LA GIUNTA REGIONALE
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Visto  l'art. 82  del decreto  del Presidente  della Repubblica  24
luglio  1977, n.  616, con  cui sono  state delegate  alle regioni  a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
  Visto l'art. 3  della legge regionale 27 maggio 1985,  n. 57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della  legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
  Vista  la  deliberazione di  giunta  regionale  n. IV/3859  del  10
dicembre  1985  avente  per  oggetto "Individuazione  delle  aree  di
particolare interesse ambientale  a norma della legge  8 agosto 1985,
n. 431";
  Considerato che,  attraverso la  suddetta deliberazione  n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono  stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art.  1-bis della  legge 8  agosto 1985,  n. 431,  entro i  quali
ricadono le  aree, assoggettate  a vincolo  paesaggistico, in  base a
specifico e  motivato provvedimento amministrativo ex  lege 29 giugno
1939,  n. 1497,  ovvero  ope  legis in  forza  degli  elenchi di  cui
all'art. 1,  primo comma, della  legge 8  agosto 1985, n.  431, nelle
quali  aree  trova applicazione  il  vincolo  di inedificabilita'  ed
immodificabilita'  dello stato  dei luoghi  previsto dall'art.  1-ter
della legge  8 agosto 1985,  n. 431, fino all'approvazione  dei piani
paesistici;
  Vista la  deliberazione della giunta  regionale n. IV/31898  del 26
aprile 1988, avente per oggetto  "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione ex  art. 7 della  legge 29 giugno 1939,  n. 1497,
per  la realizzazione  di  opere insistenti  su  aree di  particolare
interesse ambientale individuate dalla regione  a norma della legge 8
agosto 1985,  n. 431,  con deliberazione n.  IV/3859 del  10 dicembre
1985";
  Vista  la deliberazione  della  giunta regionale  n.  22971 del  27
maggio  1992, con  la  quale  si ravvisa  l'esigenza  di estendere  i
criteri e  le procedure per il  rilascio di autorizzazioni ex  art. 7
della  legge 29  giugno 1939,  n.  1497, fissati  con la  sopracitata
deliberazione della giunta  regionale n. 31898/88, anche  ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
  Rilevato che la giunta regionale, con deliberazione n. VI/43749 del
18 giugno  1999, ha  approvato definitivamente  il progetto  di piano
territoriale paesistico  regionale ai  sensi dell'art. 3  della legge
regionale 27 maggio  1985, n. 57, cosi' come  modificato dall'art. 18
della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
  Rilevato  che,  in  base  alla citata  deliberazione  della  giunta
regionale  della  Lombardia  n.  3859/85  il  vincolo  temporaneo  di
immodificabilita' di cui all'art. 1-ter della legge n. 431/1985 opera
sino  all'entrata   in  vigore  del  piano   territoriale  paesistico
regionale  e che,  pertanto, allo  stato attuale,  il vincolo  stesso
opera ancora;
  Considerato,  comunque, che  l'approvazione da  parte della  giunta
regionale  del  piano  territoriale  paesistico  regionale,  pur  non
facendo venir  meno il regime  di cui  all'art. 1-ter della  legge n.
431/1985, rende  pur sempre  necessario verificare  la compatibilita'
dello stralcio  con il  piano adottato, in  quanto lo  stralcio, come
indicato nella  deliberazione della giunta regionale  della Lombardia
n.  31898/88,  costituisce  una  sorta  di  anticipazione  del  piano
paesistico stesso;
  Atteso,   dunque,  che   la  giunta   regionale,  in   presenza  di
un'improrogabile  necessita'  di   realizzare  opere  di  particolare
rilevanza pubblica,  ovvero economicosociale,  in aree per  le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza  assoluta  di   immodificabilita',  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato dalla  delibera n.  3859/85, nel quale  siano considerati
tutti quegli elementi di carattere  sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali  da assicurare una valutazione  del patrimonio
paesisticoambientale   conforme   all'adottato   piano   territoriale
paesistico;
  Preso atto che il dirigente  del servizio proponente riferisce e il
direttore generale conferma quanto segue:
  che in  data 20 maggio  1999 e'  pervenuta l'istanza del  comune di
Malonno  (Brescia), di  richiesta  di stralcio  delle  aree ai  sensi
dell'art. 1-ter della legge n.  431/1985 per la realizzazione di aree
di sosta,  inserite nel  progetto di riqualificazione  ambientale del
sentiero delle Genziane-Alta Via del Ferro;
  che  dalle  risultanze   dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
competente,  cosi'  come  risulta   dalla  relazione  agli  atti  del
servizio,  si   evince  che  non  sussistono   esigenze  assolute  di
immodificabilita' tali  da giustificare la permanenza  del vincolo di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che  vada riconosciuta  la necessita'  di realizzare  l'opera di  cui
trattasi, in  considerazione dell'esigenza  di soddisfare  i suddetti
interessi pubblici e  sociali ad essa sottesi, i  quali rivestono una
rilevanza ed urgenza  tali che la giunta regionale  non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in  ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assoggettata;
  Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi  dell'art. 17, comma  32, della legge  n. 127 del  15 maggio
1997;
  Tutto cio' premesso;
  Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
                              Delibera:
  1) di  stralciare, per  le motivazioni di  cui in  premessa, l'area
ubicata in comune di Malonno (Brescia),  foglio n. 56, mappale n. 13,
foglio  n.  17,  mappale  n.  17,  dall'ambito  territoriale  n.  15,
individuato con deliberazione  di giunta regionale n.  IV/3859 del 10
dicembre 1985,  per la realizzazione  di aree di sosta,  inserite nel
progetto   di   riqualificazione   ambientale  del   sentiero   delle
Genziane-Alta Via del Ferro;
  2)  di  ridefinire,  in  conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
precedente punto n.  1), l'ambito territoriale n.  2, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
  3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana, ai sensi  dell'art. 12 del  regolamento 3
giugno  1940,  n. 1357,  e  nel  bollettino ufficiale  della  regione
Lombardia,  come  previsto  dall'art.  1, primo  comma,  della  legge
regionale 27  maggio 1985, n.  57, cosi' come modificato  dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
    Milano, 5 agosto 1999
                                                  Il segretario: Sala