IL GARANTE
  In data odierna,  con la partecipazione del  prof. Stefano Rodota',
presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vicepresidente, del prof.
Ugo De Siervo e dell'ing. Claudio Manganelli, componenti, e del dott.
Giovanni Buttarelli, segretario generale;
  Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni
ed  integrazioni, in  materia  di  tutela delle  persone  e di  altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
  Visto, in  particolare, l'art. 24,  comma 1, della  medesima legge,
che  ammette il  trattamento di  dati personali  idonei a  rivelare i
provvedimenti giudiziari indicati nell'art.  686, commi 1, lettere a)
e d),  2 e 3,  del codice di procedura  penale, da parte  di soggetti
pubblici  e  privati  e  di enti  pubblici  economici,  "soltanto  se
autorizzato  da espressa  disposizione di  legge o  provvedimento del
Garante che specifichino le rilevanti finalita' di interesse pubblico
del  trattamento, i  tipi di  dati trattati  e le  precise operazioni
autorizzate";
  Constatata la necessita' di evitare che diversi soggetti privati ed
enti pubblici  economici debbano  interrompere alcuni  trattamenti di
dati  che  risultano  giustificati  da  una  finalita'  di  rilevante
interesse  pubblico in  ragione della  loro natura  e degli  scopi ai
quali essi sono strumentali;
  Considerato che diversi  trattamenti dei predetti dati  da parte di
soggetti pubblici sono disciplinati nel decreto legislativo 11 maggio
1999, n. 135;
  Considerato che i trattamenti dei medesimi dati giudiziari da parte
dei soggetti  pubblici, per  finalita' non previste  nel capo  II del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, devono essere autorizzati
dal Garante  ai sensi dell'art. 24  della legge 31 dicembre  1996, n.
675;
  Ritenuta  la  necessita'  di  autorizzare i  soggetti  pubblici  al
trattamento dei dati di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d), 2
e 3,  del codice di  procedura penale, e  cio' al fine  di consentire
l'accertamento dell'assenza di alcune  situazioni che la normativa in
materia di appalti pubblici considera quali cause di esclusione dalla
partecipazione a  gare d'appalto, in  modo che, per esigenze  di buon
andamento  e  imparzialita'  dell'azione amministrativa,  i  soggetti
operanti   in   materia   presentino    i   requisiti   previsti   di
professionalita' e correttezza;
  Considerato che  il trattamento dei  dati in questione  puo' essere
autorizzato  dal Garante  anche d'ufficio,  nei confronti  di singoli
titolari oppure, con provvedimenti generali, di determinate categorie
di  titolari o  di  trattamenti (art.  41, comma  7,  della legge  n.
675/1996,  come   modificato  dall'art.  4,  comma   1,  del  decreto
legislativo 9 maggio 1997, n. 123);
  Visti  i  risultati  positivi conseguiti  con  l'autorizzazione  al
trattamento dei dati a carattere  giudiziario da parte di privati, di
enti pubblici economici  e soggetti pubblici rilasciata  il 10 maggio
1999, come  integrata con  provvedimenti del  3 giugno  1999 e  del 9
settembre 1999, che e' risultata uno strumento idoneo per prescrivere
ed  uniformare  le  misure  e   gli  accorgimenti  a  garanzia  degli
interessati, tenendo  conto dei diritti e  degli interessi meritevoli
di tutela degli operatori che verrebbero penalizzati dalla necessaria
richiesta di singoli provvedimenti autorizzatori;
  Ritenuto opportuno rilasciare una  nuova autorizzazione generale in
ordine ai dati  di carattere giudiziario citati in  premessa, al fine
di semplificare gli adempimenti previsti  dalla legge n. 675/1996, di
armonizzare le  prescrizioni da impartire  ad una ampia  categoria di
titolari  del trattamento  e  di favorire  altresi' la  funzionalita'
dell'ufficio del Garante, alla luce dell'esperienza maturata;
  Vista la  legge 5 febbraio 1999,  n. 25, che stabilisce  il termine
del 27 febbraio  2000 per l'emanazione di  alcuni decreti legislativi
finalizzati  a completare  la  disciplina sulla  protezione dei  dati
personali in  attuazione della direttiva comunitaria  n. 95/46/CE del
24 ottobre 1995;
  Considerato che  l'art. 8, paragrafo  5, di tale  direttiva prevede
specifiche garanzie per i dati sopraindicati e per altre categorie di
dati a  carattere giudiziario, in  quanto ammette il  trattamento dei
dati  relativi  alla  piu'  ampia categoria  delle  "infrazioni,  ...
