IL DIRIGENTE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro
  Vista  la legge  7  marzo  1996, n.  108,  recante disposizioni  in
materia di  usura e, in  particolare, l'art. 2,  comma 1, in  base al
quale "il Ministro del tesoro,  sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio
italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale
medio,  comprensivo  di  commissioni, di  remunerazioni  a  qualsiasi
titolo e spese, escluse quelle per  imposte e tasse, riferito ad anno
degli  interessi   praticati  dalle   banche  e   dagli  intermediari
finanziari iscritti  negli elenchi  tenuti dall'Ufficio  italiano dei
cambi e  dalla Banca d'Italia ai  sensi degli articoli 106  e 107 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre
precedente per operazioni della stessa natura";
  Visto  il  proprio  decreto  del  21  settembre  1999,  recante  la
"classificazione delle operazioni  creditizie per categorie omogenee,
ai fini della rilevazione dei  tassi effettivi globali medi praticati
dagli intermediari finanziari";
  Visto da ultimo  il proprio decreto del 19  giugno 1999, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999 e, in particolare,
l'art. 3, comma 3, che  attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio
italiano dei cambi il compito di  procedere per il trimestre 1 aprile
1999-30 giugno 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi
praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;
  Avute  presenti  le  "istruzioni   per  la  rilevazione  del  tasso
effettivo  globale medio  ai  sensi della  legge sull'usura"  emanate
dalla Banca d'Italia nei confronti  delle banche e degli intermediari
finanziari iscritti  nell'elenco speciale previsto dall'art.  107 del
decreto legislativo n. 385/1993  (pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
n. 196  del 21  agosto 1999)  e dall'Ufficio  italiano dei  cambi nei
confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
  Visto l'art. 2  del decreto legislativo 24 giugno 1998,  n. 213, in
base al quale  "a decorrere dal 1 gennaio 1999  ... la Banca d'Italia
determina periodicamente  un tasso  la cui misura  sostituisce quella
della  cessata  ragione  normale  dello sconto  (tasso  ufficiale  di
sconto) ...  al fine dell'applicazione degli  strumenti giuridici che
vi facciano rinvio quale parametro di riferimento";
  Vista la  rilevazione dei valori  medi dei tassi  effettivi globali
segnalati   dalle  banche   e  dagli   intermediari  finanziari   con
riferimento al  periodo 1 aprile  1999-30 giugno 1999 e  tenuto conto
della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce
quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di
sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;
  Vista la direttiva del Ministro  in data 12 maggio 1999 concernente
l'attuazione  del   decreto  legislativo  n.  29/1993   e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   in  ordine   alla   delimitazione
dell'ambito  di  responsabilita' del  vertice  politico  e di  quello
amministrativo;
  Atteso  che, per  effetto di  tale direttiva,  il provvedimento  di
rilevazione dei  tassi effettivi  globali medi  ai sensi  dell'art. 2
della legge  n. 108/1996  rientra nell'ambito di  responsabilita' del
vertice amministrativo;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I tassi  effettivi globali  medi, riferiti  ad anno,  praticati
dalle banche  e dagli  intermediari finanziari, determinati  ai sensi
dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente
al  trimestre  1 aprile  1999-30  giugno  1999, sono  indicati  nella
tabella riportata in allegato (allegato A).
  2.  I  tassi non  sono  comprensivi  della commissione  di  massimo
scoperto   eventualmente  applicata.   La  percentuale   media  della
commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento
e' riportata separatamente in nota alla tabella.