IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 6 maggio 1987, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco mantovano" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Mantovano", presentata dal consorzio provinciale tutela vini Mantovani, fatta propria dalla camera di commercio I.A.A. di Mantova e correlata dal parere favorevole della regione Lombardia; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla sopra indicata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 1999; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopracitati; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Mantovano" e all'approvazione dello stesso, in conformita' al parere espresso e alla proposta formulata dal sopracitato Comitato; Decreta: Art. 1. E' modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Lambrusco Mantovano" e lo stesso e' approvato, nel testo annesso al presente decreto. La denominazione di origine controllata "Lambrusco Mantovano" e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.