IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA Vista la legge 9 maggio, n. 168 che ha istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto l'art. 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante la delega al Governo per la trasformazione degli attuali istituti superiori di educazione fisica e per l'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie; Visto il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, e, in particolare, l'art. 3 che prevede, in sede di prima applicazione, sentito l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, l'emanazione di un provvedimento del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica per definire i criteri per la programmazione dell'istituzione delle facolta' e dei corsi di laurea e di diploma in scienze motorie e le procedure, i tempi e le modalita' per la loro attivazione, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000; Visto il parere dell'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, trasmesso con nota prot. n. 1153 del 15 ottobre 1998; Visto il decreto ministeriale 15 gennaio 1999, recante i criteri per la programmazione dell'istituzione delle predette facolta' e dei corsi di laurea e di diploma e le procedure, i tempi e le modalita' per la loro attivazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178; Viste le proposte documentate delle Universita' di Bologna, L'Aquila, Milano Statale, Palermo e Urbino e dell'Istituto navale di Napoli per l'istituzione della facolta' di scienze motorie e delle Universita' di Bari, Cagliari, Cassino-Roma Tor Vergata, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano Cattolica, Padova, Perugia, Torino e Verona per l'istituzione dei corsi di laurea in scienze motorie, correlate tutte, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 178 del 1998, alla trasformazione degli ISEF e delle relative sedi distaccate; Vista la relazione tecnica sulla congruita' tra le predette proposte, gli obiettivi dichiarati e i mezzi indicati, predisposta dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del precitato decreto 15 gennaio 1999, trasmessa con nota n. 711 del 30 luglio 1999; Considerato che, in attesa della completa attuazione dell'autonomia didattica prevista dall'art. 17, comma 95, della richiamata legge n. 127 del 1997 e succes sive modificazioni ed integrazioni, il predetto corso di laurea ha durata quadriennale, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 178 del 1998; Ritenuta pertanto la necessita' di un avvio graduale dei corsi di laurea e di diploma in questione; Considerata la necessita' che per l'istituzione delle predette facolta' e corsi di laurea sia assicurata la dotazione di idonee strutture didattiche, scientifiche e sportive e di qualificato personale docente, in conformita' ai modelli prevalenti in ambito europeo, nonche' di congrue risorse finanziarie; Decreta: Art. 1. L'Universita' degli studi di Foggia e' autorizzata ad istituire, a decorrere dall'anno accademico 1999-2000, presso la facolta' di medicina e chirurgia, il corso di laurea in scienze motorie e ad attivare nello stesso anno accademico il primo anno del predetto corso di laurea a condizione che entro il 30 settembre 1999: sia acquisita la documentazione comprovante l'impegno finanziario della regione Puglia; almeno la meta' degli insegnamenti di materie inserite nei settori disciplinari gia' previsti dall'ordinamento e attivati siano coperti con affidamenti/supplenze da personale docente di ruolo dell'Ateneo. Tale condizione andra' rispettata anche negli anni successivi; entro il 30 settembre si provveda all'adeguamento della piscina e del campo di atletica secondo i parametri previsti dall'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.