IL GARANTE
  In data odierna,  con la partecipazione del  prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, della legge n. 675/1996,
il quale  individua come "sensibili",  tra l'altro, i  dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale;
  Visto l'art. 23 della legge  n. 675/1996, come modificato dall'art.
2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 282;
  Visto l'art.  22, comma 3 e  comma 3-bis, della legge  n. 675/1996,
rispettivamente  modificato ed  introdotto  dall'art.  5 del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
  Visto l'art. 17  del decreto legislativo 11 maggio 1999,  n. 135, e
successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 23,  comma 1-bis, della legge n.  675/1996 che prevede
"modalita' semplificate per  le informative di cui  all'art. 10 della
medesima legge  e per  la prestazione del  consenso nei  confronti di
organismi sanitari pubblici, di organismi  sanitari e di esercenti le
professioni  sanitarie  convenzionati   o  accreditati  dal  Servizio
sanitario nazionale, nonche' per il trattamento dei dati da parte dei
medesimi soggetti";  considerato che analoghe  modalita' semplificate
sono  previste dall'art.  17,  comma 3,  del  decreto legislativo  n.
135/1999;
  Considerato che  il Garante puo' rilasciare  l'autorizzazione anche
d'ufficio,   nei   confronti   di  singoli   titolari   oppure,   con
provvedimenti  generali, di  determinate categorie  di titolari  o di
trattamenti (art.  41, comma 7,  della legge n.  675/1996, modificato
dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Vista l'autorizzazione  del Garante  adottata il 30  settembre 1998
relativa al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute
e  la  vita  sessuale,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana il  1 ottobre 1998 e avente efficacia  fino al 30
settembre 1999;
  Visti  i  risultati  positivi   conseguiti  con  le  autorizzazioni
generali numeri  2/1997 e  2/1998, che  sono risultate  uno strumento
idoneo per prescrivere  ed uniformare le misure e  gli accorgimenti a
garanzia  degli  interessati,  tenendo  conto  dei  diritti  e  degli
interessi  meritevoli  di  tutela   degli  operatori  che  verrebbero
penalizzati  dalla  necessaria  richiesta  di  singoli  provvedimenti
autorizzatori;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno   rilasciare  nuove  autorizzazioni
generali  anche  al  fine  di  proseguire  la  semplificazione  degli
adempimenti che  la legge  n. 675/1996 pone  a carico  di determinate
categorie   di  titolari,   nonche'   di   assicurare  una   migliore
funzionalita'   dell'ufficio  del   Garante  e   di  armonizzare   le
prescrizioni   da  impartire   con  le   autorizzazioni,  alla   luce
dell'esperienza maturata;
  Considerato  che  il  trattamento  dei dati  genetici  da  chiunque
effettuato previa  autorizzazione del Garante puo'  essere proseguito
sino al rilascio dell'autorizzazione  prevista dall'art. 17, comma 5,
del decreto  legislativo n.  135/1999, e successive  modificazioni ed
integrazioni,  che sara'  emanata  entro dodici  mesi  dalla data  di
entrata in vigore del medesimo decreto n. 135/1999;
  Vista la  legge 5 febbraio 1999,  n. 25, che stabilisce  il termine
del 27 febbraio  2000 per l'emanazione di  alcuni decreti legislativi
finalizzati  a completare  la  disciplina sulla  protezione dei  dati
personali in attuazione della direttiva comunitaria n. 95/46/CE;
  Ritenuto   pertanto  opportuno   rilasciare  nuove   autorizzazioni
provvisorie  a  tempo  determinato,  in conformita'  anche  a  quanto
previsto   dal   regolamento   concernente  l'organizzazione   e   il
funzionamento dell'ufficio di questa autorita' emanato con il decreto
del Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Ritenuta  la  necessita'  che   le  nuove  autorizzazioni  prendano
anch'esse  in   considerazione  le  finalita'  dei   trattamenti,  le
categorie   di  dati,   di   interessati  e   di  destinatari   della
comunicazione e della diffusione, nonche' il periodo di conservazione
dei dati stessi, in quanto la  disciplina di tali aspetti e' prevista
dalla  legge  n.  675/1996  ai  fini  dell'applicazione  delle  norme
sull'esonero dall'obbligo  della notificazione e  sulla notificazione
semplificata (art. 7, comma 5-quater);
