IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA Visto il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di seguito "testo unico"); Visto l'art. 6, comma 1, lettera a), del testo unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le partecipazioni detenibili dalle societa' di gestione del risparmio (di seguito "SGR"); Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), numeri 1) e 2), del testo unico, che stabilisce che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina le regole applicabili agli OICR aventi ad oggetto i criteri e i divieti relativi all'attivita' di investimento, avuto riguardo anche ai rapporti di gruppo, nonche' le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio; Visto l'art. 6, comma 1, lettera c), numeri 4) e 5), del testo unico, che demanda alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di determinare: i metodi di calcolo del valore delle quote o azioni di OICR; i criteri e le modalita' da adottare per la valutazione dei beni e dei valori in cui e' investito il patrimonio dell'OICR e la periodicita' della valutazione; Visto l'art. 34, comma 4, del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di SGR e l'art. 3, comma 2, del testo unico ai sensi del quale la Banca d'Italia stabilisce i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza; Visto l'art. 36, comma 7, del testo unico, che attribuisce alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito di disciplinare le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento; Visto l'art. 36, comma 8, del testo unico, che demanda alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, la determinazione delle caratteristiche dei certificati rappresentativi delle quote dei fondi comuni di investimento; Visto l'art. 38, comma 3, del testo unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la CONSOB, stabilisce le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalita' di subdeposito dei beni del fondo; Visto l'art. 50, comma 1, del testo unico, che dispone che l'art. 38 del medesimo testo unico si applica anche alle SICAV; Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 228 del 24 maggio 1999 recante norme per la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i fondi comuni di investimento; Sentita la CONSOB; E m a n a l'unito regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate. Esso entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 settembre 1999 Il Governatore: Fazio