IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1972,
e  successive  modifiche,  con  il quale  e'  stata  riconosciuta  la
denominazione di origine controllata dei  vini "Velletri" ed e' stato
approvato il relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione  della  denominazione  di  origine  controllata  dei  vini
"Velletri",  presentata dalla  Confoperative Lazio,  e correlata  dal
parere favorevole della regione Lazio;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini  sulla  sopra  indicata domanda  e  la
proposta  del   relativo  disciplinare  di  produzione   dei  vini  a
denominazione  di origine  controllata  "Velletri", pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 22 giugno 1999;
  Considerato che non sono pervenute, nei limiti e nei modi previsti,
istanze  o  controdeduzioni da  parte  degli  interessati avverso  il
parere e la proposta di modifica sopracitati;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini  "Velletri" e all'approvazione dello  stesso, in conformita'
al  parere  espresso  e   alla  proposta  formulata  dal  sopracitato
Comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' modificato il disciplinare  di produzione della denominazione di
origine controllata dei vini "Velletri" e lo stesso e' approvato, nel
testo annesso al presente decreto.
  La denominazione di origine  controllata "Velletri" e' riservata ai
vini che  rispondono alle  condizioni ed  ai requisiti  stabiliti nel
disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le
cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.