IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il proprio decreto 21 luglio 1999 "Modificazioni agli allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 181 del 4 agosto 1999; Rilevato che dalla formulazione di tale decreto non si evince la legittimazione a commercializzare negli esercizi di minuta vendita manufatti pirotecnici della V categoria gruppo A e manufatti di V categoria gruppo B, di cui invece e' consentita la detenzione e vendita negli esercizi di minuta vendita; Rilevata, altresi', la necessita' di recepire i piu' recenti orientamenti della commissione consultiva centrale per il controllo delle armi inerenti i coefficienti numerici per il computo della massa netta di manufatti pirotecnici; Ritenuta pertanto la necessita' di modificare in sede di autotutela tale provvedimento nei termini suesposti; Letto l'art. 97 della Costituzione; Visto l'allegato A al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635; Visto il capitolo VI, numeri 1, 2 e 3 dell'allegato B al regolamento sopra citato; Ritenuta la necessita' di apportare modifiche alle norme sopraindicate; Visto l'art. 97 del regolamento sopra citato; Visto l'art. 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; Visti i capitoli I, II, III e IV dell'allegato B al regolamento sopra citato; Letto l'art. 83, ultimo comma, del regolamento sopra citato; Sentita la commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili; Decreta: Art. 1. Modifiche alla I categoria gruppo C dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. La I categoria gruppo C dell'allegato A al regolamento T.U.L.P.S. e' cosi' modificata: 1. cartocci a proietto per artiglieria, muniti di proietto carico, provvisti di spoletta, ma senza cannello, chiuso con tappo a vite, oppure con cannello protetto con paracapsule ed imballaggio esterno; 2. cartocci con bossolo metallico per artiglieria, sia da tiro che da salve, senza proietto ma carichi, purche' chiusi con feltri o dischi solidi di cartone o materiali equivalenti; 3. cartocci per armi subacquee da guerra, cariche di fulmicotone al 18% almeno di acqua; 4. proietti carichi, purche' chiusi perfettamente sia mediante la loro spoletta senza innesco e con tappo falso innesco, sia privi di spoletta e con tappo falso innesco; 5. bombe a mano cariche; 6. bombe da aeroplano, teste di siluri, torpedini, cariche ma senza innesco; 7. proietti a caricamento speciale.