IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in
virtu' del quale il Ministro del  tesoro e' autorizzato, in ogni anno
finanziario,  ad effettuare  operazioni di  indebitamento nel  limite
annualmente risultante  nel quadro generale riassuntivo  del bilancio
di  competenza,  anche attraverso  l'emissione  di  buoni del  Tesoro
poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;
  Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra
l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate
ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli
da emettere in lire, in ecu o in altre valute;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
ed  in  particolare le  disposizioni  del  titolo V,  riguardanti  la
dematerializzazione degli strumenti finanziari;
  Visto il regolamento per l'amministrazione  del patrimonio e per la
contabilita'  generale dello  Stato, approvato  con regio  decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in
particolare il quarto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;
  Considerato che  l'importo delle  emissioni disposte  a tutto  il 4
agosto 1999 ammonta, al netto  dei rimborsi di prestiti pubblici gia'
effettuati, a lire 37.275 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora
da effettuare;
  Visti i  propri decreti in data  11 novembre, 12 dicembre  1998, 11
gennaio, 10  febbraio, 10 marzo, 8  aprile, 11 maggio, 10  giugno, 14
luglio 1999,  con i  quali e'  statadisposta l'emissione  delle prime
diciotto tranches dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento
1 novembre 1998 e scadenza 1 novembre 2029;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una diciannovesima tranche dei predetti buoni
del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982,
n. 526,  e' disposta  l'emissione di  una diciannovesima  tranche dei
buoni del  Tesoro poliennali  5,25% con godimento  1 novembre  1998 e
scadenza 1 novembre 2029, fino  all'importo massimo di nominali 1.000
milioni di euro, di cui al decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999,
citato  nelle  premesse, recante  l'emissione  della  quinta e  sesta
tranche dei buoni stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme  tutte  le altre  condizioni,  caratteristiche  e modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 gennaio 1999.
  La  prima cedola  dei  buoni  emessi con  il  presente decreto,  di
scadenza 1 maggio 1999, non  verra' corrisposta dal momento che, alla
data del regolamento dei titoli, e' pervenuta a scadenza.
  I buoni  medesimi verranno ammessi alla  quotazione ufficiale, sono
compresi  tra  i   titoli  sui  quali  l'istituto   di  emissione  e'
autorizzato  a  fare  anticipazioni  e  su  di  essi,  come  previsto
dall'art. 1,  terzo comma  del decreto  ministeriale del  10 febbraio
1999, citato nelle premesse,  possono essere effettuate operazioni di
"coupon stripping".