condanne penali o ... misure  di sicurezza" "... solo sotto controllo
dell'autorita'  pubblica, o  se  vengono  fornite opportune  garanzie
specifiche, sulla base del diritto  nazionale, fatte salve le deroghe
che  possono  essere  fissate  dallo  Stato membro  in  base  ad  una
disposizione   nazionale   che   preveda   garanzie   appropriate   e
specifiche", sempreche' un "registro  completo" delle condanne penali
sia tenuto "solo sotto il controllo dell'autorita' pubblica";
  Ritenuto che in vista della completa attuazione legislativa di tale
disciplina comunitaria  e' opportuno  che la  presente autorizzazione
generale non rechi disposizioni  particolarmente dettagliate, in modo
da evitare che l'attivita' dei  titolari dei trattamenti sia soggetta
a modifiche sostanziali nel corso di un breve periodo di tempo, ferme
restando alcune garanzie per gli interessati;
  Ritenuta la  necessita' di favorire la  prosecuzione dell'attivita'
di  documentazione,   studio  e   ricerca  in  campo   giuridico,  in
particolare  per quanto  riguarda la  diffusione di  dati relativi  a
precedenti giurisprudenziali, in ragione  sia dell'affinita' che tali
attivita' presentano  con quelle di manifestazione  del pensiero gia'
disciplinate dagli articoli 12, 20 e  25 della legge n. 675/1996, sia
della  possibile  adozione di  norme  volte  a favorire  lo  sviluppo
dell'informatica giuridica;
  Ritenuto, tuttavia, opportuno che la presente autorizzazione prenda
comunque in considerazione le finalita' dei trattamenti, le categorie
di  interessati   e  di  destinatari  della   comunicazione  e  della
diffusione, nonche' il  periodo di conservazione dei  dati, in quanto
la disciplina di tali aspetti e'  prevista dalla legge n. 675/1996 ai
fini  dell'applicazione delle  norme sull'esonero  dall'obbligo della
notificazione  e  sulla  notificazione semplificata  (art.  7,  comma
5-quater);
  Considerata  la necessita'  che sia  garantito, anche  nell'attuale
fase transitoria, il  rispetto di alcuni principi volti  a ridurre al
minimo i rischi  di danno o di pericolo che  i trattamenti potrebbero
comportare per i  diritti e le liberta' fondamentali,  nonche' per la
dignita' delle persone, specie per  quanto riguarda la riservatezza e
l'identita' personale;
  Visto l'art. 35 della legge  n. 675/1996 che sanziona penalmente la
violazione delle prescrizioni della presente autorizzazione;
  Visto il regolamento recante norme sulle misure minime di sicurezza
previsto dall'art. 15,  comma 2, della legge n.  675/1996, e adottato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;
  Visto  l'art. 14  del decreto  del Presidente  della Repubblica  31
marzo 1998, n. 501;
  Visti gli atti d'ufficio;
  Viste  le   osservazioni  dell'ufficio  formulate   dal  segretario
generale ai sensi  dell'art. 7, comma 2, lettera a),  del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1998, n. 501;
  Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;
                              Autorizza
  i trattamenti di  dati personali idonei a  rivelare i provvedimenti
di cui all'art. 686,  commi 1, lettere a) e d), 2 e  3, del codice di
procedura penale, per le rilevanti finalita' di interesse pubblico di
seguito specificate ai  sensi dell'art. 24 della legge  n. 675/1996 e
secondo le seguenti prescrizioni:
                                Capo I
                         Rapporti di lavoro
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e'  rilasciata, anche senza richiesta  di parte, a
persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:
    a) sono parte di un rapporto di lavoro;
  b)  utilizzano prestazioni  lavorative anche  atipiche, parziali  o
temporanee ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (in materia di
prestazioni di lavoro temporaneo);
  c)  conferiscono un  incarico  professionale  a consulenti,  liberi
professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.
  Il trattamento deve essere  strettamente necessario per adempiere o
per  esigere  l'adempimento  di  specifici obblighi  o  per  eseguire
specifici compiti previsti da  leggi, dalla normativa comunitaria, da
regolamenti o  da contratti  collettivi, anche  aziendali, e  ai soli
fini  della gestione  del rapporto  di lavoro,  anche autonomo  o non
retribuito od onorario.
