IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art.  68, comma  9, della  legge 23  dicembre 1998,  n. 448
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", il
quale prevede che  "Le farmacie pubbliche e private,  in coerenza con
quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti
con   le  farmacie,   trasmettono,  secondo   procedure  informatiche
concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la
farmacovigilanza del Ministero  della sanita', i dati  di vendita dei
medicinali  dispensati  con onere  a  carico  del Servizio  sanitario
nazionale";
  Visto l'art. 8,  comma 2, dell'accordo collettivo  nazionale per la
disciplina  dei rapporti  con le  farmacie pubbliche  e private  reso
esecutivo con  il decreto  del Presidente  della Repubblica  8 luglio
1998, n.  371, che  prevede che  "entro il  mese successivo  a quello
dispedizione le farmacie consegneranno - per il tramite di Federfarma
le farmacie  private aderenti, le  farmacie pubbliche per  il tramite
delle loro associazioni,  direttamente le farmacie non  aderenti - un
idoneo  supporto informatico  contenente  i dati  rilevati con  penna
ottica  dal fustello  al fine  di consentire  alla parte  pubblica il
tempestivo utilizzo;
  Considerato che  occorre definire le procedure  informatiche per la
trasmissione dei dati di vendita  dei medicinali dispensati con onere
a carico  del Servizio sanitario  nazionale dalle farmacie  aperte al
pubblico al Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione
dei medicinali e la farmacovigilanza;
  Valutata l'opportunita', al fine  di disporre con tempestivita' dei
dati  in   questione  nonche'   di  significative   elaborazioni  che
consentano una sollecita utilizzazione, di avvalersi sia del circuito
di  raccolta telematica  dei  dati delle  ricette  realizzato per  le
farmacie private da  Federfarma - tramite Promofarma S.r.l.  - per le
farmacie  pubbliche da  Assofarm,  coordinatamente  con le  strutture
territoriali   ad   esse   federate  e   sia   della   collaborazione
professionale ed  economica di enti  e societa' operanti  nel settore
dell'analisi e  ricerche di mercato  ai quali i dati  potranno essere
ceduti dalle organizzazioni suddette in forma anonima;
  Preso atto  che Federfarma e  Assofarm hanno dichiarato  la propria
disponibilita' a far pervenire gratuitamente i dati di cui trattasi;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le  farmacie pubbliche  e  private  sono tenute  a  predisporre
mensilmente,  con sistemi  informatici,  un file  contenente i  dati,
rilevati  con  penna ottica,  relativi  al  codice di  autorizzazione
all'immissione in  commercio dei  medicinali rimborsati  dal Servizio
sanitario nazionale, nonche' della  eventuale quota di partecipazione
alla  spesa   a  carico  dell'assistito   per  ogni  ricetta   e  con
l'indicazione della  azienda unita'  sanitaria locale cui  le ricette
sono consegnate per il pagamento.
  2. I dati di cui al precedente art. 1 devono essere consegnati alle
associazioni  di  categoria -  Federfarma  per  le farmacie  private,
Assofarm  per le  farmacie  pubbliche -  secondo modalita'  stabilite
dalle stesse associazioni, senza oneri  per il Ministro della sanita'
e per il Servizio sanitario nazionale.
  3. Le associazioni di categoria  possono avvalersi per la ricezione
dei dati da parte delle  farmacie delle associazioni provinciali o di
strutture di servizio appositamente individuate.
  4.  Le associazioni  di  categoria determinano,  in relazione  alle
specifiche esigenze  tecnologiche ed  organizzative, le  modalita' di
trasmissione delle informazioni, i  requisiti relativi alla sicurezza
e alla  certificazione dei  relativi messaggi informatici  nonche' le
modalita' di verifica  e controllo della qualita'  dei dati ricevuti.
Le  stesse   associazioni  di   categoria  determinano  i   tempi  di
trasmissione   dei  dati   delle  farmacie   ai  punti   di  raccolta
territoriali  e  da  questi  alle  sedi  di  raccolta  nazionali.  La
documentazione relativa  alle modalita' tecniche di  trasmissione, ai
livelli di sicurezza  e alla certificazione e'  tenuta a disposizione
del  Ministero della  sanita'  - Dipartimento  della valutazione  dei
medicinali e la farmacovigilanza ed  esibita o trasmessa su richiesta
di quest'ultimo.
  5.   Federfarma  e   Assofarm  potranno   chiedere  alle   farmacie
informazioni aggiuntive rispetto a quelle indicate con il comma 1 del
presente articolo, qualora lo ritengano necessario, per la verifica e
il  controllo di  quantita'  dei  dati. A  tale  titolo Federfarma  e
Assofarm  non potranno  richiedere informazioni  relative al  singolo
paziente e al singolo medico prescrittore.