L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 1 settembre 1999; Premesso che: l'art. 2, comma 12, lettera h) della legge 14 novembre 1995, n. 481, (di seguito: legge n. 481/1995) prevede che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') emani le direttive concernenti la produzione e l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualita' riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla singola prestazione da garantire all'utente; con delibera 31 luglio 1997, n. 81/97 (di seguito: delibera n. 81/97) l'Autorita' ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti di cui all'art. 2, comma 12, lettere g) e h) della legge n. 481/1995, in tema di qualita' del servizio dell'energia elettrica; Visti: la legge n. 481/1995, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'; la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica; l'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante riordino e potenziamento di meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti: il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1995, recante lo schema generale di riferimento della Carta dei servizi del settore elettrico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 223 del 23 settembre 1995; la delibera dell'Autorita' 30 maggio 1997 numero 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante la determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario, n. 123 del 30 giugno 1999; Visto il documento dell'Autorita' "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato" approvato in data 4 agosto 1999; Considerato che: la norma tecnica del Comitato elettrotecnico italiano CEI EN 50160, prima edizione, maggio 1995 (di seguito: norma tecnica CEI EN 50160), avente per oggetto le caratteristiche della tensione fornita dalle reti pubbliche di distribuzione dell'energia elettrica, include tra le variazioni di tali caratteristiche le interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica; dalle indagini svolte dall'Autorita' risulta che le metodologie in uso presso i soggetti esercenti il servizio di distribuzione dell'energia elettrica per la rilevazione delle interruzioni del servizio e per l'elaborazione di indicatori di continuita' sono in generale incomplete e tra di loro non direttamente confrontabili; Considerati gli esiti del procedimento avviato con la delibera n. 81/97; Considerato che nell'ambito del medesimo procedimento e' stata segnalata l'esigenza di regolamentare la misurazione individuale di caratteristiche della tensione previste dalla norma tecnica CEI EN 50160 anche diverse dalle interruzioni, tramite appositi strumenti registratori da installare, su richiesta degli utenti interessati, sul punto di consegna dell'energia elettrica; Ritenuto che: tra le variazioni delle caratteristiche della tensione previste dalla norma tecnica CEI EN 50160, le interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica abbiano rilievo da un lato per i disagi e i possibili danni arrecati agli utenti, dall'altro per l'entita' degli investimenti occorrenti al fine di ridurre il numero e la durata delle medesime interruzioni; l'uniformita' e la completezza delle modalita' di misura degli effetti e delle cause delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica siano condizioni necessarie sia ai fini del riconoscimento dei recuperi di qualita' del servizio rispetto a standard prefissati, sia ai fini dell'introduzione di indennizzi automatici corrisposti agli utenti in caso di mancato rispetto di livelli minimi di continuita' nell'erogazione del servizio; sia opportuno definire obblighi di registrazione delle interruzioni del servizio di distribuzione dell'energia elettrica e indicatori di continuita' del servizio validi per tutti i soggetti esercenti, determinando modalita' di registrazione delle interruzioni e di elaborazione di indicatori di continuita' del servizio che siano uniformi e verificabili; le esigenze di uniformita' e verificabilita' delle registrazioni richiedano a loro volta la determinazione di requisiti che i sistemi di registrazione delle interruzioni debbano soddisfare; per la realizzazione dei sistemi di registrazione di cui sopra sia necessario prevedere gradualita' nei tempi di attuazione; Ritenuto che, anche in relazione al previsto riordino delle tariffe del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, sia opportuno determinare con successivi provvedimenti dell'Autorita' le modalita' di misurazione individuale, su richiesta dei clienti vincolati e idonei, delle interruzioni e di altre variazioni delle caratteristiche della tensione descritte nella norma tecnica CEI EN 50160, in particolare dei buchi di tensione, delle variazioni della tensione di alimentazione, delle tensioni armoniche; Delibera: Art. 1. O g g e t t o 1.1 Il presente provvedimento definisce gli obblighi di registrazione delle interruzioni e gli indicatori di continuita' del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, stabilendo norme ai fini della misurazione della continuita' del servizio e della uniformita' e verificabilita' della registrazione delle interruzioni del servizio erogato ai clienti finali.