  L'autorizzazione e' altresi' rilasciata a soggetti che in relazione
ad  un'attivita'  di  composizione   di  controversie  esercitata  in
conformita'   alla  legge   svolgono   un  trattamento   strettamente
necessario al medesimo fine.
 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati  attinenti a soggetti che hanno
assunto o intendono assumere la qualita' di:
  a) lavoratori dipendenti, anche  se prestatori di lavoro temporaneo
o in rapporto di tirocinio, apprendistato e formazione lavoro, ovvero
di associati  anche in  compartecipazione o di  titolari di  borse di
lavoro e di rapporti analoghi;
  b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
  c)  consulenti e  liberi professionisti,  agenti, rappresentanti  e
mandatari.
                               Capo II
             Organismi di tipo associativo e fondazioni
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta:
  a) ad associazioni  anche non riconosciute, ivi  compresi partiti e
movimenti   politici,  associazioni   ed  organizzazioni   sindacali,
patronati, associazioni  a scopo  assistenziale o di  volontariato, a
fondazioni, comitati  e ad  ogni altro  ente, consorzio  od organismo
senza  scopo  di lucro,  dotati  o  meno di  personalita'  giuridica,
nonche' a  cooperative sociali e  societa' di mutuo soccorso  di cui,
rispettivamente,  alle leggi  8 novembre  1991, n.  381, e  15 aprile
1886, n. 3818;
  b) ad  enti ed  associazioni anche non  riconosciute che  curano il
patrocinio, il  recupero, l'istruzione, la  formazione professionale,
l'assistenza sociosanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in
favore  dei  soggetti  cui  si  riferiscono i  dati  o  dei  relativi
familiari e conviventi.
  Il trattamento  deve essere strettamente necessario  per perseguire
scopi  determinati  e  legittimi individuati  dall'atto  costitutivo,
dallo statuto o da un contratto collettivo.
 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati attinenti:
  a)  ad  associati,  soci  e  aderenti, nonche',  nei  casi  in  cui
l'utilizzazione dei  dati sia prevista dall'atto  costitutivo o dallo
statuto,  a soggetti  che  presentano richiesta  di  ammissione o  di
adesione;
  b)  a  beneficiari, assistiti  e  fruitori  delle attivita'  o  dei
servizi   prestati  dall'associazione,   dall'ente   o  dal   diverso
organismo.
                               Capo III
                        Liberi professionisti
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata anche senza richiesta ai:
  a) liberi professionisti, anche  associati, tenuti ad iscriversi in
albi o elenchi per l'esercizio di un'attivita' professionale in forma
individuale o  associata, o in  conformita' alle norme  di attuazione
dell'art. 24, comma 2, della legge 7  agosto 1997, n. 266, in tema di
attivita' di assistenza e consulenza;
  b) soggetti  iscritti nei  corrispondenti albi o  elenchi speciali,
istituiti  anche ai  sensi dell'art.  34 del  regio decreto-legge  27
novembre 1933,  n. 1578,  e successive modificazioni  e integrazioni,
recante l'ordinamento della professione di avvocato;
  c)   sostituti  e   ausiliari   che  collaborano   con  il   libero
professionista ai sensi dell'art.  2232 del codice civile, praticanti
e tirocinanti,  qualora tali soggetti  siano titolari di  un autonomo
trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero
professionista.
 2) Interessati ai quali i dati si riferiscono.
  Il trattamento puo' riguardare dati attinenti ai clienti.
  I dati relativi ai terzi possono  essere trattati solo ove cio' sia
strettamente  indispensabile  per   eseguire  specifiche  prestazioni
professionali  richieste   dai  clienti   per  scopi   determinati  e
legittimi.
