IL GARANTE
  In data odierna,  con la partecipazione del  prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in  particolare, l'art. 22,  comma 1, della citata  legge n.
675/1996, il quale individua come "sensibili" i dati personali idonei
a rivelare  l'origine razziale  ed etnica, le  convinzioni religiose,
filosofiche o  di altro genere,  le opinioni politiche,  l'adesione a
partiti,  sindacati,  associazioni   od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale;
  Visto  l'art. 22,  comma 3  e  comma 3-bis,  della medesima  legge,
rispettivamente  modificato  e  introdotto dall'art.  5  del  decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135;
  Considerato che  i soggetti privati  e gli enti  pubblici economici
possono  trattare  tali dati  solo  previa  autorizzazione di  questa
Autorita' e con il consenso scritto degli interessati;
  Considerato che il Garante puo' rilasciare le autorizzazioni, anche
d'ufficio,  nei confronti  di singoli  titolari o,  con provvedimenti
generali, di determinate categorie di titolari o di trattamenti (art.
41, comma  7, della legge  n. 675/1996, come sostituito  dall'art. 4,
comma 1, del decreto legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Vista l'autorizzazione  del Garante  adottata il 30  settembre 1998
relativa al trattamento dei dati  "sensibili" nei rapporti di lavoro,
pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  il 1
ottobre 1998 e avente efficacia fino al 30 settembre 1999;
  Visti  i  risultati  positivi   conseguiti  con  le  autorizzazioni
generali numeri  4/1997 e  4/1998, che  sono risultate  uno strumento
idoneo per prescrivere  ed uniformare le misure e  gli accorgimenti a
garanzia  degli  interessati,  tenendo  conto  dei  diritti  e  degli
interessi  meritevoli  di  tutela   degli  operatori  che  verrebbero
penalizzati  dalla  necessaria  richiesta  di  singoli  provvedimenti
autorizzatori;
  Ritenuto,  pertanto,  opportuno   rilasciare  nuove  autorizzazioni
generali  anche  al  fine  di  proseguire  la  semplificazione  degli
adempimenti che  la legge  n. 675/1996 pone  a carico  di determinate
categorie   di  titolari,   nonche'   di   assicurare  una   migliore
funzionalita'   dell'Ufficio  del   Garante  e   di  armonizzare   le
prescrizioni   da  impartire   con  le   autorizzazioni,  alla   luce
dell'esperienza maturata;
  Vista la  legge 5 febbraio 1999,  n. 25, che stabilisce  il termine
del 27 febbraio  2000 per l'emanazione di  alcuni decreti legislativi
finalizzati  a completare  la  disciplina sulla  protezione dei  dati
personali in attuazione della direttiva comunitaria 95/46/CE;
  Ritenuto   pertanto  opportuno   rilasciare  nuove   autorizzazioni
provvisorie a tempo determinato, in conformita' a quanto previsto dal
regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il   funzionamento
dell'ufficio di  questa Autorita' emanato con  decreto del Presidente
della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Ritenuta la  necessita' che anche le  nuove autorizzazioni prendano
in considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie di dati,
di  interessati   e  di  destinatari  della   comunicazione  e  della
diffusione, nonche' il  periodo di conservazione dei  dati stessi, in
quanto  la disciplina  di tali  aspetti  e' prevista  dalla legge  n.
675/1996   ai  fini   dell'applicazione   delle  norme   sull'esonero
dall'obbligo della  notificazione e sulla  notificazione semplificata
(art. 7, comma 5-quater);
  Considerata  la  necessita'  di  garantire il  rispetto  di  alcuni
principi volti  a ridurre al minimo  i rischi di danno  o di pericolo
che i trattamenti  potrebbero comportare per i diritti  e le liberta'
fondamentali,  nonche'  per la  dignita'  delle  persone, specie  per
quanto  riguarda la  riservatezza e  l'identita' personale,  principi
valutati anche  sulla base delle raccomandazioni  adottate in materia
dal Consiglio d'Europa;
  Considerato che un numero elevato  di trattamenti di dati sensibili
e' effettuato  da liberi  professionisti iscritti  in albi  o elenchi
professionali   per   l'espletamento   delle   rispettive   attivita'
professionali,  e che  e'  pertanto necessario  che tali  trattamenti
formino oggetto di una autorizzazione generale ai sensi dell'art. 41,
comma 7, della legge n. 675/1996;
  Visto l'art. 35 della legge  n. 675/1996 che sanziona penalmente la
violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
previsto dall'art.  15, comma 2,  della legge n. 675/1996  e adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
  Visto  l'art. 14  del decreto  del Presidente  della Repubblica  31
marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste  le   osservazioni  dell'Ufficio  formulate   dal  segretario
generale ai sensi  dell'art. 7, comma 2, lettera a),  del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
                              Autorizza
  i liberi professionisti iscritti in  albi o elenchi professionali a
trattare i dati sensibili di cui all'art. 22, comma 1, della legge n.
