IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

   VISTA  la  Legge  4  dicembre  1956,  n. 1404, recante norme sulla
soppressione e messa in liquidazione di Enti di diritto pubblico e di
altri  Enti  sotto  qualsiasi  forma costituiti, soggetti a vigilanza
dello Stato, e comunque interessanti la finanza statale;

   VISTO  il  D.P.R.  13  giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio
Liquidazioni  e' stato denominato Ispettorato Generale per gli Affari
e per la Gestione del Patrimonio degli Enti Disciolti (I.G.E.D.);

   VISTO il D.P.R. del 28 aprile 1998, n. 154, che ai sensi dell'art.
7,  comma  3,  della  legge  3  aprile  1997,  n.  94,  ha emanato il
regolamento  sull'articolazione  organizzativa  e sulle dotazioni dei
dipartimenti   del   Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, con il quale l'I.G.E.D. e' stato denominato
Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

   VISTO  il  Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle opere idrauliche;

   VISTA  la  Legge  18  maggio  1989,  n.  183, recante norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

   VISTO  l'art.  34  della  citata Legge n. 183/1989 che individua i
Consorzi Idraulici di Terza Categoria tra le gestioni da sopprimere;

   VISTA  la  Legge  16  dicembre  1993, n. 520, recante norme per la
soppressione dei Consorzi Idraulici di Terza Categoria;

   VISTO  l'art.  66  del  Decreto Legge 26 febbraio 1994, n. 134, da
ultimo  reiterato  con l'art. 3 ) del Decreto Legge 8 agosto 1996, n.
443,  concernente "Disposizioni urgenti in materia di differimento di
termini  previsti  da disposizioni legislative", che chiarisce che le
statuizioni  di  cui  all'art.  1,  primo periodo, della sopra citata
legge   n.   520   del  1993,  si  intendono  riferite  all'esercizio
finanziario chiuso al 31 dicembre 1993;

   VISTO  l'art.  4,  comma  3,  della Legge 7 marzo, 1997, n. 53, il
quale dispone che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati
e  sono  fatti  salvi  gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici
sorti sulla base dell'art. 3 del citato D.L. 8 agosto 1996, n. 443;

   ACCERTATO   che   le  operazioni  di  liquidazione  del  Consorzio
Idraulico  di  Terza Categoria torrenti Vingone e Rimaggio - Lastra a
Signa  (FI)  sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della
legge   1404/1956,   puo'  dichiararsi  chiusa  la  liquidazione  del
patrimonio dell'ente medesimo;

   VISTA la relazione illustrativa della gestione liquidatoria di cui
trattasi,  dai  quali  risulta  un  disavanzo  di  liquidazione di L.
575.110  ripianato, ai sensi dell'art. 15 della legge n. 1404/56, con
interventi  finanziari  a  carico  del conto n.2.1029 (ex 255) di cui
all'art.  14  della citata legge, acceso presso la Tesoreria centrale
dello Stato;
                               DECRETA

                               Art. 1

   La  liquidazione  del  patrimonio del Consorzio Idraulico di Terza
Categoria torrenti Vingone e Rimaggio - Lastra a Signa (FI) e' chiusa
a tutti gli effetti.