IL DIRETTORE  GENERALE
       delle politiche agricole  ed agroindustriali nazionali
  Visto l'art. 8,  paragrafo 2, del regolamento CEE  del Consiglio n.
823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni
climatiche lo richiedano, in una  delle zone viticole di cui all'art.
7  del regolamento  medesimo,  gli Stati  membri interessati  possono
autorizzare  l'aumento  del  titolo alcolometrico  volumico  naturale
(effettivo o potenziale) dell'uva fresca,  del mosto d'uva, del mosto
d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione
ottenuto dai vitigni  e del vino nuovo ancora in  fermentazione e del
vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;
  Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il
procedimento  relativo  all'autorizzazione  dell'aumento  del  titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2,
paragrafo n);
  Visto l'attestato dell'assessorato  regionale all'agricoltura della
regione Liguria,  con il quale  l'organo medesimo ha  certificato che
nel proprio  territorio si  sono verificate,  per la  vendemmia 1999,
condizioni climatiche  sfavorevoli ed hanno chiesto  l'emanazione del
provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;
  Considerato  che le  suddette operazioni  di arricchimento  debbono
essere effettuate in conformita' della normativa comunitaria indicata
e nel rispetto delle modalita'  di controllo previste dai regolamenti
CEE 2640/88,  2240/89 e 2238/93 nonche'  delle disposizioni impartite
dall'Ispettorato  centrale  repressione   frodi  e  dall'A.I.M.A.  in
materia;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1. Nella campagna vitivinicola 1999/2000 e' consentito aumentare il
titolo  alcolometrico  volumico  naturale   dei  prodotti  citati  in
premessa, ottenuti da uve raccolte  nelle aree viticole della regione
Liguria.
  2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo
le modalita'  previste dai  regolamenti comunitari sopracitati  e nel
limite massimo di due gradi.
  3. Il  presente decreto  sara' pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica italiana  ed entra  in vigore  il giorno  della sua
pubblicazione.
   Roma, 13 settembre 1999
                                      Il direttore generale: Di Salvo