IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                  IL MINISTRO DEI  LAVORI PUBBLICI
  Vista  la  legge 16   aprile 1973, n.  171, e  successive modifiche
ed integrazioni;
  Visto il  decreto del Presidente della  Repubblica    20  settembre
1973, n.  962, e successive modifiche ed integrazioni;
  Visto  il  decreto-legge  29   marzo 1995, n.   96, convertito, con
modificazioni, con  legge 31 maggio 1995, n. 206;  Visto  il  decreto
legislativo 31 marzo  1998, n. 112, e in particolare gli  articoli 80
e 54,  comma 1,  lettera d);
  Visto  il   decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con
il  Ministro   dei   lavori pubblici,   in data   23  aprile    1998,
recante  "Requisiti di  qualita' delle acque  e caratteristiche degli
impianti  di  depurazione    per  la tutela della laguna di  Venezia"
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  140 del  18 giugno  1998);
  Visto    in  particolare    il  punto    5  del  predetto   decreto
interministeriale,  che,    in  relazione agli obiettivi di  qualita'
fissati  dalla  tabella 1,   prevede   la definizione    dei  carichi
massimi    ammissibili    complessivi     e   dei   carichi   massimi
ammissibili  netti per  tutte  le diverse  fonti  di inquinamento,  e
vengono fissati i nuovi limiti agli scarichi industriali e civili che
versano in laguna e nel  bacino scolante, ad eccezione degli scarichi
di cui all'art. 1 del decreto-legge  29 marzo 1995, n. 96, convertito
con  legge  31 maggio  1995,  n.  206, per  i  quali  resta ferma  la
disciplina vigente;
  Visto   in   particolare      il   punto   6   di   detto   decreto
interministeriale, secondo cui, tra l'altro, con decreto del Ministro
dell'ambiente, sentito il Ministro dei lavori pubblici, sono definite
le migliori  tecnologie disponibili di  processo e di  depurazione da
applicare, secondo  quanto definito dalle norme  comunitarie, ai fini
della  progettazione,  dell'approvazione  e della  realizzazione  dei
progetti  di   adeguamento  degli  impianti   industriali  esistenti,
finalizzati all'eliminazione dagli scarichi delle sostanze inquinanti
indicate allo stesso punto 6, secondo i tempi e le modalita' altresi'
ivi  indicati;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di concerto con
il Ministro   dei lavori pubblici,    in  data    16  dicembre  1998,
recante   "Integrazioni   al   decreto   23   aprile   1998   recante
requisiti di qualita' delle acque e caratteristiche degli impianti di
depurazione per la tutela della  laguna di Venezia e relativa proroga
dei  termini" (pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  294 del  17
dicembre 1998);
  Visti  in  particolare     l'art.   2   del      predetto   decreto
interministeriale 16 dicembre 1998, che ha stabilito alla data del 30
aprile  1999  il  termine  per la  definizione  dei  carichi  massimi
ammissibili netti e per la fissazione dei nuovi limiti agli scarichi,
suindicati, e l'art. 4 del medesimo decreto interministeriale, che ha
demandato  alla commissione  tecnica di  cui al  punto 2  del decreto
interministeriale 23 aprile 1998 l'incarico di formulare una proposta
di  definizione dei  limiti di  accettazione degli  scarichi e  delle
modalita' per il controllo degli  obiettivi di qualita' e dei carichi
massimi ammissibili nonche' dei  limiti di accettazione stessi;
  Visto  il decreto  del Ministro dell'ambiente,  di concerto con  il
Ministro dei  lavori  pubblici, in  data  9  febbraio 1999,   recante
"Carichi  massimi   ammissibili   complessivi  di   inquinanti  nella
laguna  di Venezia" (pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 35   del
12 febbraio 1999);
  Vista  la  proposta  in    ordine alla definizione delle tecnologie
applicabili  agli  impianti,   trasmessa  al  Ministro  dell'ambiente