675/1996, secondo le prescrizioni di seguito indicate.
 1) Ambito di applicazione.
  L'autorizzazione e'  rilasciata, anche  senza richiesta,  ai liberi
professionisti tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio
di un'attivita' professionale in forma  individuale o associata, o in
conformita' alle  norme di  attuazione dell'art.  24, comma  2, della
legge 7  agosto 1997, n.  266, in tema  di attivita' di  assistenza e
consulenza.
  Sono equiparati  ai liberi  professionisti i soggetti  iscritti nei
corrispondenti  albi  o elenchi  speciali  istituiti  anche ai  sensi
dell'art. 34  del regio  decreto-legge 27 novembre  1933, n.  1578, e
successive modificazioni e  integrazioni, recante l'ordinamento della
professione di avvocato.
  L'autorizzazione e' rilasciata anche  ai sostituti e agli ausiliari
che collaborano con il libero  professionista ai sensi dell'art. 2232
del codice  civile, ai praticanti  e ai tirocinanti presso  il libero
professionista, qualora  tali soggetti siano titolari  di un autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.
  Il presente  provvedimento non si  applica al trattamento  dei dati
sensibili effettuato:
  a) dagli esercenti la professione  sanitaria e dagli psicologi, dal
personale sanitario infermieristico,  tecnico e della riabilitazione,
ai quali si riferisce l'autorizzazione generale n. 2/1999;
  b) per la gestione delle  prestazioni di lavoro o di collaborazione
di  cui si  avvale il  libero  professionista o  taluno dei  soggetti
sopraindicati, alla  quale si riferisce l'autorizzazione  generale n.
1/1999;
  c) da  soggetti privati  che svolgono attivita'  investigative, dai
giornalisti, dai pubblicisti e dai praticanti giornalisti di cui agli
articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
  2)Interessati ai quali i dati si riferiscono e categorie di dati.
  Il  trattamento  puo'  riguardare  i  dati  sensibili  relativi  ai
clienti.
  I dati sensibili relativi ai terzi possono essere trattati ove cio'
sia  strettamente  indispensabile   per  l'esecuzione  di  specifiche
prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati
e legittimi.
  In  ogni caso,  i dati  devono  essere pertinenti  e non  eccedenti
rispetto agli incarichi conferiti.
  Il trattamento dei  dati idonei a rivelare lo stato  di salute e la
vita sessuale deve essere effettuato  anche nel rispetto della citata
autorizzazione generale n. 2/1999.
 3) Finalita' del trattamento.
  Il trattamento  dei dati sensibili  puo' essere effettuato  ai soli
fini dell'espletamento di  un incarico che rientri tra  quelli che il
libero professionista  puo' eseguire  in base al  proprio ordinamento
professionale, e in particolare:
  a) per curare  gli adempimenti in materia di  lavoro, di previdenza
ed assistenza sociale e fiscale  nell'interesse di altri soggetti che
sono parte di  un rapporto di lavoro dipendente o  autonomo, ai sensi
della legge 11 gennaio 1979, n.  12, che disciplina la professione di
consulente del lavoro;
  b) per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo
in sede giudiziaria, nonche' in sede amministrativa o nelle procedure
di arbitrato e di conciliazione  nei casi previsti dalle leggi, dalla
normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi;
  c)  ai   fini  dello  svolgimento   da  parte  del   difensore  nel
procedimento  penale delle  investigazioni di  cui all'art.  38 delle
norme di attuazione del codice di  procedura penale, anche a mezzo di
sostituti e di consulenti tecnici;
  d)   per  l'esercizio   del   diritto  di   accesso  ai   documenti
amministrativi,  nei limiti  di quanto  stabilito dalle  leggi e  dai
regolamenti in materia.
 4) Modalita' di trattamento.
  Il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente
con logiche e mediante forme  di organizzazione dei dati strettamente
correlate all'incarico conferito dal cliente.
  Restano fermi gli  obblighi previsti dagli articoli 9, 15,  17 e 28
della legge n. 675/1996 e dal decreto del Presidente della Repubblica
n.  318/1999,   concernenti  i  requisiti  dei   dati  personali,  la
sicurezza,  i  limiti  posti  ai trattamenti  automatizzati  volti  a
definire il profilo  o la personalita' degli  interessati, nonche' il
trasferimento all'estero dei dati.