                               Capo IV
                  Imprese bancarie ed assicurative
                        ed altri trattamenti
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata, anche senza richiesta:
  a)  ad  imprese  autorizzate  o che  intendono  essere  autorizzate
all'esercizio  dell'attivita' bancaria  e creditizia,  assicurativa o
dei  fondi  pensione,  anche  se  in  stato  di  liquidazione  coatta
amministrativa, ai fini:
  1)  dell'accertamento,   nei  casi  previsti  dalle   leggi  e  dai
regolamenti, del  requisito di onorabilita'  nei confronti di  soci e
titolari di cariche direttive o elettive;
  2) dell'accertamento,  nei soli  casi espressamente  previsti dalla
legge,  di  requisiti soggettivi  e  di  presupposti interdittivi  in
particolare ai  sensi del  regio decreto 21  dicembre 1933,  n. 1736,
sull'assegno bancario;
  3) dell'accertamento  di responsabilita' in relazione  a sinistri o
eventi attinenti alla vita umana;
  4)  dell'accertamento  di situazioni  di  concreto  rischio per  il
corretto  esercizio  dell'attivita'  assicurativa,  in  relazione  ad
illeciti direttamente connessi con  la medesima attivita'. Per questi
ultimi casi, limitatamente  ai trattamenti di dati  registrati in una
specifica banca  di dati ai sensi  dell'art. 1, comma 2,  lettera a),
della  legge n.  675/1996, il  titolare deve  inviare al  Garante una
dettagliata relazione sulle modalita' del trattamento;
  b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito
di  un'attivita' di  richiesta,  acquisizione e  consegna  di atti  e
documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico
degli interessati;
  c)  alle societa'  di intermediazione  mobiliare, alle  societa' di
investimento a  capitale variabile, e  alle societa' di  gestione del
risparmio  e  dei  fondi  pensione,  ai  fini  dell'accertamento  dei
requisiti di onorabilita' in  applicazione dei decreti legislativi 24
febbraio  1998,  n.  58,  e  21 aprile  1993,  n.  124,  dei  decreti
ministeriali 11 novembre  1998, n. 468, e 14 gennaio  1997, n. 211, e
di eventuali altre norme di legge o di regolamento.
 2) Ulteriori trattamenti.
  L'autorizzazione e' rilasciata altresi':
  a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte
di un  terzo in  sede giudiziaria, nonche'  in sede  amministrativa o
nelle procedure  di arbitrato  e di  conciliazione nei  casi previsti
dalle  leggi,  dalla normativa  comunitaria,  dai  regolamenti o  dai
contratti collettivi, sempreche' il diritto da far valere o difendere
sia di rango  pari a quello dell'interessato e i  dati siano trattati
esclusivamente  per  tali finalita'  e  per  il periodo  strettamente
necessario per il suo perseguimento;
  b) a chiunque, per l'esercizio  del diritto di accesso ai documenti
amministrativi,  nei limiti  di  quanto previsto  dalle  leggi e  dai
regolamenti in materia;
  c) a persone fisiche e  giuridiche, istituti, enti ed organismi che
esercitano  un'attivita' di  investigazione  privata autorizzata  con
licenza prefettizia  (art. 134 del  regio decreto 18 giugno  1931, n.
773, e successive modificazioni  e integrazioni). Il trattamento deve
essere necessario:
  1) per  permettere a chi  conferisce uno specifico incarico  di far
valere o  difendere in sede  giudiziaria un proprio diritto  di rango
pari a quello del soggetto al  quale si riferiscono i dati, ovvero di
un diritto della  personalita' o di un altro  diritto fondamentale ed
inviolabile;
  2) su incarico di un difensore nell'ambito del procedimento penale,
per ricercare e individuare elementi  a favore del relativo assistito
da  utilizzare ai  soli fini  dell'esercizio del  diritto alla  prova
(articoli  190 del  codice di  procedura penale  e 38  delle relative
norme di attuazione);
  d) a chiunque,  per adempiere ad obblighi  previsti da disposizioni
di legge in materia di  comunicazioni e certificazioni antimafia o in
materia di prevenzione  della delinquenza di tipo mafioso  e di altre
gravi  forme di  manifestazione di  pericolosita' sociale,  contenute
anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed
integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla
legge per partecipare a gare d'appalto.
                                Capo V
                      Documentazione giuridica
 1) Ambito di applicazione e finalita' del trattamento.
  L'autorizzazione e' rilasciata per  il trattamento, ivi compresa la
diffusione, di dati  per finalita' di documentazione, di  studio e di
ricerca in  campo giuridico,  in particolare  per quanto  riguarda la
raccolta   e   la   diffusione    di   dati   relativi   a   pronunce
giurisprudenziali.
                               Capo VI
              Prescrizioni comuni a tutti i trattamenti
  Per quanto non previsto dai  capi che precedono, ai trattamenti ivi
indicati si applicano, altresi', le seguenti prescrizioni:
 1) Dati trattati.
  Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalita' per
le  quali  e'  ammesso  il  trattamento  e  che  non  possano  essere
adempiute, caso per  caso, mediante il trattamento di  dati anonimi o
di dati personali di natura diversa.