dall'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente - A.N.P.A. con
note prot. 4444 in data 12 aprile 1999 e prot. 4901 in data 21 aprile
1999,  in  base  all'incarico affidato  dal  Ministro  dell'ambiente,
conformemente  a   quanto  riportato   nelle  premesse   del  decreto
interministeriale  16 dicembre  1998;
  Visto  il decreto   del Ministro dell'ambiente in  data  26  maggio
1999,  con  cui  sono definite, ai sensi e per gli effetti di cui  al
punto 6 del decreto interministeriale 23 aprile 1998 ed   all'art.  3
del  decreto    interministeriale  16 dicembre 1998, le  modalita' di
individuazione  delle  tecnologie     da  applicare   agli   impianti
industriali esistenti ai fini  dell'eliminazione dagli scarichi delle
sostanze o famiglie di sostanze ivi considerate;
  Vista  la    relazione presentata   in data   29 aprile  1999 dalla
Commissione tecnica   suindicata,   in   cui   -   sulla   base   del
criterio   di   non considerare  in modo  differenziato  gli scarichi
dei reflui   civili rispetto a quelli  industriali,  e  gli  scarichi
diretti nella laguna di Venezia rispetto  a quelli  diretti nei corpi
idrici  del    suo  bacino  scolante,  ed   anche tenendo conto delle
indicazioni sulle tecnologie applicabili   agli  impianti   contenute
nella   succitata  proposta del'A.N.P.A. - vengono proposti i  valori
limite  di  accettazione  degli scarichi, i  metodi analitici per  il
controllo degli  scarichi nella laguna   di Venezia   e  nei    corpi
idrici    del  suo    bacino  scolante,   i criteri generali per   il
controllo  degli  obiettivi  di    qualita'  e  dei  carichi  massimi
ammissibili  prefissati,    in  relazione    alle sostanze inquinanti
considerate  nei  decreti    interministeriali  23  aprile  1998,  16
dicembre    1998   e   9 febbraio  1999,  citati,  vengono  formulate
proposte per  l'aggiornamento degli  altri parametri  contemplati dal
decreto del Presidente della Repubblica  20 settembre 1973, n. 962, e
successive modifiche  ed integrazioni,  e vengono proposti  criteri e
modalita' da adottare in sede  di revisione delle autorizzazioni agli
scarichi  in  essere  e   di  rilascio  delle  nuove  autorizzazioni;
  Considerato   in  particolare   che  nella    predetta    relazione
la commissione  tecnica ha  sottolineato l'opportunita'  che i  tempi
di  adeguamento    degli scarichi   ai fini   del rispetto  dei nuovi
limiti siano analoghi a quelli  previsti  per  la  realizzazione  dei
progetti  di adeguamento degli  impianti in applicazione  del punto 6
del decreto interministeriale  23   aprile  1998    e   dell'art.   3
del  decreto interministeriale 16  dicembre 1998, e  che in ogni caso
detti  tempi  siano   compatibili   con   quelli   di attuazione  del
Piano  direttore riadottato  dalla giunta  regionale del   Veneto  in
data  17   novembre 1998,  ed in  particolare del  progetto integrato
Fusina, di   cui si attende l'approvazione  da  parte  del  Consiglio
regionale del Veneto ed il  rapido avvio  nei prossimi  mesi;
  Considerato      inoltre  che    nella  predetta    relazione    la
commissione   tecnica  ha  ritenuto  di   non determinare i    valori
dei  carichi    massimi  ammissibili  netti    (vale  a  dire  di non
distinguere i   carichi attribuibili  agli  scarichi  civili,  quelli
attribuibili    agli  scarichi industriali e   quelli attribuibili ad
altre  fonti di inquinamento),  in quanto ritenuti    non  necessari,
alla luce del suindicato  criterio di non introdurre differenziazioni
di  limiti allo  scarico a  seconda del  tipo di  reflui;
  Considerato  infine  che  nella  predetta   relazione  viene  anche
segnalata  la opportunita' di  correggere un errore   nel valore  del
carico  massimo  ammissibile  gia'   individuato, su   proposta della
commissione, nella tabella allegata al  decreto  interministeriale  9
