IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri; Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154; Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto l'art. 1 della legge 7 aprile 1997, n. 96, che autorizza la coniazione e l'emissione di monete nei tagli da L. 1.000 e L. 2.000; Visto il decreto ministeriale 21 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1999; Ritenuta l'opportunita' di emettere una moneta d'argento da L. 2.000 celebrativa del Museo nazionale romano; Decreta: Art. 1. Il Tesoro dello Stato e' autorizzato ad emettere monete d'argento da L 2.000 celebrative del Museo nazionale romano da fornire, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.