IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo n. 178 del 29 maggio 1991 ed in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5; Visti gli atti d'ufficio relativi alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per le officine di produzione di materie prime farmacologicamente attive; Ravvisata la necessita' di adeguare i relativi provvedimenti amministrativi, previa effettuazione di accertamenti tecnici mediante sopralluoghi presso le officine di produzione interessate; Ravvisata altresi' la necessita' di assicurare nel frattempo la continuita' dell'azione amministrativa facendo salvi a tutti gli effetti i provvedimenti autorizzativi in precedenza rilasciati; Decreta: Art. 1. 1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto le societa' titolari di officine di produzione di materie prime farmacologicamente attive devono trasmettere al Ministero della sanita' - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza - Ufficio produzione, esportazione, importazione, l'elenco completo delle materie prime farmacologicamente attive autorizzate allegando copia dei decreti e dei provvedimenti di autorizzazione, nonche' una proposta di riclassificazione delle stesse per classi e tipologie in base allo schema riportato in allegato al presente decreto.