IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti di  attuazione,  finora  emanati, della  predetta
legge;
  Vista la legge 16 giugno 1998,  n. 193, recante modifica all'art. 7
della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
  Visto il decreto ministeriale 16 giugno  1998, n. 280, con il quale
e' stato  adottato il regolamento recante  norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul  funzionamento della sezione amministrativa, e
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Visto il  decreto del  Presidente della  Repubblica del  21 ottobre
1981, con il quale e'  stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata  dei  vini "Colli  perugini"  ed  e' stato  approvato  il
relativo disciplinare di produzione;
  Vista la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di
produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Colli
perugini",  presentata   dalla  cantina  soc.  "Colli   perugini"  di
Marsciano (Perugia), e correlata  dal parere favorevole della regione
Umbria;
  Visti il parere  favorevole del Comitato nazionale per  la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni  di origine e delle indicazioni
geografiche  tipiche  dei vini  sulla  sopra  indicata domanda  e  la
proposta  del   relativo  disciplinare  di  produzione   dei  vini  a
denominazione  di origine  controllata  "Colli perugini",  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1999;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di modifica sopracitati;
  Ritenuto pertanto  necessario doversi  procedere alla  modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei  vini  "Colli  perugini"  e  all'approvazione  dello  stesso,  in
conformita'  al  parere  espresso   e  alla  proposta  formulata  dal
sopracitato comitato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' modificato il disciplinare  di produzione della denominazione di
origine  controllata  dei  vini  "Colli  perugini"  e  lo  stesso  e'
approvato, nel testo annesso al presente decreto.
  La  denominazione  di  origine   controllata  "Colli  perugini"  e'
riservata  ai vini  che rispondono  alle condizioni  ed ai  requisiti
stabiliti  nel disciplinare  di  produzione  di cui  al  comma 1  del
presente articolo  le cui norme  entrano in vigore a  decorrere dalla
vendemmia 1999.