  Considerata  la  necessita'  di  garantire il  rispetto  di  alcuni
principi volti  a ridurre al minimo  i rischi di danno  o di pericolo
che i trattamenti  potrebbero comportare per i diritti  e le liberta'
fondamentali,  nonche'  per la  dignita'  delle  persone, specie  per
quanto  riguarda la  riservatezza e  l'identita' personale,  principi
valutati anche  sulla base delle raccomandazioni  adottate in materia
di  dati sanitari  dal  Consiglio d'Europa  ed  in particolare  dalla
raccomandazione N.R (97) 5 in base  alla quale i dati sanitari devono
essere   trattati,  di   regola,  solo   nell'ambito  dell'assistenza
sanitaria o  sulla base di regole  di segretezza di efficacia  pari a
quelle previste in tale ambito;
  Considerato che un  numero elevato di trattamenti di  dati idonei a
rivelare  lo  stato   di  salute  e'  effettuato   per  finalita'  di
prevenzione e di cura, o  che riguardano, in particolare, la gestione
di servizi  sociosanitari, la ricerca  scientifica e la  fornitura di
prestazioni,  beni  o  servizi  all'interessato, e  che  e'  pertanto
necessario che tali trattamenti  formino oggetto di un'autorizzazione
generale ai sensi dell'art. 41, comma 7, della legge n. 675/1996;
  Visto l'art. 35 della legge  n. 675/1996 che sanziona penalmente la
violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
previsto dall'art.  15, comma 2,  della legge n. 675/1996  e adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
  Visto  l'art. 14  del decreto  del Presidente  della Repubblica  31
marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste  le   osservazioni  dell'ufficio  formulate   dal  segretario
generale ai sensi  dell'art. 7, comma 2, lettera a),  del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Relatore il prof. Ugo De Siervo;
                              Autorizza
  a) gli esercenti le professioni  sanitarie a trattare i dati idonei
a rivelare lo  stato di salute, qualora i dati  e le operazioni siano
indispensabili per  tutelare l'incolumita' fisica  e la salute  di un
terzo o  della collettivita', e  il consenso  non sia prestato  o non
possa essere prestato per effettiva irreperibilita';
  b) gli  organismi e  le case  di cura  private, nonche'  ogni altro
soggetto privato, a trattare con il consenso i dati idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale;
  c)  gli   organismi  sanitari  pubblici,  istituiti   anche  presso
universita',  ivi compresi  i  soggetti  pubblici allorche'  agiscano
nella qualita'  di autorita'  sanitarie, a trattare  i dati  idonei a
rivelare  lo  stato  di  salute, anche  per  il  perseguimento  delle
finalita' di  rilevante interesse pubblico individuate  dall'art. 17,
comma  1,  del decreto  legislativo  n.  135/1999, qualora  ricorrano
contemporaneamente le seguenti condizioni:
  1)  il trattamento  sia  finalizzato  alla tutela  dell'incolumita'
fisica e della salute di un terzo o della collettivita';
  2) manchi il  consenso (art. 23, comma 1, ultimo  periodo, legge n.
675/1996), in quanto non sia prestato o non possa essere prestato per
effettiva irreperibilita';
  3) il trattamento non sia previsto da una disposizione di legge che
specifichi, ai sensi dell'art. 22,  comma 3, della legge n. 675/1996,
come modificato  dall'art. 5 del  decreto legislativo n.  135/1999, i
tipi di dati che possono  essere trattati, le operazioni eseguibili e
le rilevanti finalita' di interesse pubblico perseguite.
  Il  consenso, ove  previsto, e'  acquisito in  conformita' anche  a
quanto previsto dall'art. 23, commi  1-bis e 1-quater, della legge n.
675/1996  e  dall'art.  17,  comma  3,  del  decreto  legislativo  n.
135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni.
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  1.1. L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
  a)  ai  medicichirurghi,  ai  farmacisti,  agli  odontoiatri,  agli
psicologi e agli altri esercenti le professioni sanitarie iscritti in
albi o in elenchi;
  b)  al   personale  sanitario  infermieristico,  tecnico   e  della
riabilitazione  che   esercita  l'attivita'   in  regime   di  libera
professione;
  c) alle istituzioni e agli organismi sanitari privati, anche quando
non operino in rapporto con il Servizio sanitario nazionale.
