IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 15, comma 4-bis e 4-ter, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come modificato dalla legge 18  gennaio 1992, n. 16 e dalla legge
12 gennaio 1994, n. 30;
  Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;
  Vista la  sentenza della  corte d'appello di  Catania emessa  il 23
giugno  1998 dalla  quale risulta  che il  sig. Giovanni  Barbagallo,
deputato  all'assemblea  regionale  siciliana,  e'  stato  dichiarato
colpevole del reato di corruzione  aggravata di cui agli articoli 319
e 319-bis del  codice penale, e condannato a tre  anni di reclusione,
nonche' al pagamento  delle spese processuali ed  al risarcimento del
danno;
  Vista  la comunicazione  in data  29 giugno  1998, n.  5RIS/2A2 del
commissario dello Stato nella regione siciliana;
  Considerato che al provvedimento  giudiziario di cui sopra consegue
la sospensione di diritto dalla carica di deputato regionale del sig.
Giovanni Barbagallo;
  Visto il proprio  decreto in data 25 febbraio 1999  con il quale e'
stata dichiarata la sospensione del predetto dalla carica;
  Vista  l'ordinanza cautelare  del T.A.R.  del Lazio,  sezione I,  5
maggio  1999, con  la quale,  su ricorso  dell'interessato, e'  stata
sospesa l'efficacia del decreto del 25 febbraio 1999;
  Considerato che la sospensione degli effetti del precedente decreto
reintegra il  Governo dello  Stato nel  poteredovere di  provvedere a
norma  dell'art. 15  della  legge  19 marzo  1990,  n.  55, salvo  il
doveroso  rispetto  delle  indicazioni desumibili  dalla  motivazione
dell'ordinanza cautelare in  ordine ai vizi del  decreto impugnato, e
salvo il  diritto dell'amministrazione  di continuare a  sostenere in
ogni grado  di giudizio, cautelare  e di merito, la  legittimita' del
decreto del  25 febbraio 1999,  senza che  la emanazione di  un nuovo
provvedimento   venga  interpretata   come   definitivo  ritiro   del
precedente;
  Considerato  che le  originarie  incertezze  circa la  sussistenza,
nella fattispecie, dei presupposti vincolanti della sospensione dalla
carica,  sono state  fugate  dalla  sopravvenuta pubblicazione  della
motivazione della  sentenza della  corte d'appello di  Catania, dalla
quale si desume che la corte si e' posta, risolvendolo positivamente,
il problema se l'imputazione del reato di corruzione aggravata di cui
agli articoli 319 e 319-bis  del codice penale, disattesa dal giudice
di primo  grado, facesse parte  della materia devoluta al  giudice di
secondo grado per effetto dell'appello della pubblica accusa;
  Considerato   che,  avendo   la   corte  d'appello   esplicitamente
pronunciato sul punto con apposita motivazione, cade l'ipotesi che la
sentenza possa essere considerata  abnorme residuando solo la diversa
ipotesi di  un errore di  giudizio che  non puo' essere  sindacato in
questa sede ma solo con i mezzi ordinari d'impugnazione;
  Considerato che il sistema dell'art.  15 della legge 19 marzo 1990,
n.  55,  come  modificato  dalla   legge  18  gennaio  1992,  n.  16,
espressamente recepisce la possibilita' che la sospensione di diritto
dalla carica consegua ad una sentenza soggetta ad impugnazione e come
tale  suscettibile di  essere,  al definitivo,  cassata  per vizi  di
legittimita', sicche'  l'eventualita' che in una  sentenza di secondo
grado   siano  ravvisabili   vizi   non  esclude   che,  nelle   more
dell'ulteriore  giudizio,  l'autorita'   governativa  possa  e  debba
adottare i provvedimenti conseguenziali previsti dalla legge;
  Considerato  che la  sopravvenuta  pubblicazione della  motivazione
della sentenza  d'appello, facendo cadere l'ipotesi  della abnormita'
della sentenza stessa,  comporta altresi' che il  quesito di massima,
rivolto in  proposito al  Consiglio di Stato,  non ha  piu' interesse
attuale nella  fattispecie, sicche' dall'acquisizione di  tale parere
si puo' prescindere, tenuto anche conto che il carattere strettamente
vincolato  del provvedimento  non giustificherebbe  ulteriori ritardi
nella sua emanazione;
  Sentiti  il  Ministro  per  gli affari  regionali  ed  il  Ministro
dell'interno;
                              Decreta:
  Il sig.  Giovanni Barbagallo  e' sospeso  dalla carica  di deputato
all'assemblea regionale siciliana.
   Roma, 30 agosto 1999
                                               Il Presidente: D'Alema