L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 1 settembre 1999;
  Premesso che:
  l'art. 2,  comma 12, lettera  h) della  legge 14 novembre  1995, n.
481,  (di seguito:  legge n.  481/1995) prevede  che l'Autorita'  per
l'energia  elettrica e  il  gas (di  seguito:  l'Autorita') emani  le
direttive  concernenti la  produzione e  l'erogazione dei  servizi da
parte  dei  soggetti  esercenti  i  servizi  medesimi,  definendo  in
particolare  i livelli  generali  di qualita'  riferiti al  complesso
delle prestazioni  e i  livelli specifici  di qualita'  riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente;
  con  delibera 31  luglio 1997,  n. 81/97  (di seguito:  delibera n.
81/97) l'Autorita'  ha avviato il  procedimento per la  formazione di
provvedimenti di  cui all'art.  2, comma  12, lettere  g) e  h) della
legge  n. 481/1995,  in tema  di qualita'  del servizio  dell'energia
elettrica;
  Visti:
  la  legge  n. 481/1995,  recante  norme  per  la concorrenza  e  la
regolazione dei servizi di pubblica utilita';
  la legge 31  dicembre 1996, n. 675, recante tutela  delle persone e
di  altri  soggetti rispetto  al  trattamento  dei dati  personali  e
successive modificazioni e integrazioni;
  il decreto  legislativo 16 marzo  1999, n. 79, di  attuazione della
direttiva  96/92/CE  recante  norme  comuni per  il  mercato  interno
dell'energia elettrica;
  l'art. 11 del  decreto legislativo 30 luglio 1999,  n. 286, recante
riordino e potenziamento di meccanismi  e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei  costi dei rendimenti e  dei risultati dell'attivita'
svolta dalle  amministrazioni pubbliche,  a norma dell'art.  11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visti:
  il decreto del  Presidente del Consiglio dei  Ministri 18 settembre
1995,  recante lo  schema  generale di  riferimento  della Carta  dei
servizi del settore elettrico,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995;
  la  delibera dell'Autorita'  30 maggio  1997 numero  61/97, recante
disposizioni generali in materia  di svolgimento dei procedimenti per
la  formazione  delle  decisioni  di  competenza  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas;
  il   decreto  del   Ministro   dell'industria,   del  commercio   e
dell'artigianato   25   giugno   1999,  recante   la   determinazione
dell'ambito   della  rete   elettrica   di  trasmissione   nazionale,
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale,  supplemento ordinario,  n. 123
del 30 giugno 1999;
  Visto   il  documento   dell'Autorita'   "Nota  informativa   sulla
regolazione  delle tariffe  elettriche  per  la liberalizzazione  del
mercato" approvato in data 4 agosto 1999;
  Considerato che:
  la norma tecnica del Comitato elettrotecnico italiano CEI EN 50160,
prima edizione, maggio 1995 (di seguito: norma tecnica CEI EN 50160),
avente per  oggetto le  caratteristiche della tensione  fornita dalle
reti pubbliche  di distribuzione dell'energia elettrica,  include tra
le variazioni di tali caratteristiche le interruzioni del servizio di
distribuzione dell'energia elettrica;
  dalle indagini svolte dall'Autorita'  risulta che le metodologie in
uso  presso  i  soggetti   esercenti  il  servizio  di  distribuzione
dell'energia  elettrica per  la  rilevazione  delle interruzioni  del
servizio e  per l'elaborazione di  indicatori di continuita'  sono in
generale incomplete e tra di loro non direttamente confrontabili;
  Considerati gli esiti  del procedimento avviato con  la delibera n.
81/97;
  Considerato  che nell'ambito  del  medesimo  procedimento e'  stata
segnalata l'esigenza  di regolamentare la misurazione  individuale di
caratteristiche della  tensione previste  dalla norma tecnica  CEI EN
50160 anche  diverse dalle  interruzioni, tramite  appositi strumenti
registratori da  installare, su  richiesta degli  utenti interessati,
sul punto di consegna dell'energia elettrica;
  Ritenuto che:
  tra  le variazioni  delle caratteristiche  della tensione  previste
dalla norma  tecnica CEI  EN 50160, le  interruzioni del  servizio di
distribuzione dell'energia elettrica abbiano rilievo da un lato per i
disagi  e i  possibili  danni arrecati  agli  utenti, dall'altro  per
l'entita' degli investimenti occorrenti al  fine di ridurre il numero
e la durata delle medesime interruzioni;
  l'uniformita'  e la  completezza  delle modalita'  di misura  degli
effetti   e  delle   cause   delle  interruzioni   del  servizio   di
distribuzione dell'energia elettrica  siano condizioni necessarie sia
ai  fini del  riconoscimento dei  recuperi di  qualita' del  servizio
rispetto  a standard  prefissati,  sia ai  fini dell'introduzione  di
indennizzi  automatici corrisposti  agli  utenti in  caso di  mancato
rispetto  di  livelli  minimi   di  continuita'  nell'erogazione  del
servizio;
  sia opportuno definire obblighi di registrazione delle interruzioni
del servizio di distribuzione  dell'energia elettrica e indicatori di
continuita'  del  servizio validi  per  tutti  i soggetti  esercenti,
determinando  modalita'  di  registrazione delle  interruzioni  e  di
elaborazione  di indicatori  di  continuita' del  servizio che  siano
uniformi e verificabili;
  le esigenze  di uniformita'  e verificabilita'  delle registrazioni
richiedano a loro volta la  determinazione di requisiti che i sistemi
di registrazione delle interruzioni debbano soddisfare;
  per la realizzazione dei sistemi  di registrazione di cui sopra sia
necessario prevedere gradualita' nei tempi di attuazione;
  Ritenuto che, anche in relazione al previsto riordino delle tariffe
del servizio  di distribuzione dell'energia elettrica,  sia opportuno
determinare con successivi  provvedimenti dell'Autorita' le modalita'
di  misurazione individuale,  su  richiesta dei  clienti vincolati  e
idonei,   delle   interruzioni   e    di   altre   variazioni   delle
caratteristiche della  tensione descritte nella norma  tecnica CEI EN
50160, in particolare  dei buchi di tensione,  delle variazioni della
tensione di alimentazione, delle tensioni armoniche;
                              Delibera:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.1   Il  presente   provvedimento   definisce   gli  obblighi   di
registrazione delle interruzioni e  gli indicatori di continuita' del
servizio di distribuzione dell'energia elettrica, stabilendo norme ai
fini  della  misurazione  della  continuita'  del  servizio  e  della
uniformita' e verificabilita'  della registrazione delle interruzioni
del servizio erogato ai clienti finali.