  In tali casi, l'autorizzazione e'  rilasciata al fine di consentire
ai destinatari di  adempiere o di esigere  l'adempimento di specifici
obblighi o  di eseguire  specifici compiti  previsti da  leggi, dalla
normativa comunitaria o da regolamenti,  in particolare in materia di
igiene  e   di  sanita'  pubblica,  di   prevenzione  delle  malattie
professionali e degli  infortuni, di diagnosi e cura,  ivi compresi i
trapianti  di organi  e  tessuti, di  riabilitazione  degli stati  di
invalidita' e  di inabilita' fisica  e psichica, di  profilassi delle
malattie infettive  e diffusive, di  tutela della salute  mentale, di
assistenza  farmaceutica e  di  assistenza  sanitaria alle  attivita'
sportive o di accertamento, in conformita' alla legge, degli illeciti
previsti  dall'ordinamento sportivo.  Il trattamento  puo' riguardare
anche la compilazione di cartelle cliniche, di certificati e di altri
documenti di tipo sanitario, ovvero  di altri documenti relativi alla
gestione  amministrativa la  cui utilizzazione  sia necessaria  per i
fini suindicati.
  Qualora il  perseguimento di  tali fini richieda  l'espletamento di
compiti di organizzazione o di gestione amministrativa, i destinatari
della presente autorizzazione devono esigere che i responsabili e gli
incaricati  del  trattamento preposti  a  tali  compiti osservino  le
stesse regole  di segretezza  alle quali  sono sottoposti  i medesimi
destinatari  della presente  autorizzazione, nel  rispetto di  quanto
previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 135/1999.
  1.2.   L'autorizzazione  e'   rilasciata,  altresi',   ai  seguenti
soggetti:
  a) alle persone fisiche o  giuridiche, agli enti, alle associazioni
e agli  altri organismi  privati, per  scopi di  ricerca scientifica,
anche    statistica,   finalizzata    alla   tutela    della   salute
dell'interessato,  di terzi  o della  collettivita' in  campo medico,
biomedico  o epidemiologico,  allorche'  si  debba intraprendere  uno
studio delle relazioni tra i fattori  di rischio e la salute umana, o
indagini su  interventi sanitari  di tipo diagnostico,  terapeutico o
preventivo, ovvero sull'utilizzazione  di strutture sociosanitarie, e
la disponibilita' di dati solo  anonimi su campioni della popolazione
non permetta alla  ricerca di raggiungere i suoi scopi.  In tali casi
occorre  acquisire  il  consenso   (fermo  restando  quanto  previsto
dall'art.  23, comma  1, ultimo  periodo, della  legge n.  675/1996 e
dall'art.  5, comma  1, del  decreto legislativo  30 luglio  1999, n.
282), e il  trattamento successivo alla raccolta  non deve permettere
di  identificare  gli  interessati anche  indirettamente,  salvo  che
l'abbinamento  al  materiale  di   ricerca  dei  dati  identificativi
dell'interessato sia temporaneo ed  essenziale per il risultato della
ricerca, e  sia motivato, altresi',  per iscritto. I  risultati della
ricerca non  possono essere  diffusi se non  in forma  anonima. Resta
fermo quanto previsto dai decreti  legislativi 30 luglio 1999, numeri
281 e  282 in materia di  ricerca scientifica e di  ricerca medica ed
epidemiologica;
  b)   alle   organizzazioni   di   volontariato   o   assistenziali,
limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per perseguire
scopi  determinati  e  legittimi   previsti,  in  particolare,  nelle
rispettive norme statutarie;
  c) alle comunita' di recupero e di accoglienza, alle case di cura e
di riposo, limitatamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
perseguire scopi  determinati e  legittimi previsti,  in particolare,
nelle rispettive norme statutarie;
  d)  agli enti,  alle associazioni  e alle  organizzazioni religiose
riconosciute, ivi  comprese le  confessioni religiose e  le comunita'
religiose, relativamente ai dati e alle operazioni indispensabili per
perseguire  scopi determinati  e legittimi  previsti, ove  esistenti,
nelle rispettive  norme statutarie,  salvo quanto  previsto dall'art.
