IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA e con IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, di attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5, che stabilisce che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei lavori pubblici, sono determinate particolari disposizioni allo scopo di tutelare i conduttori di beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale ovvero in presenza, nel nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n 104; Visto l'art. 3, comma 109, della legge n 662/1996 che reca le modalita' di dismissione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche non ricomprese nell'ambito di applicazione della legge n. 560/1993; Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n 140, che prevede che, nel caso di vendita frazionata degli immobili il soggetto acquirente si impegni a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 104/1996 ed all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Ritenuto di dover provvedere a determinare particolari disposizioni che tutelino in caso di dismissione, i conduttori di beni ad uso abitativo in condizioni di disagio economico e sociale, ovvero i conduttori che abbiano nel proprio nucleo familiare soggetti di cui all'art. 3 della legge n. 104/1992; Decreta: Art. 1. 1. Destinatari delle particolari disposizioni di tutela, di cui all'art. 2, in caso di dismissioni di beni ad uso abitativo, sono i conduttori con nuclei familiari in cui e' presente un soggetto portatore di handicap ed i conduttori che versano in condizioni di disagio sia economico che sociale. 2. Le condizioni di disagio sociale riguardano i conduttori: ultrasessantacinquenni; con 5 o piu' figli a carico; con famiglia monoparentale; iscritti nelle liste di mobilita'; titolari di trattamenti di disoccupazione o di integrazione salariale; costituenti giovani coppie, anche di fatto, che non abbiano superato i 35 anni di eta'. 3. Le condizioni di disagio economico sono costituite dal possesso di un reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare, aumentato del 20%.