IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  della  legge   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto ministeriale  5  maggio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale n.  139 del  17 giugno  1997, con  il quale,  tra
l'altro,  sono stati  modificati  gli ordinamenti  degli studi  delle
scuole di specializzazione in  chirurgia generale, chirurgia plastica
e ricostruttiva, endocrinologia,  gastroenterologia, medicina legale,
neuropsichiatria infantile e patologia clinica;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita',
  Visto il  parere del Consiglio universitario  nazionale espresso in
data 11 novembre 1998;
  Riconosciuta la particolare necessita'  di apportare la modifica di
statuto  in  deroga al  termine  triennale  di cui  all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto  d'autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con  decreto rettorale  n. 7772  del 22  ottobre 1996  pubblicato nel
supplemento n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996
non contiene ordinamenti didattici;
  Considerato   che  nelle   more  dell'emanazione   del  regolamento
didattico  di   Ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli studi  Bari  e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L' art. 230 relativo alla  scuola di specializzazione in "Chirurgia
generale I" e' modificato nel senso che:
  nell'area E1: chirurgia interdisciplinare della tabella A - Aree di
addestramento     professionalizzante      e     relativi     settori
scientificodisciplinari,       e'      aggiunto       il      settore
scientificodisciplinare F08B - Chirurgia plastica.
  Nell'area F2: chirurgia interdisciplinare della tabella A - Aree di
addestramento     professionalizzante      e     relativi     settori
scientificodisciplinari,       e'      aggiunto       il      settore
scientificodisciplinare F08B - Chirurgia plastica.