IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

   VISTA la legge 4.12.1956 n. 1404, recante norme sulla soppressione
e  messa in liquidazione, di Enti di diritto pubblico e di altri Enti
sotto  qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale;

   VISTO il D.P.R. 29.4.1977, con il quale sono stati individuati, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 12 bis della legge 17.8.74, n. 386,
gli Enti e le Gestioni di Assistenza di Malattia da sopprimere;

   VISTO  il  D.M.  29.7.1977,  concernente  la nomina dei Commissari
Liquidatori delle Casse Mutue di Malattia per gli Esercenti Attivita'
Commerciali, per gli Artigiani e per i Coltivatori Diretti;

   VISTO  l'art.  77 della legge 23.12.1978, n. 833, in base al quale
lo  speciale  Ufficio Liquidazioni presso il Ministero del Tesoro, di
cui  alla  succitata  legge  n. 1404/1956, provvede alla prosecuzione
della liquidazione delle gestioni non chiuse;

   VISTO  l'art.  1  del  D.L.  30.4.1981,  n.  168,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  27.6.1981,  n.  331, di cessazione delle
gestioni commissariali alla data del 30.6.1981;

   VISTO   il  D.P.R.  13.6.1988,  n.  396  con  il  quale  l'Ufficio
Liquidazioni  e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari
e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

   VISTO il D.P.R. 28.4.1998, n. 154 che, ai sensi dell'art. 7, comma
3,   della   legge   3.4.1997,  n.  94,  ha  emanato  il  regolamento
sull'articolazione  e  sulle dotazioni dei dipartimenti del Ministero
del  Tesoro,  del  Bilancio  e della Programmazione Economica, con il
quale  l'I.G.E.D.  e'  stato  denominato  Ispettorato Generale per la
Liquidazione degli Enti Disciolti;

   VISTA  la  legge 29.12.1956, n. 1533, istitutiva della Federazione
Nazionale e delle Casse Mutue di Malattia per gli Artigiani;

   VISTI  gli  atti  della gestione liquidatoria della Cassa Mutua di
Malattia per gli Artigiani di Piacenza;

   ACCERTATO che le operazioni di liquidazione del predetto Ente sono
ultimate,  per  cui  a  norma  dell'art. 13 della legge 4.12.1956, n.
1404,   puo'   dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'Ente stesso ed approvarsi il relativo bilancio;

   VISTI  il  bilancio  finale  e  la  relazione  illustrativa  della
gestione liquidatoria di cui trattasi, dai quali risulta un avanzo di
liquidazione di L. 306.958.682;

   ATTESO  che  per  l'avanzo  finale di liquidazione non e' prevista
alcuna specifica destinazione;

                               DECRETA

                               art. 1

   La  liquidazione  del patrimonio della Cassa Mutua di Malattia per
gli Artigiani di Piacenza e' chiusa a tutti gli effetti.