IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, con legge 31 maggio 1995, n. 206; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e in particolare gli articoli 80 e 54, comma 1, lettera d); Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 23 aprile 1998, recante "Requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1998); Visto in particolare il punto 5 del predetto decreto interministeriale, che, in relazione agli obiettivi di qualita' fissati dalla tabella 1, prevede la definizione dei carichi massimi ammissibili complessivi e dei carichi massimi ammissibili netti per tutte le diverse fonti di inquinamento, e vengono fissati i nuovi limiti agli scarichi industriali e civili che versano in laguna e nel bacino scolante, ad eccezione degli scarichi di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con legge 31 maggio 1995, n. 206, per i quali resta ferma la disciplina vigente; Visto in particolare il punto 6 di detto decreto interministeriale, secondo cui, tra l'altro, con decreto del Ministro dell'ambiente, sentito il Ministro dei lavori pubblici, sono definite le migliori tecnologie disponibili di processo e di depurazione da applicare, secondo quanto definito dalle norme comunitarie, ai fini della progettazione, dell'approvazione e della realizzazione dei progetti di adeguamento degli impianti industriali esistenti, finalizzati all'eliminazione dagli scarichi delle sostanze inquinanti indicate allo stesso punto 6, secondo i tempi e le modalita' altresi' ivi indicati; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 16 dicembre 1998, recante "Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 recante requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia e relativa proroga dei termini" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998); Visti in particolare l'art. 2 del predetto decreto interministeriale 16 dicembre 1998, che ha stabilito alla data del 30 aprile 1999 il termine per la definizione dei carichi massimi ammissibili netti e per la fissazione dei nuovi limiti agli scarichi, suindicati, e l'art. 4 del medesimo decreto interministeriale, che ha demandato alla commissione tecnica di cui al punto 2 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 l'incarico di formulare una proposta di definizione dei limiti di accettazione degli scarichi e delle modalita' per il controllo degli obiettivi di qualita' e dei carichi massimi ammissibili nonche' dei limiti di accettazione stessi; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 9 febbraio 1999, recante "Carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1999); Vista la proposta in ordine alla definizione delle tecnologie applicabili agli impianti, trasmessa al Ministro dell'ambiente dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - A.N.P.A. con note prot. 4444 in data 12 aprile 1999 e prot. 4901 in data 21 aprile 1999, in base all'incarico affidato dal Ministro dell'ambiente, conformemente a quanto riportato nelle premesse del decreto interministeriale 16 dicembre 1998; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 maggio 1999, con cui sono definite, ai sensi e per gli effetti di cui al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 ed all'art. 3 del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, le modalita' di individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali esistenti ai fini dell'eliminazione dagli scarichi delle sostanze o famiglie di sostanze ivi considerate; Vista la relazione presentata in data 29 aprile 1999 dalla Commissione tecnica suindicata, in cui - sulla base del criterio di non considerare in modo differenziato gli scarichi dei reflui civili rispetto a quelli industriali, e gli scarichi diretti nella laguna di Venezia rispetto a quelli diretti nei corpi idrici del suo bacino scolante, ed anche tenendo conto delle indicazioni sulle tecnologie applicabili agli impianti contenute nella succitata proposta del'A.N.P.A. - vengono proposti i valori limite di accettazione degli scarichi, i metodi analitici per il controllo degli scarichi nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, i criteri generali per il controllo degli obiettivi di qualita' e dei carichi massimi ammissibili prefissati, in relazione alle sostanze inquinanti considerate nei decreti interministeriali 23 aprile 1998, 16 dicembre 1998 e 9 febbraio 1999, citati, vengono formulate proposte per l'aggiornamento degli altri parametri contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, e successive modifiche ed integrazioni, e vengono proposti criteri e modalita' da adottare in sede di revisione delle autorizzazioni agli scarichi in essere e di rilascio delle nuove autorizzazioni; Considerato in particolare che nella predetta relazione la commissione tecnica ha sottolineato l'opportunita' che i tempi di adeguamento degli scarichi ai fini del rispetto dei nuovi limiti siano analoghi a quelli previsti per la realizzazione dei progetti di adeguamento degli impianti in applicazione del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 e dell'art. 3 del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, e che in ogni caso detti tempi siano compatibili con quelli di attuazione del Piano direttore riadottato dalla giunta regionale del Veneto in data 17 novembre 1998, ed in particolare del progetto integrato Fusina, di cui si attende l'approvazione da parte del Consiglio regionale del Veneto ed il rapido avvio nei prossimi mesi; Considerato inoltre che nella predetta relazione la commissione tecnica ha ritenuto di non determinare i valori dei carichi massimi ammissibili netti (vale a dire di non distinguere i carichi attribuibili agli scarichi civili, quelli attribuibili agli scarichi industriali e quelli attribuibili ad altre fonti di inquinamento), in quanto ritenuti non necessari, alla luce del suindicato criterio di non introdurre differenziazioni di limiti allo scarico a seconda del tipo di reflui; Considerato infine che nella predetta relazione viene anche segnalata la opportunita' di correggere un errore nel valore del carico massimo ammissibile gia' individuato, su proposta della commissione, nella tabella allegata al decreto interministeriale 9 febbraio 1999, per la sostanza toluene, erroneamente indicato in 43t/anno, anziche' in 40 t/anno; Ritenuto opportuno, ai fini della fissazione dei limiti agli scarichi, recepire le proposte contenute nella predetta relazione della commissione tecnica, e le indicazioni in ordine ai limiti di concentrazione conseguibili con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili e delle misure tecniche supplementari contenute nella succitata proposta dell'A.N.P.A.; Considerato altresi' che con il decreto interministeriale 9 febbraio 1999, sulla base della proposta di bandire l'utilizzo del cloro gas e dell'ipoclorito di sodio, sia per la disinfezione degli scarichi che come agente "antifouling" nei circuiti di raffreddamento contenuta nella relazione presentata dalla commissione tecnica in data 15 dicembre 1998, anche tenuto conto della richiesta di disporre di adeguati tempi tecnici per la messa a punto di soluzioni alternative formulata dalla regione del Veneto con la deliberazione della giunta n. 280 in data 2 febbraio 1999, si e' convenuto che in sede di definizione dei nuovi limiti agli scarichi industriali e civili sarebbe stata individuata la data di applicazione di tale misura; Ritenuto opportuno, tenuto conto della ulteriore richiesta formulata dalla regione del Veneto, di procrastinare l'applicazione del predetto divieto alla data al 31 dicembre 2000; Considerato infine che le attivita', previste al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, relative all'acquisizione della validazione con specifico riferimento all'ambito lagunare del metodo scientifico utile a rilevare negli effluenti degli scarichi industriali la presenza, in concentrazioni superiori a quelle eventualmente contenute nelle acque di prelievo, delle sostanze inquinanti sopraindicate, hanno evidenziato una complessita' tale da non consentirne il completamento entro il termine previsto dall'art. 3, comma 2, del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, per cui e' necessario disporre una proroga di detto termine; Sentita la regione del Veneto, che si e' espressa con deliberazione della Giunta n. 2233 in data 29 giugno 1999; Decreta: Art. 1. 1. I limiti agli scarichi industriali e civili che versano nella laguna di Venezia e nei corpi idrici del suo bacino scolante, ad eccezione degli scarichi di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, converti con legge 31 maggio 1995, n. 206, di cui al punto 5 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in data 23 aprile 1998, recante "Requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1998), sono fissati nei valori riportati nella tabella A (divisa in sezioni 1, 2, nonche', tra loro alternative, 3 e 4) allegata al presente decreto, con le prescrizioni ivi contenute, che sostituiscono la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n 962. Per gli scarichi nel mare si applicano i limiti previsti dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. 