IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                                e con
                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  il  decreto  legislativo  16   febbraio  1996,  n.  104,  di
attuazione della delega conferita dall'art.  3, comma 27, della legge
8  agosto 1995,  n. 335,  in  materia di  dismissioni del  patrimonio
immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli
stessi in campo immobiliare;
  Visto, in  particolare, l'art. 6,  comma 5, che stabilisce  che con
decreto  del  Ministro  del  lavoro e  della  previdenza  sociale  di
concerto  con   il  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio   e  della
programmazione economica e con il  Ministro dei lavori pubblici, sono
determinate  particolari  disposizioni  allo   scopo  di  tutelare  i
conduttori di  beni ad  uso abitativo da  dismettere, ove  versino in
condizioni di  disagio economico  e sociale  ovvero in  presenza, nel
nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di cui all'art.
3 della legge 5 febbraio 1992, n 104;
  Visto  l'art. 3,  comma 109,  della legge  n 662/1996  che reca  le
modalita'   di   dismissione   del   patrimonio   immobiliare   delle
amministrazioni pubbliche non  ricomprese nell'ambito di applicazione
della legge n. 560/1993;
  Visto l'art. 7  del decreto-legge 28 marzo 1997,  n. 79, convertito
nella  legge 28  maggio 1997,  n 140,  che prevede  che, nel  caso di
vendita frazionata degli immobili il soggetto acquirente si impegni a
garantire  il  rispetto del  diritto  di  prelazione degli  eventuali
conduttori  secondo  i   criteri  di  cui  all'art.   6  del  decreto
legislativo  n. 104/1996  ed all'art.  3, comma  109, della  legge 23
dicembre 1996, n. 662;
  Ritenuto di dover provvedere a determinare particolari disposizioni
che tutelino  in caso  di dismissione,  i conduttori  di beni  ad uso
abitativo  in condizioni  di disagio  economico e  sociale, ovvero  i
conduttori che abbiano  nel proprio nucleo familiare  soggetti di cui
all'art. 3 della legge n. 104/1992;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Destinatari delle  particolari disposizioni  di tutela,  di cui
all'art. 2, in  caso di dismissioni di beni ad  uso abitativo, sono i
conduttori  con  nuclei familiari  in  cui  e' presente  un  soggetto
portatore di  handicap ed i  conduttori che versano in  condizioni di
disagio sia economico che sociale.
  2. Le condizioni di disagio sociale riguardano i conduttori:
   ultrasessantacinquenni;
   con 5 o piu' figli a carico;
   con famiglia monoparentale;
   iscritti nelle liste di mobilita';
  titolari  di  trattamenti  di   disoccupazione  o  di  integrazione
salariale;
  costituenti  giovani  coppie,  anche  di  fatto,  che  non  abbiano
superato i 35 anni di eta'.
  3. Le condizioni di disagio  economico sono costituite dal possesso
di un reddito familiare complessivo  inferiore ai limiti di decadenza
previsti  per  la  permanenza  negli alloggi  di  edilizia  popolare,
aumentato del 20%.