L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI Nella sua riunione di consiglio del 20 luglio 1999; Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed in particolare l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorita' stessa; Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilita', il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorita', pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 1998; Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni al regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale atte a consentire la maggiore flessibilita' degli strumenti attuativi previsti dal regolamento stesso, nella attuale fase di applicazione dei procedimenti connessi alle disposizioni di cui ai commi 17, 18, 19 e 20 dell'art. 1 della menzionata legge istitutiva dell'Autorita'; Vista la proposta dei componenti l'Autorita' incaricati dal consiglio di definire alcuni aspetti organizzativi prioritari; Udita la relazione del presidente; Delibera: Articolo unico Modifiche ed integrazioni agli articoli 35, 37, 39, 41, 50, 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. 1. I fondi per il premio annuale individuale, istituiti dall'art. 35, comma 4, dall'art. 37, comma 4, dall'art. 39, comma 4 e dall'art. 41, comma 4, del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale, possono essere incrementati dall'Autorita' anche tenendo conto delle disponibilita' derivanti dalle entrate di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 249/1997. Apposite sezioni dei fondi possono essere destinate dall'Autorita' stessa all'erogazione di premi individuali legati al conseguimento di specifici obiettivi, secondo le misure, le modalita' ed i criteri stabiliti di volta in volta dal consiglio. 2. Il comma 1 dell'art. 50 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale e' sostituito dal seguente: "1. Ai dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o enti pubblici o al personale comunque distaccato presso l'Autorita' e' corrisposta una indennita' pari al 50% della retribuzione in godimento, con esclusione della indennitaintegrativa speciale; qualora detto trattamento economico risulti inferiore a quello dei dipendenti di ruolo che esercitino analoghe funzioni e' corrisposta una ulteriore indennita' perequativa". 3. Il ruolo provvisorio del personale dipendente dell'Autorita' e' determinato nell'allegata tabella 1, che sostituisce la tabella di cui al comma 3 dell'art. 61 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale. 4. La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita' ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Napoli, 20 luglio 1999 Il presidente: Cheli