2. Per le autorizzazioni agli scarichi industriali esistenti per quanto riguarda le sostanze o famiglie di sostanze indicate al punto 6 del citato decreto interministeriale 23 aprile 1998 - idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi organoclorurati, diossine, policlorobifenili, tributilstagno - ed all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 16 dicembre 1998, recante "Integrazioni al decreto 23 aprile 1998 recante requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di depurazione per la tutela della laguna di Venezia e relativa proroga dei termini "(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998) - arsenico, cadmio, cianuri, mercurio e piombo - i limiti allo scarico sono fissati: nei valori di cui alla tabella A, sezione 4, qualora il progetto di adeguamento dell'impianto industriale preveda per lo scarico il mantenimento del recapito nella laguna di Venezia o nei corpi idrici del suo bacino scolante; nei valori di cui alla tabella A, sezione 3, qualora, viceversa, il progetto di adeguamento dell'impianto preveda anche l'impegno formale dell' impresa titolare dell'autorizzazione allo scarico, sulla base di una ipotesi progettuale definita nelle modalita' e nei tempi di attuazione e in relazione alla quale sia stata verificata la sussistenza delle condizioni di fattibilita', a realizzare il convogliamento dei reflui al depuratore di Fusina, nella prospettiva dell'attuazione del progetto integrato Fusina contenuto nel piano direttore riadottato in data 17 novembre 1998 dalla giunta regionale del Veneto, ovvero ad altro impianto di depurazione consortile industriale o misto civileindustriale di analoga efficienza depurativa, e qualora i soggetti gestori di detti depuratori si impegnino ad accettare detti reflui ed a rispettare i valori limite di cui alla tabella A, sezione 4, al netto della diluizione determinata dagli altri scarichi. In tale ipotesi, alla data del 30 novembre 2000, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, verifica lo stato di attuazione del piano direttore e, qualora non risulti ancora avviata la realizzazione del progetto integrato Fusina, ovvero la realizzazione degli altri impianti di depurazione predetti destinati a raccogliere i reflui degli impianti industriali, assegna alle imprese un termine, comunque non superiore ad un anno, per la realizzazione degli adeguamenti degli impianti industriali necessari a rispettare i valori limite di cui alla tabella A, sezione 4. 3. Il magistrato alle acque di Venezia e la regione del Veneto, o altre amministrazioni da essa delegate, negli ambiti di rispettiva competenza, procedono alla revisione delle autorizzazioni agli sarichi di cui al comma 1 esistenti, sulla base dei valori di cui ai commi 1 e 2, tenendo conto dei criteri di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo ed al comma 2 dell'art. 2, entro il 31 dicembre 2001. Nell'ipotesi in cui, in sede di approvazione dei progetti di adeguamento degli impianti industriali esistenti, ai sensi del punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998, vengano stabiliti termini di realizzazione che superano la data del 31 dicembre 2001, la revisione delle autorizzazioni e' disposta entro detti termini. 4. Per le nuove autorizzazioni agli scarichi industriali, nonche' per le autorizzazioni agli scarichi civili di cui al comma 1, per quanto riguarda le predette sostanze o famiglie di sostanze indicate al punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 ed all'art. 3, comma 1, del decreto interministeriale 16 dicembre, i limiti allo scarico sono fissati nei valori riportati nella tabella A, sezione 4. 5. Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico. 6. Nel caso di scarichi aventi portata superiore al 5% della portata complessiva degli scarichi, con esclusione delle acque di raffreddamento, che pervengono nel corpo idrico recettore, l'autorizzazione deve prevedere anche la quantita' massima scaricabile per ciascuna sostanza inquinante. Il rispetto di tale prescrizione viene certificata dal titolare dell'autorizzazione mediante un p rogramma di controllo concordato con l'amministrazione competente, con le modalita' di cui all'art. 15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133.