IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visto  il  proprio  decreto  21  luglio  1999  "Modificazioni  agli
allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 181 del 4 agosto 1999; 
  Rilevato che dalla formulazione di tale decreto non  si  evince  la
legittimazione a commercializzare negli esercizi  di  minuta  vendita
manufatti pirotecnici della V categoria gruppo A  e  manufatti  di  V
categoria gruppo B, di cui  invece  e'  consentita  la  detenzione  e
vendita negli esercizi di minuta vendita; 
  Rilevata, altresi',  la  necessita'  di  recepire  i  piu'  recenti
orientamenti della commissione consultiva centrale per  il  controllo
delle armi inerenti i coefficienti  numerici  per  il  computo  della
massa netta di manufatti pirotecnici; 
  Ritenuta pertanto la necessita' di modificare in sede di autotutela
tale provvedimento nei termini suesposti; 
  Letto l'art. 97 della Costituzione; 
  Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo  unico
delle leggi di pubblica  sicurezza  approvato  con  regio  decreto  6
maggio 1940, n. 635; 
  Visto  il  capitolo  VI,  numeri  1,  2  e  3  dell'allegato  B  al
regolamento sopra citato; 
  Ritenuta  la  necessita'  di   apportare   modifiche   alle   norme
sopraindicate; 
  Visto l'art. 97 del regolamento sopra citato; 
  Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
  Visti i capitoli I, II, III e IV  dell'allegato  B  al  regolamento
sopra citato; 
  Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato; 
  Sentita la commissione consultiva centrale per il  controllo  delle
armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed
infiammabili; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
Modifiche alla I categoria gruppo C dell'allegato  A  al  regolamento
                             T.U.L.P.S. 
 
  La I categoria gruppo C dell'allegato A al  regolamento  T.U.L.P.S.
e' cosi' modificata: 
  1. cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto  carico,
provvisti di spoletta, ma senza cannello, chiuso con  tappo  a  vite,
oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno; 
  2. cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro  che
da salve, senza proietto ma carichi,  purche'  chiusi  con  feltri  o
dischi solidi di cartone o materiali equivalenti; 
  3. cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al
18% almeno di acqua; 
  4. proietti carichi, purche' chiusi perfettamente sia  mediante  la
loro spoletta senza innesco e con tappo falso innesco, sia  privi  di
spoletta e con tappo falso innesco; 
  5. bombe a mano cariche; 
  6. bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza
innesco; 
  7. proietti a caricamento speciale.