IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Le istruzioni di vigilanza in materia di raccolta in titoli delle banche prevedono che per tutte le operazioni di raccolta le banche autorizzate in Italia e le banche comunitarie si attengono a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali (cfr. tit. V, cap. 3, sez. VI). In tale ambito viene, tra l'altro, richiesto che le banche, in ciascun locale aperto al pubblico, affiggano un avviso sintetico relativo alle condizioni praticate per le principali operazioni e mettano a disposizione fogli informativi analitici contenenti informazioni sulle operazioni medesime (cfr. tit. X, cap. 1, sez. II, par. 1). La maggiore complessita' e diversificazione dei profili di rischio delle emissioni di titoli da parte delle banche pongono ora l'esigenza di un'informativa al pubblico piu' dettagliata, secondo schemi uniformi che facilitino il confronto tra le varie offerte. In relazione a cio', si fa presente che i fogli informativi analitici relativi alle operazioni di raccolta che le banche effettuano mediante obbligazioni e altri titoli (cfr. tit. V, cap. 3, sezioni II e IV) devono contenere le informazioni indicate nello schema allegato. Tali fogli sono messi a disposizione della clientela presso i locali della banca emittente. Negli avvisi sintetici le banche danno notizia delle emissioni, rinviando ai fogli informativi analitici per una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei profili di rischio dei titoli. Gli avvisi sintetici devono altresi' contenere l'indicazione che la banca consegna gratuitamente i fogli informativi medesimi a chiunque ne faccia richiesta. Le banche che pubblicizzano a mezzo stampa le informazioni indicate nello schema allegato possono utilizzare copia della relativa pagina a stampa quale foglio informativo analitico. Agli obblighi informativi di cui alle presenti disposizioni sono assoggettate anche le banche che collocano titoli di altre banche, italiane o estere. Ai fini dell'adempimento di tali obblighi, le banche che collocano i propri titoli avvalendosi della rete distributiva di altri soggetti forniscono tempestivamente a questi ultimi le informazioni da pubblicizzare, in conformita' alle previsioni di cui sopra. Nel far riserva di recepire quanto prima nelle istruzioni di vigilanza le suddette disposizioni, si precisa che le medesime verranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione. Roma, 30 luglio 1999 Il governatore: Fazio