IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Le istruzioni di  vigilanza in materia di raccolta  in titoli delle
banche prevedono  che per tutte  le operazioni di raccolta  le banche
autorizzate in Italia  e le banche comunitarie si  attengono a quanto
stabilito  dalle disposizioni  vigenti in  tema di  trasparenza delle
condizioni  contrattuali (cfr.  tit. V,  cap.  3, sez.  VI). In  tale
ambito viene, tra l'altro, richiesto che le banche, in ciascun locale
aperto  al  pubblico, affiggano  un  avviso  sintetico relativo  alle
condizioni  praticate  per  le  principali  operazioni  e  mettano  a
disposizione  fogli  informativi  analitici  contenenti  informazioni
sulle operazioni medesime (cfr. tit. X, cap. 1, sez. II, par. 1).
  La maggiore complessita' e  diversificazione dei profili di rischio
delle  emissioni  di  titoli  da   parte  delle  banche  pongono  ora
l'esigenza di  un'informativa al  pubblico piu'  dettagliata, secondo
schemi uniformi che facilitino il confronto tra le varie offerte.
  In  relazione  a cio',  si  fa  presente  che i  fogli  informativi
analitici  relativi  alle  operazioni   di  raccolta  che  le  banche
effettuano mediante obbligazioni e altri titoli (cfr. tit. V, cap. 3,
sezioni  II e  IV) devono  contenere le  informazioni indicate  nello
schema allegato. Tali fogli sono messi a disposizione della clientela
presso i locali della banca emittente.
  Negli  avvisi sintetici  le banche  danno notizia  delle emissioni,
rinviando  ai   fogli  informativi  analitici  per   una  descrizione
dettagliata  delle  caratteristiche  e  dei profili  di  rischio  dei
titoli. Gli avvisi sintetici  devono altresi' contenere l'indicazione
che la  banca consegna gratuitamente  i fogli informativi  medesimi a
chiunque ne faccia richiesta.
  Le banche che pubblicizzano a mezzo stampa le informazioni indicate
nello schema allegato possono  utilizzare copia della relativa pagina
a stampa quale foglio informativo analitico.
  Agli obblighi  informativi di  cui alle presenti  disposizioni sono
assoggettate anche  le banche che  collocano titoli di  altre banche,
italiane  o estere.  Ai fini  dell'adempimento di  tali obblighi,  le
banche  che   collocano  i  propri  titoli   avvalendosi  della  rete
distributiva di  altri soggetti  forniscono tempestivamente  a questi
ultimi  le   informazioni  da  pubblicizzare,  in   conformita'  alle
previsioni di cui sopra.
  Nel  far  riserva di  recepire  quanto  prima nelle  istruzioni  di
vigilanza  le  suddette  disposizioni,  si precisa  che  le  medesime
verranno  pubblicate  nella  Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  e
entreranno  in   vigore  decorsi   quindici  giorni  dalla   data  di
pubblicazione.
   Roma, 30 luglio 1999
                                                Il governatore: Fazio