle facolta'  e dei corsi di laurea
e  di  diploma in  scienze  motorie  e le  procedure,  i  tempi e  le
modalita' per  la loro attivazione, a  decorrere dall'anno accademico
1999-2000;
  Visto il  parere dell'Osservatorio  per la valutazione  del sistema
universitario, trasmesso con nota prot. n. 1153 del 15 ottobre 1998;
  Visto il  decreto ministeriale 15  gennaio 1999, recante  i criteri
per la programmazione dell'istituzione  delle predette facolta' e dei
corsi di laurea e  di diploma e le procedure, i  tempi e le modalita'
per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo
8 maggio 1998, n. 178;
  Viste  le  proposte  documentate   delle  Universita'  di  Bologna,
L'Aquila, Milano Statale, Palermo e  Urbino e dell'Istituto navale di
Napoli per  l'istituzione della facolta'  di scienze motorie  e delle
Universita'  di Bari,  Cagliari, Cassino-Roma  Tor Vergata,  Catania,
Catanzaro, Firenze, Genova, Milano Cattolica, Padova, Perugia, Torino
e Verona  per l'istituzione dei  corsi di laurea in  scienze motorie,
correlate tutte, ai sensi dell'art.  3, comma 1, del predetto decreto
legislativo n. 178  del 1998, alla trasformazione degli  ISEF e delle
relative sedi distaccate;
  Vista  la  relazione  tecnica  sulla  congruita'  tra  le  predette
proposte, gli  obiettivi dichiarati  e i mezzi  indicati, predisposta
dall'Osservatorio per  la valutazione  del sistema  universitario, ai
sensi dell'art.  4, comma 6,  del precitato decreto 15  gennaio 1999,
trasmessa con nota n. 711 del 30 luglio 1999;
  Considerato che, in attesa della completa attuazione dell'autonomia
didattica prevista dall'art. 17, comma  95, della richiamata legge n.
127 del 1997 e succes sive modificazioni ed integrazioni, il predetto
corso di laurea  ha durata quadriennale, ai sensi  dell'art. 2, comma
4, del decreto legislativo n. 178 del 1998;
  Ritenuta pertanto la  necessita' di un avvio graduale  dei corsi di
laurea e di diploma in questione;
  Considerata  la necessita'  che  per  l'istituzione delle  predette
facolta'  e corsi  di laurea  sia assicurata  la dotazione  di idonee
strutture  didattiche,  scientifiche  e  sportive  e  di  qualificato
personale  docente, in  conformita' ai  modelli prevalenti  in ambito
europeo, nonche' di congrue risorse finanziarie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Universita' degli studi di Foggia  e' autorizzata ad istituire, a
decorrere  dall'anno  accademico  1999-2000, presso  la  facolta'  di
medicina e  chirurgia, il  corso di  laurea in  scienze motorie  e ad
attivare  nello stesso  anno accademico  il primo  anno del  predetto
corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999:
  sia acquisita  la documentazione comprovante  l'impegno finanziario
della regione Puglia;
  almeno la meta' degli insegnamenti  di materie inserite nei settori
disciplinari gia' previsti dall'ordinamento  e attivati siano coperti
con affidamenti/supplenze da personale  docente di ruolo dell'Ateneo.
Tale condizione andra' rispettata anche negli anni successivi;
  entro il 30  settembre si provveda all'adeguamento  della piscina e
del campo di atletica  secondo i parametri previsti dall'Osservatorio
per la valutazione del sistema universitario.