 2) Modalita' di trattamento.
  Il  trattamento  dei dati  deve  essere  effettuato unicamente  con
logiche  e mediante  forme  di organizzazione  dei dati  strettamente
correlate agli obblighi, ai  compiti o alle finalita' precedentemente
indicati.
  Fuori dei casi  previsti dai capi IV,  punto 2 e V, o  nei quali la
notizia e' acquisita  da fonti accessibili a chiunque,  i dati devono
essere  forniti  dagli  interessati, nel  rispetto  della  disciplina
prevista  dall'art. 689  del codice  di procedura  penale in  tema di
richiesta  di certificati,  salvo quanto  previsto dall'art.  688 del
medesimo codice  per cio' che riguarda  l'acquisizione di certificati
del casellario giudiziale da parte  di amministrazioni pubbliche e di
enti incaricati di pubblici servizi.
 3) Conservazione dei dati.
  Con riferimento all'obbligo previsto  dall'art. 9, comma 1, lettera
e), della legge n. 675/1996, i  dati possono essere conservati per il
periodo di tempo previsto da leggi  o regolamenti e, comunque, per un
periodo  non  superiore  a  quello  strettamente  necessario  per  le
finalita' perseguite.
  Ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge, i
soggetti   autorizzati   verificano  periodicamente   l'esattezza   e
l'aggiornamento dei  dati, nonche'  la loro  pertinenza, completezza,
non  eccedenza e  necessita' rispetto  alle finalita'  perseguite nei
singoli casi.  Al fine  di assicurare che  i dati  siano strettamente
pertinenti  e  non  eccedenti  rispetto alle  finalita'  medesime,  i
soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e
i  singoli obblighi,  compiti  e  prestazioni. I  dati  che, anche  a
seguito delle verifiche,  risultino eccedenti o non  pertinenti o non
necessari non  possono essere  utilizzati, salvo che  per l'eventuale
conservazione, a  norma di  legge, dell'atto o  del documento  che li
contiene.   Specifica  attenzione   e'  prestata   per  la   verifica
dell'essenzialita' dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui
si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.
 4) Comunicazione e diffusione.
  I  dati possono  essere  comunicati e,  ove  previsto dalla  legge,
diffusi,  a  soggetti pubblici  o  privati,  nei limiti  strettamente
necessari per le  finalita' perseguite e nel rispetto,  in ogni caso,
del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.
 5) Richieste di autorizzazione.
  I   titolari  dei   trattamenti   che   rientrano  nell'ambito   di
applicazione  della   presente  autorizzazione  non  sono   tenuti  a
presentare  una richiesta  di autorizzazione  al Garante,  qualora il
trattamento che si intende  effettuare sia conforme alle prescrizioni
suddette.
  Le richieste  di autorizzazione  pervenute o che  perverranno anche
successivamente  alla data  di adozione  del presente  provvedimento,
devono  intendersi  accolte  nei  termini  di  cui  al  provvedimento
medesimo.
  Il Garante si riserva l'adozione  di ogni altro provvedimento per i
trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.
  Per quanto riguarda invece  i trattamenti disciplinati nel presente
provvedimento, il  Garante non prendera' in  considerazione richieste
di autorizzazione per trattamenti  da effettuarsi in difformita' alle
relative   prescrizioni,  salvo   che   il   loro  accoglimento   sia
giustificato  da circostanze  del tutto  particolari o  da situazioni
eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.
  Restano  fermi  gli  obblighi  previsti  da norme  di  legge  o  di
regolamento o dalla normativa  comunitaria che stabiliscono divieti o
limiti piu' restrittivi  in materia di trattamento  di dati personali
e,  in particolare,  dalle disposizioni  contenute nell'art.  8 della
legge 20 maggio 1970,  n. 300, che vieta al datore  di lavoro ai fini
dell'assunzione  e  nello  svolgimento  del rapporto  di  lavoro,  di
effettuare  indagini,   anche  a  mezzo  di   terzi,  sulle  opinioni
politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non
rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del
lavoratore.
 6) Efficacia temporale e disciplina transitoria.
  La presente autorizzazione  ha efficacia a decorrere  dal 1 ottobre
1999, fino al 30 settembre 2000.
  La   presente  autorizzazione   sara'  pubblicata   nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 29 settembre 1999
                                               Il Presidente: Rodota'