IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il  testo unico  delle leggi  sanitarie, approvato  con regio
decreto  27  luglio 1934,  n.  1265,  e successive  modificazioni  ed
integrazioni;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  8 febbraio 1954,
n. 320, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;
  Visto il decreto 20 luglio 1989, n. 298;
  Visto il decreto 19 agosto 1996, n. 587;
  Vista  l'ordinanza  2  dicembre   1994  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 29 dicembre 1994, n. 303;
  Vista  l'ordinanza  6  febbraio   1997  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 10 marzo 1997, n. 57;
  Vista  l'ordinanza  17  settembre 1998  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 22 ottobre 1998, n. 247;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 30  aprile
1996, n. 317;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
362;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n.
363;
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196;
  Vista la decisione 98/703/CE della Commissione europea;
  Ravvisata  la necessita'  e  l'urgenza di  adeguarsi alla  suddetta
decisione comunitaria;
  Considerato che, alla luce dei  focolai di malattia vescicolare del
suino e di  peste suina classica accertati  tra il 1998 e  il 1999 in
regioni indenni, e' opportuno  intensificare per entrambe le malattie
l'attivita'   di   sorveglianza,   fermo  restando   l'obiettivo   di
raggiungere la  completa eradicazione  della malattia  vescicolare da
tutto il territorio nazionale e di mantenere tale lo stato sanitario;
                                Ordina:
                               Art. 1.
  1.  E' resa  obbligatoria  l'esecuzione da  parte  delle regioni  e
province  autonome  di Trento  e  di  Bolzano di  seguito  denominate
"regioni", del piano di sorveglianza e di eradicazione della malattia
vescicolare  da enterovirus  del suino  (MVS), di  seguito denominato
"piano".
  2. Obiettivo del piano  di cui al comma 1 e'  il conseguimento e il
mantenimento  dello   stato  di  accreditamento  delle   regioni  nei
confronti della  MVS e l'attuazione  di un piano di  sorveglianza nei
confronti della peste suina classica.
  3. Tale piano dovra' essere espletato entro il 31 dicembre 1999.