febbraio  1999,  per  la sostanza toluene,   erroneamente indicato in
43t/anno,  anziche' in 40 t/anno;
  Ritenuto opportuno, ai fini    della  fissazione  dei  limiti  agli
scarichi,  recepire le  proposte contenute  nella predetta  relazione
della commissione  tecnica, e le  indicazioni in ordine ai  limiti di
concentrazione   conseguibili  con   l'applicazione  delle   migliori
tecnologie   disponibili  e   delle  misure   tecniche  supplementari
contenute   nella  succitata   proposta  dell'A.N.P.A.;
  Considerato  altresi'  che  con  il  decreto    interministeriale 9
febbraio 1999, sulla base  della   proposta  di  bandire   l'utilizzo
del   cloro     gas    e  dell'ipoclorito  di  sodio,  sia  per    la
disinfezione  degli  scarichi  che  come  agente    "antifouling" nei
circuiti di  raffreddamento contenuta nella   relazione    presentata
dalla    commissione    tecnica   in data   15 dicembre   1998, anche
tenuto conto  della richiesta  di disporre  di adeguati tempi tecnici
per la   messa a  punto  di  soluzioni  alternative  formulata  dalla
regione  del  Veneto    con  la deliberazione della giunta n.  280 in
data 2  febbraio 1999,  si e'  convenuto che  in sede  di definizione
dei  nuovi limiti   agli   scarichi   industriali e   civili  sarebbe
stata  individuata la  data di  applicazione di  tale misura;
  Ritenuto   opportuno,  tenuto  conto    della  ulteriore  richiesta
formulata dalla    regione    del    Veneto,      di    procrastinare
l'applicazione  del predetto divieto  alla data al  31 dicembre 2000;
  Considerato  infine  che  le  attivita',   previste al punto 6  del
decreto   interministeriale   23      aprile      1998,      relative
all'acquisizione    della   validazione   con specifico   riferimento
all'ambito  lagunare del   metodo   scientifico utile   a    rilevare
negli    effluenti degli   scarichi   industriali  la presenza,    in
concentrazioni    superiori   a     quelle   eventualmente  contenute
nelle      acque    di    prelievo,   delle     sostanze   inquinanti
sopraindicate,  hanno  evidenziato  una   complessita'  tale  da  non
consentirne il  completamento entro il termine  previsto dall'art. 3,
comma 2, del  decreto interministeriale 16 dicembre 1998,  per cui e'
necessario disporre una proroga di  detto termine;
  Sentita la regione del Veneto, che si e' espressa con deliberazione
della Giunta n. 2233 in data 29 giugno 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I limiti agli  scarichi industriali e civili che  versano  nella
laguna  di    Venezia e nei corpi idrici del  suo bacino scolante, ad
eccezione  degli scarichi di  cui all'art. 1 del    decreto-legge  29
marzo 1995, n. 96, converti con legge  31 maggio 1995, n. 206, di cui
al punto 5 del decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro  dei  lavori  pubblici,  in data  23  aprile  1998,  recante
"Requisiti di  qualita' delle acque e  caratteristiche degli impianti
di depurazione  per la  tutela della  laguna di  Venezia" (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 18 giugno 1998), sono fissati nei
valori riportati  nella tabella A  (divisa in sezioni 1,  2, nonche',
tra loro  alternative, 3 e  4) allegata  al presente decreto,  con le
prescrizioni ivi contenute, che  sostituiscono la tabella allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n 962. Per
gli  scarichi nel  mare si  applicano i  limiti previsti  dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 152.
  2.  Per le autorizzazioni agli scarichi industriali  esistenti  per
quanto  riguarda  le  sostanze  o famiglie   di   sostanze   indicate
al    punto  6  del  citato  decreto interministeriale 23 aprile 1998
- idrocarburi policiclici aromatici, pesticidi       organoclorurati,
diossine,       policlorobifenili, tributilstagno   -   ed   all'art.
