IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto l'art.  1 della legge 18  marzo 1968, n. 309,  che prevede la
cessione  di  monete di  speciale  fabbricazione  o scelta  ad  enti,
associazioni e privati italiani o stranieri;
  Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  3  febbraio  1993,  n.  29  e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Visto l'art. 1  della legge 7 aprile 1997, n.  96, che autorizza la
coniazione e l'emissione di monete nei tagli da L. 1.000 e L. 2.000;
  Visto  il decreto  ministeriale 21  gennaio 1999,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1999;
  Ritenuta  l'opportunita' di  emettere  una moneta  d'argento da  L.
2.000 celebrativa del Museo nazionale romano;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Il Tesoro dello  Stato e' autorizzato ad  emettere monete d'argento
da  L 2.000  celebrative del  Museo nazionale  romano da  fornire, in
appositi  contenitori, ad  enti,  associazioni e  privati italiani  o
stranieri.