IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la legge   16 aprile 1973, n. 171, e successive modifiche ed
integrazioni; Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  20
settembre  1973,  n.  962,  e  successive  modifiche ed integrazioni;
Visto   il  decreto-legge   29  marzo  1995,    n.   96,  convertito,
con modificazioni,  con legge  31 maggio  1995, n.  206;
  Visto    il decreto  del  Ministro dell'ambiente,  di  concerto con
il Ministro  dei  lavori   pubblici,   in   data   23   aprile   1998
recante  "Requisiti di  qualita' della acque e  caratteristiche degli
impianti di depurazione  per la  tutela della   laguna di    Venezia"
(pubblicato  nella    Gazzetta Ufficiale   n.   140   del 18   giugno
1998);
  Visto,    in  particolare,  il    punto  6  di   detto      decreto
interministeriale,  secondo  cui,  tra  l'altro,  con  decreto    del
Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro  dei    lavori  pubblici,
sono  definite  le   migliori tecnologie disponibili di processo e di
depurazione da applicare, secondo  quanto  definito    dalle    norme
comunitarie,   ai   fini   della   progettazione, dell'approvazione e
della realizzazione dei progetti   di  adeguamento  degli    impianti
industriali   esistenti, finalizzati  all'eliminazione dagli scarichi
delle sostanze inquinanti indicate  allo stesso punto 6, secondo    i
tempi e  le modalita'  altresi' ivi indicati;
  Visto  il  decreto del Ministro  dell'ambiente, di concerto con  il
Ministro dei lavori pubblici,   in data 16    dicembre  1998  recante
"Integrazioni  al  decreto  23  aprile  1998 recante i   requisiti di
qualita'  delle  acque  e  caratteristiche    degli  impianti      di
depurazione    per  la    tutela della laguna di Venezia   e relativa
proroga dei  termini" (pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale   n.  294
del   17  dicembre  1998), con  cui,  tra l'altro, l'applicazione  di
quanto   disposto al   punto 6    del  decreto  interministeriale  23
aprile  1998 e'  stata estesa ad  altre sostanze inquinanti,  ed   il
termine   per    la      definizione    delle    migliori  tecnologie
disponibili,  ai  sensi e per gli effetti di cui al predetto decreto,
e'  stato fissato al  30 aprile  1999;
  Visto il  decreto del Ministro  dell'ambiente,  di   concerto   con
il   Ministro   dei   lavori pubblici,  in   data  9  febbraio  1999,
recante  "Carichi  massimi ammissibili  complessivi   di   inquinanti
nella  laguna  di  Venezia" (pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n.
35  del 12  febbraio 1999);
  Vista  la direttiva 96/61/CE del  Consiglio dell'Unione europea del
24 settembre    1996   sulla    prevenzione     e     la    riduzione
integrate dell'inquinamento   (IPPC);
  Vista      la   proposta    in   ordine    alla definizione   delle
migliori    tecnologie    disponibili,    trasmessa     al   Ministro
dell'ambiente    dall'Agenzia    Nazionale    per    la    Protezione
dell'Ambiente - A.N.P.A. con nota prot.  4444 in data 12 aprile 1999,
in base  all'incarico affidato  dal Ministro, conformemente  a quanto
riportato  nelle premesse  del  citato  decreto interministeriale  16
dicembre 1998;
  Viste  le    precisazioni in   ordine ai   contenuti della predetta
proposta, di cui alla   nota dell'A.N.P.A.  prot.  4901  in  data  21
aprile  1999;
  Vista     la    documentazione  tecnica   trasmessa dall'A.N.PA.  a
supporto   della predetta    proposta,  comprendente:    la  rassegna
dell'applicazione  a    livello  comunitario    ed internazionale del
concetto di   "migliore   tecnologia disponibile"   dalla quale    si
evince  che  la  definizione  delle migliori  tecnologie,  in  ambito
comunitario  ed  internazionale,  non  comporta  l'individuazione  di
"liste di tecnologie  applicabili" ma serve a costituire  la base per
la determinazione  di limiti di emissione  di inquinanti;
  indicazioni  puntuali    ai      fini   della   definizione   delle
migliori  tecnologie disponibili, di  processo e di  depurazione,  in
relazione    alle  dieci  sostanze  o   famiglie di   sostanze cui si
applica quanto  disposto al punto 6  del decreto    interministeriale
23  aprile 1998;
  elementi   di   massima   relativi   alle  migliori  tecnologie  di
depurazione disponibili, da applicare a   tutti gli  inquinanti  alla
cui  riduzione    a  livelli  di  concentrazione   accettabili   sono
finalizzati i  citati  decreti  23 aprile e  16 dicembre  1998;
  valutazioni  sulla    proposta  d'intervento  sui    sistemi     di
collettamento   e   depurazione  recepite  dal  Piano direttore della
regione del Veneto,  riadottato il 17   novembre 1998 dalla    giunta
regionale    del   Veneto ed   attualmente   all'esame  del Consiglio
regionale;
  considerazioni   di    massima    sulla  ricaduta    in  laguna  di
