L'AUTORITA'
                 PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di consiglio del 20 luglio 1999;
  Vista la  legge 31 luglio  1997, n. 249,  istitutiva dell'Autorita'
per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma
9,  che definisce  i  regolamenti da  adottare  entro novanta  giorni
dall'insediamento dell'Autorita' stessa;
  Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, con la quale
sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il
funzionamento,  la  gestione  amministrativa e  la  contabilita',  il
trattamento  giuridico  ed  economico del  personale  dell'Autorita',
pubblicata nel  supplemento ordinario alla Gazzetta  Ufficiale n. 169
del 22 luglio 1998;
  Ritenuta   la  necessita'   di   apportare   alcune  modifiche   ed
integrazioni al  regolamento concernente il trattamento  giuridico ed
economico del  personale atte a consentire  la maggiore flessibilita'
degli  strumenti attuativi  previsti  dal  regolamento stesso,  nella
attuale  fase   di  applicazione   dei  procedimenti   connessi  alle
disposizioni  di cui  ai commi  17,  18, 19  e 20  dell'art. 1  della
menzionata legge istitutiva dell'Autorita';
  Vista  la  proposta  dei   componenti  l'Autorita'  incaricati  dal
consiglio di definire alcuni aspetti organizzativi prioritari;
  Udita la relazione del presidente;
                              Delibera:
                           Articolo unico
Modifiche ed integrazioni agli articoli 35,  37, 39, 41, 50, 61 del
  regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del
  personale.
  1. I fondi  per il premio annuale  individuale, istituiti dall'art.
35, comma 4, dall'art. 37, comma 4, dall'art. 39, comma 4 e dall'art.
41, comma 4, del regolamento  concernente il trattamento giuridico ed
economico del  personale, possono essere  incrementati dall'Autorita'
anche tenendo  conto delle disponibilita' derivanti  dalle entrate di
cui  all'art.  6, comma  1,  lettera  b),  della legge  n.  249/1997.
Apposite sezioni  dei fondi  possono essere  destinate dall'Autorita'
stessa all'erogazione di premi individuali legati al conseguimento di
specifici obiettivi,  secondo le  misure, le  modalita' ed  i criteri
stabiliti di volta in volta dal consiglio.
  2.  Il  comma  1  dell'art.   50  del  regolamento  concernente  il
trattamento giuridico  ed economico  del personale e'  sostituito dal
seguente: "1.  Ai dipendenti dello  Stato o di  altre amministrazioni
pubbliche o enti  pubblici o al personale  comunque distaccato presso
l'Autorita'  e'   corrisposta  una  indennita'  pari   al  50%  della
retribuzione in godimento,  con esclusione della indennitaintegrativa
speciale;  qualora detto  trattamento economico  risulti inferiore  a
quello dei  dipendenti di ruolo  che esercitino analoghe  funzioni e'
corrisposta una ulteriore indennita' perequativa".
  3. Il ruolo provvisorio  del personale dipendente dell'Autorita' e'
determinato nell'allegata  tabella 1,  che sostituisce la  tabella di
cui  al  comma   3  dell'art.  61  del   regolamento  concernente  il
trattamento giuridico ed economico del personale.
  4.  La presente  delibera  e' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica  italiana e nel Bollettino  ufficiale dell'Autorita'
ed  entra  in  vigore  il   giorno  successivo  a  quello  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
   Napoli, 20 luglio 1999
                                                 Il presidente: Cheli