IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art.  68, comma  6, della  legge 23  dicembre 1998,  n. 448
"Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; il
quale,  dopo aver  stabilito  che  dal 1  gennaio  1999 i  medicinali
antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario
nazionale  "esclusivamente attraverso  le stutture  ospedaliere o  le
altre  strutture accreditate  in  regime di  ricovero, dayhospital  o
assistenza  domiciliare",  precisa che  "nei  casi  in cui  l'Azienda
unita'  sanitaria  locale  non  abbia predisposto  e  resa  operativa
l'assistenza  domiciliare   ai  pazienti  oncologici,   i  medicinali
indicati   dal  presente   comma  sono   dispensati  dalle   farmacie
ospedaliere  per  il  tramite delle  farmacie  territoriali,  secondo
modalita' predisposte con decreto  emanato dal Ministro della sanita'
di intesa con  la Conferenza permanente per i rapporti  tra lo Stato,
le regioni  e' le province autonome  di Trento e Bolzano,  sentite le
organizzazioni  piu'  rappresentative   delle  farmacie  pubbliche  e
private e le organizzazioni delle imprese distributrici";
  Visto  il decreto  del 18  febbraio  1999 "Modifica  del regime  di
fornitura dei  medicinali antiblastici iniettabili", con  il quale il
Ministero della  sanita', sulla  base di un  riesame, da  parte della
Commissione unica del farmaco, del regime di fornitura dei medicinali
antiblastici iniettabili ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 539, ha  assoggettato i medicinali antiblastici iniettabili,
di cui  all'allegato 2)  del predetto provvedimento  ministeriale, al
regime   di  cui   all'art.  9   del  decreto   legislativo  predetto
("medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in
ambiente   ad   esso   assimilabile"),    in   ragione   delle   loro
caratteristiche farmacologiche o per  esigenze di tutela della salute
dei pazienti;
  Considerato  che il  disposto  del secondo  periodo del  richiamato
comma 6 dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevedendo
un  impiego  domiciliare  dei  medicinali  antiblastici  iniettabili,
riguarda quelli indicati nell'allegato 3) del predetto decreto del 18
febbraio 1999 e relativo ai "medicinali antiblastici iniettabili (uso
intramuscolare,  sottocutaneo  ed  endovescicale)  di  impiego  anche
domiciliare, soggetti  a prescrizione  medica da rinnovare  volta per
volta (art. 5, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)";
  Preso atto della disponibilita' dichiarata dalle associazioni delle
farmacie pubbliche e private a rinunciare a qualsiasi compenso per la
cessione al pubblico dei medicinali di cui trattasi;
  Acquisite sullo  schema del  presente decreto le  valutazioni della
Federfarma,     dell'Assofarm,     dell'Associazione     distributori
farmaceutici e dell'Anadisme;
  D'intesa con la Conferenza permanente  per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I medicinali antiblastici  iniettabili elencati nell'allegato 1)
al presente decreto,  tutti sottoposti al regime di  fornitura di cui
all'art. 9 del decreto legislativo  30 dicembre 1992, n. 539, possono
essere  erogati a  carico del  Servizio sanitario  nazionale soltanto
mediante la  loro somministrazione presso le  strutture ospedaliere o
le altre strutture accreditate, in regime di ricovero o dayhospital o
trattamento ambulatoriale, o di ospedalizzazione domiciliare.
  2.  Per  ospedalizzazione domiciliare  ai  sensi  del comma  1  del
presente articolo si intende la forma di assistenza ospedaliera cosi'
definita  nello  Schema  generale  di riferimento  della  "Carta  dei
servizi pubblici sanitari", approvato  con decreto del Presidente del
Consiglio  dei Ministri  19 maggio  1995, pubblicato  nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995.