microinquinanti     emessi  in  atmosfera  da    alcuni  impianti  di
combustione  nell'area  della  laguna   veneta;
  Considerato  che   la proposta    dell'A.N.P.A.     tiene     conto
della    prospettiva    della realizzazione  del  progetto  integrato
Fusina  contenuto   nel   Piano direttore riadottato    dalla  giunta
regionale  del    Veneto  in   data 17 novembre 1999   ed attualmente
all'esame del Consiglio   regionale per l'approvazione      richiesta
dalla    legge,    e    della    valutazione dell'effetto  di  filtro
artificiale  e  cordone  di  sicurezza  che potrebbe essere    svolto
dal complesso delle  soluzioni impiantistiche previste dal progetto;
  Considerato   che nell'accordo di programma per la chimica di Porto
Marghera sottoscritto   in data 21  ottobre  1998  ed  approvato  con
decreto  del  Presidente    del  Consiglio  dei   Ministri in data 12
febbraio 1999,  e' contenuto,  tra l'altro,  l'impegno delle  imprese
a    far  confluire  gli    scarichi  pretrattati al   nuovo previsto
impianto finitore di Fusina;
  Ritenuto pertanto opportuno recepire la proposta dell'A.N.P.A., nel
senso  di  definire  una    metodologia  e  dei  criteri     generali
(parametri    che    devono     essere   necessariamente considerati;
contenuti minimi  della  documentazione da   presentare;  indicazioni
sulle  concentrazioni  degli  inquinanti conseguibili con le migliori
tecnologie  di  processo  e  di  depurazione   disponibili,   nonche'
attraverso l'adozione  di misure supplementari ai  sensi dell'art. 10
della  Direttiva 96/61/CE)  al  fine di  orientare la  presentazione,
l'approvazione e  la realizzazione dei progetti  di adeguamento degli
impianti industriali, secondo quanto indicato  al punto 6 del decreto
interministeriale  23   aprile  1998   ed  all'art.  3   del  decreto
interministeriale 16 dicembre 1998,  utilizzando cosi', ai fini della
salvaguardia della  laguna di  Venezia, gli strumenti  previsti dalla
citata  Direttiva  96/61/CE, che  dovra'  essere  recepita a  livello
nazionale ed applicata  a tutti i principali  settori industriali per
tutte  le  categorie  di  inquinanti  rilevanti;
  Ritenuto    opportuno  definire, nei sensi suindicati,  le migliori
tecnologie disponibili e le misure  tecniche  supplementari,  per  la
eliminazione  delle emissioni in acqua  delle sostanze o famiglie  di
sostanze indicate al  punto 6 del   decreto  interministeriale     23
aprile    1998  -   idrocarburi policiclici    aromatici,   pesticidi
organoclorurati,   diossine, policlorobifenili,  tributilstagno  - ed
all'art.  3,  comma 1,  del decreto  interministeriale  16   dicembre
1998   -   arsenico,  cadmio, cianuri, mercurio e piombo - rimandando
ad altro provvedimento, anche in relazione  agli adempimenti previsti
dalla  Direttiva 61/96/CE, ed all'attuazione  del citato  accordo  di
programma per  la chimica  di Porto Marghera, le determinazioni sulle
emissioni  in  aria  al  fine di limitare le   ricadute in  laguna di
inquinanti emessi  in atmosfera, sulla base di    un  approfondimento
delle  considerazioni    in  materia  di  ricadute  in  laguna  degli
inquinanti  emessi in atmosfera svolte nella documentazione  A.N.P.A.
sopra menzionata;
  Sentito,  ai  sensi  del punto 6  del decreto  interministeriale 23
aprile 1998,  il Ministero  dei lavori pubblici,  che si e'  espresso
con  note  prot.  4049/5195   /7 in data   29   aprile 1999   ed   ha
successivamente formulato  le   proprie osservazioni nel    corso  di
una riunione tenutasi  in data  21 maggio 1999;
  Sentita  altresi',  la  regione  del Veneto, che si e' espressa con
delibera della Giunta regionale n. 1428 in data 27 aprile 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il  presente    decreto,  corredato  dal  documento  tecnico  di
supporto   pubblicato  in   allegato,  definisce   le  modalita'   di
individuazione   delle   tecnologie   da  applicare   agli   impianti
industriali ai  sensi di quanto disposto  al punto 6 del  decreto del
Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con il  Ministro  dei  lavori
pubblici,  in data  23 aprile  1998, recante  "Requisiti di  qualita'
delle acque  e caratteristiche degli  impianti di depurazione  per la
tutela della laguna di  Venezia" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 140  del 18 giugno 1998),  ed all'art. 3 del  decreto del Ministro
dell'ambiente, di  concerto con il  Ministro dei lavori  pubblici, in
data 16  dicembre 1998,  recante "Integrazioni  al decreto  23 aprile
1998 recante  i requisiti di  qualita' delle acque  e caratteristiche
egli impianti di depurazione per la  tutela della laguna di Venezia e
relativa proroga dei termini" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
294 del 17 dicembre 1998).