3,   comma   1,   del   decreto interministeriale 16  dicembre  1998,
recante  "Integrazioni  al  decreto  23    aprile    1998     recante
requisiti  di  qualita'    delle   acque   e caratteristiche    degli
impianti    di depurazione  per la  tutela della laguna di Venezia  e
relativa proroga dei  termini "(pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n.   294 del 17 dicembre 1998)  - arsenico, cadmio, cianuri, mercurio
e piombo - i  limiti allo scarico sono fissati:
   nei valori  di cui   alla tabella   A, sezione   4,  qualora    il
progetto  di adeguamento  dell'impianto  industriale  preveda per  lo
scarico   il mantenimento del recapito nella laguna  di Venezia o nei
corpi idrici del suo bacino scolante;
   nei valori di cui alla tabella A, sezione 3,  qualora,  viceversa,
il  progetto    di adeguamento dell'impianto preveda anche  l'impegno
formale  dell' impresa   titolare dell'autorizzazione  allo  scarico,
sulla  base  di   una ipotesi progettuale  definita nelle modalita' e
nei tempi di   attuazione e   in relazione  alla    quale  sia  stata
verificata    la  sussistenza  delle  condizioni   di fattibilita', a
realizzare  il convogliamento  dei  reflui al  depuratore di  Fusina,
nella  prospettiva  dell'attuazione  del  progetto  integrato  Fusina
contenuto nel  piano direttore  riadottato in  data 17  novembre 1998
dalla  giunta  regionale del  Veneto,  ovvero  ad altro  impianto  di
depurazione  consortile  industriale  o  misto  civileindustriale  di
analoga efficienza depurativa, e qualora  i soggetti gestori di detti
depuratori si impegnino  ad accettare detti reflui ed  a rispettare i
valori  limite di  cui  alla tabella  A, sezione  4,  al netto  della
diluizione determinata  dagli altri  scarichi. In tale  ipotesi, alla
data del 30 novembre 2000, il Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dei lavori pubblici,  verifica lo stato di attuazione del
piano   direttore  e,   qualora   non  risulti   ancora  avviata   la
realizzazione del progetto integrato  Fusina, ovvero la realizzazione
degli altri impianti di  depurazione predetti destinati a raccogliere
i reflui degli impianti industriali, assegna alle imprese un termine,
comunque  non  superiore  ad  un anno,  per  la  realizzazione  degli
adeguamenti  degli  impianti  industriali necessari  a  rispettare  i
valori limite di cui alla tabella A, sezione 4.
  3.  Il magistrato alle acque di Venezia e la regione  del Veneto, o
altre amministrazioni da essa delegate, negli ambiti   di  rispettiva
competenza,  procedono  alla revisione   delle   autorizzazioni  agli
sarichi di  cui  al  comma  1 esistenti, sulla base dei valori di cui
ai commi 1 e 2, tenendo conto dei criteri di cui ai commi 5 e  6  del
presente  articolo  ed  al  comma 2 dell'art. 2, entro il 31 dicembre
2001. Nell'ipotesi in cui, in sede di   approvazione  dei    progetti
di     adeguamento  degli    impianti industriali    esistenti,    ai
sensi   del   punto   6  del   decreto interministeriale  23   aprile
1998,   vengano  stabiliti  termini  di realizzazione che superano la
data del 31 dicembre  2001,  la  revisione  delle  autorizzazioni  e'
disposta entro detti termini.
  4.  Per  le nuove autorizzazioni    agli   scarichi    industriali,
nonche'   per   le autorizzazioni agli  scarichi civili   di  cui  al
comma  1,   per quanto riguarda  le predette  sostanze o  famiglie di
sostanze indicate   al punto 6  del    decreto  interministeriale  23
aprile  1998  ed all'art. 3, comma 1,  del decreto  interministeriale
16   dicembre, i    limiti  allo  scarico  sono  fissati  nei  valori
riportati nella tabella A, sezione 4.
  5.  Contestualmente  al    rilascio  di nuove autorizzazioni   o al
rinnovo delle    autorizzazioni   esistenti     a     seguito      di
revisione,     le amministrazioni  competenti   approvano  un  piano,
presentato  dal soggetto  titolare  dell'autorizzazione, che  prevede
l'introduzione delle migliori   tecniche di   gestione al    fine  di
impedire eventuali sversamenti occasionali  impropri o  altri episodi
disfunzionali non disciplinati  dall'autorizzazione  allo  scarico.
  6.   Nel  caso  di scarichi  aventi portata  superiore al  5% della
portata complessiva degli  scarichi, con  esclusione delle  acque  di
raffreddamento,  che  pervengono    nel   corpo    idrico  recettore,
l'autorizzazione  deve prevedere   anche   la   quantita'     massima
scaricabile   per  ciascuna sostanza  inquinante.   Il  rispetto   di
tale        prescrizione      viene   certificata   dal      titolare
dell'autorizzazione  mediante un  p rogramma di  controllo concordato
con  l'amministrazione  competente, con  le modalita' di cui all'art.
15 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133.