IL GOVERNATORE
                        DELLA BANCA D'ITALIA
  Visto il  decreto legislativo  del 24 febbraio  1998, n.  58 (testo
unico delle  disposizioni in materia di  intermediazione finanziaria,
di seguito "testo unico");
  Visto l'art. 6, comma 1, lettera  a), del testo unico, ai sensi del
quale   la  Banca   d'Italia,   sentita  la   CONSOB,  determina   le
partecipazioni detenibili  dalle societa'  di gestione  del risparmio
(di seguito "SGR");
  Visto l'art.  6, comma  1, lettera  c), numeri 1)  e 2),  del testo
unico,  che stabilisce  che  la Banca  d'Italia,  sentita la  CONSOB,
disciplina  le  regole applicabili  agli  OICR  aventi ad  oggetto  i
criteri  e i  divieti relativi  all'attivita' di  investimento, avuto
riguardo anche ai rapporti di gruppo, nonche' le norme prudenziali di
contenimento e frazionamento del rischio;
  Visto l'art.  6, comma  1, lettera  c), numeri 4)  e 5),  del testo
unico, che demanda alla Banca d'Italia, sentita la CONSOB, il compito
di determinare: i  metodi di calcolo del valore delle  quote o azioni
di OICR; i criteri e le  modalita' da adottare per la valutazione dei
beni e  dei valori in cui  e' investito il patrimonio  dell'OICR e la
periodicita' della valutazione;
  Visto l'art. 34, comma 4, del testo unico, che prevede che la Banca
d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza  le operazioni di fusione o di
scissione di SGR  e l'art. 3, comma  2, del testo unico  ai sensi del
quale  la Banca  d'Italia stabilisce  i  termini e  le procedure  per
l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza;
  Visto l'art.  36, comma  7, del testo  unico, che  attribuisce alla
Banca  d'Italia, sentita  la CONSOB,  il compito  di disciplinare  le
procedure di fusione tra fondi comuni di investimento;
  Visto l'art. 36,  comma 8, del testo unico, che  demanda alla Banca
d'Italia, sentita la CONSOB,  la determinazione delle caratteristiche
dei  certificati  rappresentativi delle  quote  dei  fondi comuni  di
investimento;
  Visto l'art. 38, comma 3, del testo unico, che prevede che la Banca
d'Italia,   sentita  la   CONSOB,   stabilisce   le  condizioni   per
l'assunzione  dell'incarico di  banca depositaria  e le  modalita' di
subdeposito dei beni del fondo;
  Visto l'art. 50,  comma 1, del testo unico, che  dispone che l'art.
38 del medesimo testo unico si applica anche alle SICAV;
  Visto  il decreto  del Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della
programmazione economica n. 228 del  24 maggio 1999 recante norme per
la determinazione dei criteri generali cui devono essere uniformati i
fondi comuni di investimento;
  Sentita la CONSOB;
                              E m a n a
  l'unito regolamento per l'attuazione delle norme sopra richiamate.
  Esso entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 settembre 1999
                                                Il Governatore: Fazio