22, comma 1-bis, della legge n. 675/1996;
  e) alle persone fisiche e giuridiche, alle imprese, agli enti, alle
associazioni  e ad  altri  organismi, limitatamente  ai  dati e  alle
operazioni   indispensabili  per   adempiere   agli  obblighi   anche
precontrattuali derivanti da un rapporto di fornitura all'interessato
di beni, di  prestazioni o di servizi. Se il  rapporto intercorre con
istituti  di   credito,  imprese   assicurative  o   riguarda  valori
mobiliari,  devono   considerarsi  indispensabili  i  soli   dati  ed
operazioni  necessari  per  fornire   specifici  prodotti  o  servizi
richiesti  dall'interessato. Il  rapporto  puo'  riguardare anche  la
fornitura di strumenti di ausilio per  la vista, per l'udito o per la
deambulazione;
  f) alle persone fisiche e  giuridiche, agli enti, alle associazioni
e agli altri organismi che  gestiscono impianti o strutture sportive,
limitatamente ai dati e  alle operazioni indispensabili per accertare
l'idoneita'  fisica  alla  partecipazione  ad  attivita'  sportive  o
agonistiche;
  g)  alle  persone  fisiche  e  giuridiche  e  ad  altri  organismi,
limitatamente  ai  dati  dei  beneficiari   e  dei  donatori  e  alle
operazioni indispensabili all'effettuazione di  trapianti di organi e
tessuti, nonche' di donazioni di sangue.
  1.3.  La presente  autorizzazione e'  rilasciata, altresi',  per il
trattamento dei dati  idonei a rivelare lo stato di  salute e la vita
sessuale, quando il trattamento sia necessario:
  a) ai fini  dello svolgimento delle investigazioni  di cui all'art.
38  delle norme  di attuazione,  di coordinamento  e transitorie  del
codice  di procedura  penale,  approvate con  decreto legislativo  28
luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni;
  b) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo
in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle procedure
di arbitrato e di conciliazione  nei casi previsti dalle leggi, dalla
normativa comunitaria,  dai regolamenti  o dai  contratti collettivi,
sempreche' il diritto sia di  rango pari a quello dell'interessato, e
i  dati siano  trattati esclusivamente  per tali  finalita' e  per il
periodo strettamente necessario per il loro perseguimento.
 2) Categorie di dati oggetto di trattamento.
  Il  trattamento   puo'  avere  per  oggetto   i  dati  strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalita' di cui al punto
1), e  puo' comprendere  le informazioni relative  a stati  di salute
pregressi.
  Devono  essere considerati  sottoposti  all'ambito di  applicazione
della presente autorizzazione, anche i seguenti dati:
  a)  le  informazioni  relative  ai  nascituri,  che  devono  essere
trattate  alla stregua  dei dati  personali in  conformita' a  quanto
previsto  dalla  citata  raccomandazione  N.R (97)  5  del  Consiglio
d'Europa;
  b)  i  dati  genetici,   limitatamente  alle  informazioni  e  alle
operazioni  indispensabili per  tutelare  l'incolumita'  fisica e  la
salute  dell'interessato, di  un terzo  o della  collettivita', sulla
base del  consenso ai  sensi degli  articoli 22 e  23 della  legge n.
675/1996.  In mancanza  del consenso,  se il  trattamento e'  volto a
tutelare  l'incolumita'  fisica e  la  salute  di  un terzo  o  della
collettivita', il trattamento puo'  essere iniziato o proseguito solo
previa  apposita  autorizzazione del  Garante.  I  dati genetici  non
possono essere trattati dai soggetti di cui al punto 1.2, lettere c),
d), e)  ed f). Le  informative all'interessato previste  dall'art. 10
della  legge n.  675/1996  devono porre  in  particolare evidenza  il
diritto  dell'interessato  di  opporsi,   per  motivi  legittimi,  al
trattamento dei  dati genetici che  lo riguardano. Fino alla  data in
cui sara'  efficace l'apposita autorizzazione per  il trattamento dei
dati  genetici  prevista  dall'art.  17,  comma  5,  del  decreto  n.
135/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, i dati genetici
trattati  per fini  di  prevenzione,  di diagnosi  o  di terapia  nei
confronti   dell'interessato,  ovvero   per   finalita'  di   ricerca
scientifica, possono essere utilizzati  unicamente per tali finalita'
o per consentire  all'interessato di prendere una  decisione libera e
informata, ovvero per  finalita' probatorie in sede  civile o penale,
in conformita' alla legge.
 3) Modalita' di trattamento.
  Fermi  restando gli  obblighi previsti  dagli articoli  9, 15  e 17
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 318/1999, concernenti i requisiti dei dati personali, la sicurezza
e i  limiti posti  ai trattamenti automatizzati  volti a  definire il
profilo o la personalita' degli  interessati, il trattamento dei dati
sensibili deve  essere effettuato  unicamente con logiche  e mediante
forme  di   organizzazione  dei  dati  strettamente   correlate  agli
obblighi, ai compiti o alle finalita' sopra elencati.
