Con  decreto ministeriale  n. 26835  del  5 agosto  1999, ai  sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n.  608 e dell'art. 2, comma 198, della
legge  23 dicembre  1996, n.  662,  e' prorogata  la concessione  del
trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con
decreto ministeriale  del 1  giugno 1996, con  effetto dal  2 gennaio
1996, in  favore dei lavoratori interessati,  dipendenti dalla S.p.a.
Nuova  Mecfond (gruppo  Iritecna), con  sede  in Napoli  e unita'  di
Napoli, per un massimo di 17  dipendenti, per il periodo dal 2 aprile
1997 al 30 giugno 1997.
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 20 maggio 1997, come  da protocollo dello
stesso.
  Con  decreto ministeriale  n. 26977  del 30  agosto 1999,  ai sensi
dell'art.  4,  comma 21  e  dell'art.  9,  comma  25, punto  b),  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28  novembre 1996, n. 608, dell'art. 2,  comma 198, della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e  dell'art.  3,  comma  3,  del
decreto-legge 25  marzo 1997,  n. 67, convertito,  con modificazioni,
nella legge 23  maggio 1997, n. 135, e' prorogata  la concessione del
trattamento  straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta
con  decreto ministeriale  del 20  novembre 1996,  con effetto  dal 3
maggio 1996,  in favore dei lavoratori  interessati, dipendenti dalla
S.r.l.  Deriver, con  sede in  Milano  e unita'  di Torre  Annunziata
(Napoli), per  un massimo  di 40  dipendenti, per  il periodo  dal 15
gennaio 1999 al 2 maggio 1999.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
30 marzo 1999, n. 25985 limitatamente al punto 1).
  L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla  sua  concessione,  e'  subordinata  all'effettivo  impegno  dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
  L'istanza  della societa'  e'  stata inoltrata  alla direzione  del
lavoro competente, in  data 25 maggio 1998, come  da protocollo dello
stesso.
  La misura del trattamento  di integrazione salariale straordinaria,
prorogata con il precedente art. 1, e' ridotta del dieci per cento.
  Con decreto  ministeriale n.  26979 del 30  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  28   luglio  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in  favore dei lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. R.D.B.,
con sede  in Pontenure  (Piacenza) e unita'  di Lugagnano  Val d'Arda
(Piacenza), per un  massimo di 31 dipendenti, per  il periodo dall'11
luglio 1999 al 10 gennaio 2000.
  Istanza aziendale  presentata il  4 agosto  1999 con  decorrenza 11
luglio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26980 del 30  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  30 aprile  1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  A.C.M.A. -  Azionaria costruzione  macchine automatiche,  con
sede  in  Bologna  e  unita'  di  Bologna,  per  un  massimo  di  105
dipendenti, per il periodo dal 9 maggio 1999 all'8 novembre 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  24 giugno  1999 con  decorrenza 9
maggio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n.  26983 del 30  agosto 1999,  a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  30 aprile  1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Simar - Societa' metalli  Marghera, con sede in Porto Marghera
(Venezia) e unita' di Porto Marghera (Venezia), per un massimo di 140
dipendenti, per il periodo dal 5 febbraio 1999 al 4 agosto 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 23  marzo 1999  con decorrenza  5
febbraio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26996  del 10 settembre 1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  dell'8 settembre  1999, e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a.  Fag Italia  (gruppo Fag  KGS),  con sede  in Somma  Vesuviana
(Napoli) e unita' di Somma Vesuviana  (Napoli), per un massimo di 100
dipendenti, per il periodo dal 6 settembre 1998 al 5 marzo 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 7 settembre 1998  con decorrenza 6
settembre 1998.
   Delibera CIPE del 26 gennaio 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26997  del 10 settembre 1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 24  febbraio 1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Gallino componenti plastici S.p.a.  (dal 1 luglio 1996 Gallino
plasturgia),  con  sede in  Beinasco  (Torino)  e unita'  di  Copiano
(Pavia), per un massimo di  18 dipendenti, Nichelino (Torino), per un
massimo  di 8  dipendenti,  Rivalta  (Torino), per  un  massimo di  7
dipendenti,  San Benigno  Canavese  (Torino), per  un  massimo di  59
dipendenti, per il periodo dal 12 agosto 1997 all'11 febbraio 1998.
  Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1997 con decorrenza 12
agosto 1997.
  Il presente  decreto ministeriale annulla e  sostituisce il decreto
ministeriale 30 luglio 1999, n. 26767.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 26998  del 10 settembre 1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  7  maggio  1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l. Ilva  pali dalmine,  con sede in  Torre Annunziata  (Napoli) e
unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 70 dipendenti,
per il periodo dal 1 ottobre 1998 al 30 marzo 1999.
  Istanza aziendale  presentata il 23  ottobre 1998 con  decorrenza 1
ottobre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 27003  del 10 settembre 1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  30 luglio  1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
Standa (dal  26 febbraio 1999  Euridea S.p.a.), con sede  in Basiglio
(Milano)  e unita'  di Civitavecchia  (Roma),  per un  massimo di  40
dipendenti, per il periodo dal 2 settembre 1998 al 28 settembre 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 21  ottobre 1998 con  decorrenza 2
settembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 27004  del 10 settembre 1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  16 giugno  1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.a. Solvay Italia (dal 1  maggio 1999 Solvay chimica Italia S.p.a.),
con sede in  Rosignano (Livorno) e unita' di Ferrara,  per un massimo
di 134  dipendenti, per  il periodo  dal 4 luglio  1999 al  3 gennaio
2000.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  luglio 1999  con decorrenza  4
luglio 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 27005  del 10 settembre 1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  30   luglio  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Gruppo
Ugo Mursia editore, con sede in  Milano e unita' di Vignate (Milano),
per un massimo di 4 dipendenti, per il periodo dal 1 marzo 1998 al 31
agosto 1998.
  Istanza  aziendale presentata  il 13  marzo 1998  con decorrenza  1
marzo 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 27006  del 10 settembre 1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  10 giugno  1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Graniti Sardegna e marmi, con sede in Olbia (Sassari) e unita'
di Olbia  (Sassari), per un massimo  di 7 dipendenti, per  il periodo
dal 10 dicembre 1998 al 9 giugno 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 22 gennaio 1999  con decorrenza 10
dicembre 1998.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 27007  del 10 settembre 1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale  del  30   luglio  1999,  e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti dalla  S.p.a. Texal,
con  sede in  Macomer (Nuoro)  e unita'  di Macomer  (Nuoro), per  un
massimo di  45 dipendenti, per il  periodo dal 20 ottobre  1998 al 19
aprile 1999.
  Istanza aziendale presentata  il 2 novembre 1998  con decorrenza 20
ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 27008  del 10 settembre 1999, a seguito
dell'approvazione del  programma di crisi aziendale,  intervenuta con
il  decreto  ministeriale   del  5  agosto  1999,   e'  prorogata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale,  in  favore dei  lavoratori  dipendenti  dalla R.L.  Coop.
costruzione montaggi  CCM, con sede  in Catania e unita'  di Catania,
per un massimo di 47 dipendenti, per il periodo dal 12 aprile 1999 al
31 luglio 1999.
  Istanza aziendale  presentata il  19 aprile  1999 con  decorrenza 3
febbraio 1999.
   Art. 81, comma 10, legge n. 448/1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 27009  del 10 settembre 1999, a seguito
dell'approvazione  del   programma  di   ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con  il  decreto  ministeriale del  5  agosto  1999,  e'
prorogata   la  corresponsione   del  trattamento   straordinario  di
integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.r.l.  S.S.C.  -  Societa'  sviluppo commerciale,  con  sede  in  S.
Giuliano Milanese  (Milano) e unita'  di Bari,  per un massimo  di 77
dipendenti, per il periodo dal 1 giugno 1999 al 30 novembre 1999.
  Istanza  aziendale presentata  il 7  giugno 1999  con decorrenza  1
giugno 1999.
  L'Istituto nazionale  della previdenza  sociale ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 27010  del 10 settembre 1999, a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 30
luglio  1999,   e'  prorogata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale, in  favore dei  lavoratori
poligrafici, dipendenti dalla S.p.a.  Della Schiava editore, con sede
in Milano e unita' di Milano, per un massimo di 19 dipendenti, per il
periodo dal 24 giugno 1998 al 23 dicembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.