Con decreto ministeriale n. 26835 del 5 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608 e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 1 giugno 1996, con effetto dal 2 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (gruppo Iritecna), con sede in Napoli e unita' di Napoli, per un massimo di 17 dipendenti, per il periodo dal 2 aprile 1997 al 30 giugno 1997. L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 20 maggio 1997, come da protocollo dello stesso. Con decreto ministeriale n. 26977 del 30 agosto 1999, ai sensi dell'art. 4, comma 21 e dell'art. 9, comma 25, punto b), del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'art. 3, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, e' prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 novembre 1996, con effetto dal 3 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.r.l. Deriver, con sede in Milano e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 15 gennaio 1999 al 2 maggio 1999. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 marzo 1999, n. 25985 limitatamente al punto 1). L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili. L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 25 maggio 1998, come da protocollo dello stesso. La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria, prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento. Con decreto ministeriale n. 26979 del 30 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 28 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B., con sede in Pontenure (Piacenza) e unita' di Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), per un massimo di 31 dipendenti, per il periodo dall'11 luglio 1999 al 10 gennaio 2000. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 1999 con decorrenza 11 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26980 del 30 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.C.M.A. - Azionaria costruzione macchine automatiche, con sede in Bologna e unita' di Bologna, per un massimo di 105 dipendenti, per il periodo dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999. Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1999 con decorrenza 9 maggio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26983 del 30 agosto 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simar - Societa' metalli Marghera, con sede in Porto Marghera (Venezia) e unita' di Porto Marghera (Venezia), per un massimo di 140 dipendenti, per il periodo dal 5 febbraio 1999 al 4 agosto 1999. Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1999 con decorrenza 5 febbraio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26996 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 settembre 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fag Italia (gruppo Fag KGS), con sede in Somma Vesuviana (Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per un massimo di 100 dipendenti, per il periodo dal 6 settembre 1998 al 5 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 7 settembre 1998 con decorrenza 6 settembre 1998. Delibera CIPE del 26 gennaio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26997 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 febbraio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gallino componenti plastici S.p.a. (dal 1 luglio 1996 Gallino plasturgia), con sede in Beinasco (Torino) e unita' di Copiano (Pavia), per un massimo di 18 dipendenti, Nichelino (Torino), per un massimo di 8 dipendenti, Rivalta (Torino), per un massimo di 7 dipendenti, San Benigno Canavese (Torino), per un massimo di 59 dipendenti, per il periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998. Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 12 agosto 1997. Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 30 luglio 1999, n. 26767. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 26998 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 7 maggio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ilva pali dalmine, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 70 dipendenti, per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 30 marzo 1999. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1998 con decorrenza 1 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27003 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Standa (dal 26 febbraio 1999 Euridea S.p.a.), con sede in Basiglio (Milano) e unita' di Civitavecchia (Roma), per un massimo di 40 dipendenti, per il periodo dal 2 settembre 1998 al 28 settembre 1998. Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1998 con decorrenza 2 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27004 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 16 giugno 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a. Solvay Italia (dal 1 maggio 1999 Solvay chimica Italia S.p.a.), con sede in Rosignano (Livorno) e unita' di Ferrara, per un massimo di 134 dipendenti, per il periodo dal 4 luglio 1999 al 3 gennaio 2000. Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1999 con decorrenza 4 luglio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27005 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Ugo Mursia editore, con sede in Milano e unita' di Vignate (Milano), per un massimo di 4 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31 agosto 1998. Istanza aziendale presentata il 13 marzo 1998 con decorrenza 1 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27006 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 giugno 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graniti Sardegna e marmi, con sede in Olbia (Sassari) e unita' di Olbia (Sassari), per un massimo di 7 dipendenti, per il periodo dal 10 dicembre 1998 al 9 giugno 1999. Istanza aziendale presentata il 22 gennaio 1999 con decorrenza 10 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27007 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 30 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Texal, con sede in Macomer (Nuoro) e unita' di Macomer (Nuoro), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo dal 20 ottobre 1998 al 19 aprile 1999. Istanza aziendale presentata il 2 novembre 1998 con decorrenza 20 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27008 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla R.L. Coop. costruzione montaggi CCM, con sede in Catania e unita' di Catania, per un massimo di 47 dipendenti, per il periodo dal 12 aprile 1999 al 31 luglio 1999. Istanza aziendale presentata il 19 aprile 1999 con decorrenza 3 febbraio 1999. Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27009 del 10 settembre 1999, a seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 5 agosto 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.S.C. - Societa' sviluppo commerciale, con sede in S. Giuliano Milanese (Milano) e unita' di Bari, per un massimo di 77 dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1999 al 30 novembre 1999. Istanza aziendale presentata il 7 giugno 1999 con decorrenza 1 giugno 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 27010 del 10 settembre 1999, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 30 luglio 1999, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Della Schiava editore, con sede in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 19 dipendenti, per il periodo dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.