  Restano  inoltre  fermi  gli  obblighi  di  acquisire  il  consenso
dell'interessato  e di  informarlo in  conformita' a  quanto previsto
dagli  articoli  10,  22  e  23  della  legge  n.  675/1996.  Per  le
informazioni  relative ai  nascituri, il  consenso e'  prestato dalla
gestante.
 4) Conservazione dei dati.
  Nel  quadro del  rispetto  dell'obbligo  previsto dall'articolo  9,
comma 1, lettera  e), della legge n. 675/1996, i  dati possono essere
conservati,  per un  periodo non  superiore a  quello necessario  per
adempiere agli obblighi  o ai compiti di cui al  punto 3), ovvero per
perseguire  le  finalita' ivi  menzionate.  A  tal fine  deve  essere
verificata periodicamente  la stretta  pertinenza e la  non eccedenza
dei dati  rispetto al  rapporto, alla  prestazione o  all'incarico in
corso, da instaurare o cessati.
 5) Comunicazione e diffusione dei dati.
  Ai sensi  dell'art. 23, comma  4, della  legge n. 675/1996,  i dati
idonei a rivelare  lo stato di salute possono essere  diffusi solo se
necessario per  finalita' di prevenzione, accertamento  o repressione
dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
  I  dati idonei  a  rivelare  la vita  sessuale  non possono  essere
diffusi,  salvo il  caso  in  cui la  diffusione  riguardi dati  resi
manifestamente pubblici dall'interessato e  per i quali l'interessato
stesso non  abbia manifestato successivamente la  sua opposizione per
motivi legittimi.
  I  dati idonei  a  rivelare  lo stato  di  salute,  esclusi i  dati
genetici,   possono  essere   comunicati,  nei   limiti  strettamente
pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalita' di cui al punto
1), a soggetti pubblici e privati, ivi compresi i fondi e le casse di
assistenza sanitaria  integrativa, le aziende che  svolgono attivita'
strettamente correlate all'esercizio di  professioni sanitarie o alla
fornitura all'interessato di  beni, di prestazioni o  di servizi, gli
istituti di  credito e  le imprese  assicurative, le  associazioni od
organizzazioni di volontariato e i familiari dell'interessato.
 6) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il  trattamento che si  intende effettuare sia  conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante  non   prendera'   in   considerazione  richieste   di
autorizzazione  per trattamenti  da effettuarsi  in difformita'  alle
prescrizioni   del  presente   provvedimento,  salvo   che  il   loro
accoglimento sia giustificato da  circostanze del tutto particolari o
da   situazioni   eccezionali    non   considerate   nella   presente
autorizzazione, relative, ad esempio, al  caso in cui la raccolta del
consenso comporti  un impiego di mezzi  manifestamente sproporzionato
in ragione, in particolare, del numero di persone interessate.
 7) Norme finali.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da norme  di  legge  o  di
regolamento o dalla normativa  comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti piu' restrittivi  in materia di trattamento  di dati personali
e, in particolare:
  a) dall'art.  5, comma  2, della  legge 5 giugno  1990, n.  135, il
quale prevede  che la rilevazione  statistica della infezione  da HIV
deve   essere   effettuata   con   modalita'   che   non   consentano
l'identificazione della persona;
  b)  dall'art. 11  della  legge 22  maggio 1978,  n.  194, il  quale
dispone che l'ente ospedaliero, la  casa di cura o il poliambulatorio
nei quali e'  effettuato un intervento di  interruzione di gravidanza
devono inviare  al medico  provinciale competente per  territorio una
dichiarazione che non faccia menzione dell'identita' della donna;
  c)  dall'art.  734-bis  del  codice   penale,  il  quale  vieta  la
divulgazione non consensuale delle  generalita' o dell'immagine della
persona offesa da atti di violenza sessuale.
  Restano  altresi'  fermi  gli  obblighi di  legge  che  vietano  la
rivelazione  senza  giusta  causa  e l'impiego  a  proprio  o  altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi  deontologici  previsti,  in   particolare,  dal  codice  di
deontologia  medica  adottato il  3  ottobre  1998 dalla  Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
  Resta  ferma, infine,  la possibilita'  di diffondere  dati anonimi
anche aggregati e di  includerli, in particolare, nelle pubblicazioni
a   contenuto   scientifico   o  finalizzate   all'educazione,   alla
prevenzione o all'informazione di carattere sanitario.
 8) Efficacia temporale.
  La presente autorizzazione  ha efficacia a decorrere  dal 1 ottobre
1999, fino al 30 settembre 2000.
  La   presente  autorizzazione   sara'  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 settembre 1999
                                               Il Presidente: Rodota'