  Restano inoltre fermi gli obblighi:
  a) di informare  l'interessato ai sensi dell'art. 10, commi  1 e 3,
della legge  n. 675/1996,  anche quando i  dati sono  raccolti presso
terzi;
    b) di acquisire il consenso scritto.
  Se  i dati  sono raccolti  per l'esercizio  di un  diritto in  sede
giudiziaria o per  le indagini difensive (punto 3), lettere  b) e c),
l'informativa relativa ai  dati raccolti presso terzi,  e il consenso
scritto,  sono  necessari  anche  in riferimento  ai  dati  idonei  a
rivelare lo stato di  salute o la vita sessuale, solo  se i dati sono
trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario al
perseguimento di tali finalita', oppure  per altre finalita' con esse
non incompatibili.
  Le  informative devono  permettere  all'interessato di  comprendere
agevolmente   se  il   titolare   del  trattamento   e'  un   singolo
professionista o un'associazione di professionisti, ovvero se ricorre
un'ipotesi di contitolarita' tra piu' liberi professionisti.
  Resta  ferma la  facolta'  del libero  professionista di  designare
quali  responsabili o  incaricati  del trattamento  i sostituti,  gli
ausiliari,   i  tirocinanti   e   i  praticanti   presso  il   libero
professionista, i quali,  in tal caso, possono avere  accesso ai soli
dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.
  Analoga cautela deve essere adottata in riferimento agli incaricati
del trattamento preposti all'espletamento di compiti amministrativi.
 5) Conservazione dei dati.
  Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 9, comma 1,
lettera e), della legge n.  675/1996, i dati sensibili possono essere
conservati,  per  il  periodo  di  tempo  previsto  da  leggi,  dalla
normativa comunitaria  o da regolamenti  e, comunque, per  un periodo
non  superiore a  quello strettamente  necessario per  adempiere agli
incarichi conferiti.
  A tal  fine deve essere verificata  la stretta pertinenza e  la non
eccedenza dei dati rispetto agli incarichi.
  I  dati  acquisiti in  occasione  di  precedenti incarichi  possono
essere mantenuti se pertinenti e  non eccedenti rispetto a successivi
incarichi.
 6) Comunicazione e diffusione dei dati.
  I  dati  sensibili  possono  essere  comunicati  e  ove  necessario
diffusi,  a  soggetti pubblici  o  privati,  nei limiti  strettamente
pertinenti all'espletamento  dell'incarico conferito e  nel rispetto,
in ogni caso, del segreto professionale.
  I dati idonei a rivelare lo  stato di salute possono essere diffusi
solo  se  necessario per  finalita'  di  prevenzione, accertamento  o
repressione dei reati,  con l'osservanza delle norme  che regolano la
materia (art. 23, comma 4, della legge n. 675/1996).
  I dati relativi alla vita sessuale non possono essere diffusi.
 7) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una  richiesta  di  autorizzazione  a  questa  Autorita',
qualora il  trattamento che si  intende effettuare sia  conforme alle
prescrizioni suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il   Garante  non   prendera'   in   considerazione  richieste   di
autorizzazione  per trattamenti  da effettuarsi  in difformita'  alle
prescrizioni   del  presente   provvedimento,  salvo   che  il   loro
accoglimento sia giustificato da  circostanze del tutto particolari o
da   situazioni   eccezionali    non   considerate   nella   presente
autorizzazione.
 8) Norme finali.
  Restano  fermi gli  obblighi previsti  da  norme di  legge o  dalla
normativa  comunitaria o  da regolamenti  che stabiliscono  divieti o
limiti piu' restrittivi  in materia di trattamento  di dati personali
e, in  particolare dalle  leggi 20  maggio 1970, n.  300, e  5 giugno
1990, n. 135, nonche' dalle norme volte a prevenire discriminazioni.
  Restano  fermi, altresi',  gli  obblighi di  legge  che vietano  la
rivelazione  senza  giusta  causa  e l'impiego  a  proprio  o  altrui
profitto delle notizie coperte dal segreto professionale, nonche' gli
obblighi  deontologici  o di  buona  condotta  relativi alle  singole
figure professionali.
 9) Efficacia temporale.
  La presente autorizzazione  ha efficacia a decorrere  dal 1 ottobre
1999, fino al 30 settembre 2000.
  La   presente  autorizzazione   sara'  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 settembre 1999
                                               Il Presidente: Rodota'