IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art. 197,  lettera c),  del decreto  del Presidente  della
Repubblica 30 giugno  1965, n. 1124, cosi'  come sostituito dall'art.
9, lettera  c), della  legge 5  maggio 1976, n.  248, che  prevede la
facolta'  del  Ministro del  lavoro  e  della previdenza  sociale  di
erogare somme a  carico del Fondo speciale  infortuni per contribuire
allo  sviluppo ed  al  perfezionamento degli  studi delle  discipline
infortunistiche e di medicina sociale in genere;
  Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
28 ottobre  1994, pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale  n. 23  del 28
gennaio  1995, concernente  la definizione  dei criteri,  modalita' e
procedure  per la  concessione dei  contributi di  cui alla  legge n.
248/1976 sopracitata;
  Vista  la circolare  n. 7  del 13  gennaio 1995  del Ministero  del
lavoro  e   della  previdenza  sociale,  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 3 marzo  1995, esplicativa del decreto 28 ottobre
1994 sopracitato;
  Visto  il  decreto del  Ministero  del  lavoro e  della  previdenza
sociale 15 aprile 1997 con il  quale la sanzione per la presentazione
dei risultati  degli studi e  ricerche ammesse alla  contribuzione e'
stata  elevata al  2% del  contributo  concesso, per  ogni decade  di
ritardo;
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
13  giugno  1997, con  il  quale  e'  stato affidato  alla  direzione
generale  dei rapporti  di lavoro  il compito  di curare,  sulla base
degli indirizzi e delle direttive impartite dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale,  l'attivita' programmatoria, istruttoria ed
esecutiva connessa al perseguimento delle finalita' di cui all'art. 9
della legge 5 maggio 1976, n. 248 sopracitata;
  Rilevato che occorre provvedere,  per l'esercizio finanziario 1999,
alla  individuazione  dei  settori  e delle  tematiche  di  studio  e
ricerca, da ammettere  alla contribuzione di cui  all'art. 9, lettera
c),  della  legge  5  maggio   1976,  n.  248,  sopracitata,  nonche'
all'indicazione dello stanziamento di bilancio a tal fine destinato;
  Considerato che, nell'ambito delle  discipline infortunistiche e di
medicina sociale, si rileva l'esigenza di sviluppare un programma che
tenda  ad   approfondire  le   conoscenze  scientifiche   in  materia
infortunistica e di sicurezza sul lavoro riferite sia ad attivita' di
recente diffusione  sia ad  attivita' lavorative  per le  quali dette
conoscenze permangono insufficienti;
  Sentito il parere del comitato tecnicoscientifico di cui al decreto
interministeriale 25 settembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Per l'esercizio  finanziario 1999, i contributi  di cui all'art.
9, lettera c),  della legge 5 maggio 1976, n.  248, sono concessi per
la realizzazione di  studi e ricerche finalizzati  alla riduzione dei
fattori di rischio degli infortuni e delle malattie professionali nei
seguenti settori:
  a) in attivita'  produttive agroalimentari (coltivazione, raccolta,
trasformazione, stoccaggio e distribuzione);
    b) nelle strutture sanitarie;
    c) in edilizia;
    d) nei trasporti;
    e) telecomunicazioni   (limitatamente    al   tema   delle   onde
elettromagnetiche);
con specifico riferimento ad uno dei seguenti aspetti:
    aspetti sanitari;
    aspetti giuridicoistituzionali ed organizzativi;
    aspetti tecnicoimpiantistici.
  2.  I  contributi  saranno  concessi  previa  stipula  di  apposita
convenzione, in misura pari all'80%  del costo dello studio o ricerca
proposta.