IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il decreto  legislativo  n. 178  del 29  maggio  1991 ed  in
particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5;
  Visti gli atti d'ufficio  relativi alle autorizzazioni ministeriali
rilasciate   per  le   officine  di   produzione  di   materie  prime
farmacologicamente attive;
  Ravvisata  la  necessita'  di  adeguare  i  relativi  provvedimenti
amministrativi, previa effettuazione di accertamenti tecnici mediante
sopralluoghi presso le officine di produzione interessate;
  Ravvisata  altresi' la  necessita' di  assicurare nel  frattempo la
continuita'  dell'azione amministrativa  facendo  salvi  a tutti  gli
effetti i provvedimenti autorizzativi in precedenza rilasciati;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Entro  sessanta  giorni  dall'entrata in  vigore  del  presente
decreto le  societa' titolari  di officine  di produzione  di materie
prime farmacologicamente attive devono trasmettere al Ministero della
sanita'  -  Dipartimento  per  la valutazione  dei  medicinali  e  la
farmacovigilanza  - Ufficio  produzione, esportazione,  importazione,
l'elenco  completo  delle  materie  prime  farmacologicamente  attive
autorizzate  allegando  copia  dei  decreti e  dei  provvedimenti  di
autorizzazione,  nonche'  una  proposta  di  riclassificazione  delle
stesse  per classi  e  tipologie  in base  allo  schema riportato  in
allegato al presente decreto.