IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997, con il quale, tra l'altro, sono stati modificati gli ordinamenti degli studi delle scuole di specializzazione in chirurgia generale, chirurgia plastica e ricostruttiva, endocrinologia, gastroenterologia, medicina legale, neuropsichiatria infantile e patologia clinica; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita', Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 11 novembre 1998; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto d'autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L' art. 230 relativo alla scuola di specializzazione in "Chirurgia generale I" e' modificato nel senso che: nell'area E1: chirurgia interdisciplinare della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari, e' aggiunto il settore scientificodisciplinare F08B - Chirurgia plastica. Nell'area F2: chirurgia interdisciplinare della tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari, e' aggiunto il settore scientificodisciplinare F08B - Chirurgia plastica.