IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 68, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"; il quale, dopo aver stabilito che dal 1 gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale "esclusivamente attraverso le stutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, dayhospital o assistenza domiciliare", precisa che "nei casi in cui l'Azienda unita' sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalita' predisposte con decreto emanato dal Ministro della sanita' di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e' le province autonome di Trento e Bolzano, sentite le organizzazioni piu' rappresentative delle farmacie pubbliche e private e le organizzazioni delle imprese distributrici"; Visto il decreto del 18 febbraio 1999 "Modifica del regime di fornitura dei medicinali antiblastici iniettabili", con il quale il Ministero della sanita', sulla base di un riesame, da parte della Commissione unica del farmaco, del regime di fornitura dei medicinali antiblastici iniettabili ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, ha assoggettato i medicinali antiblastici iniettabili, di cui all'allegato 2) del predetto provvedimento ministeriale, al regime di cui all'art. 9 del decreto legislativo predetto ("medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in ambiente ad esso assimilabile"), in ragione delle loro caratteristiche farmacologiche o per esigenze di tutela della salute dei pazienti; Considerato che il disposto del secondo periodo del richiamato comma 6 dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevedendo un impiego domiciliare dei medicinali antiblastici iniettabili, riguarda quelli indicati nell'allegato 3) del predetto decreto del 18 febbraio 1999 e relativo ai "medicinali antiblastici iniettabili (uso intramuscolare, sottocutaneo ed endovescicale) di impiego anche domiciliare, soggetti a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539)"; Preso atto della disponibilita' dichiarata dalle associazioni delle farmacie pubbliche e private a rinunciare a qualsiasi compenso per la cessione al pubblico dei medicinali di cui trattasi; Acquisite sullo schema del presente decreto le valutazioni della Federfarma, dell'Assofarm, dell'Associazione distributori farmaceutici e dell'Anadisme; D'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Decreta: Art. 1. 1. I medicinali antiblastici iniettabili elencati nell'allegato 1) al presente decreto, tutti sottoposti al regime di fornitura di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, possono essere erogati a carico del Servizio sanitario nazionale soltanto mediante la loro somministrazione presso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate, in regime di ricovero o dayhospital o trattamento ambulatoriale, o di ospedalizzazione domiciliare. 2. Per ospedalizzazione domiciliare ai sensi del comma 1 del presente articolo si intende la forma di assistenza ospedaliera cosi' definita nello Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari", approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 1995.