IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art. 2,  del decreto  del Presidente  della Repubblica  30
marzo 1968, n. 626, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
  Vista   la  delibera   del   Comitato   interministeriale  per   la
programmazione economica (CIPE) del 13 aprile 1994;
  Visto  il  decreto del  Ministro  dell'industria,  del commercio  e
dell'artigianato 7 maggio 1994, con  il quale vengono disciplinate le
modalita' di  pubblicazione, presso  i punti vendita  carburanti, dei
prezzi consigliati;
  Considerata la necessita' di  tenere sotto costante osservazione la
dinamica di formazione  dei prezzi dei prodotti  petroliferi anche al
fine di  rendere chiaro e  trasparente, per i consumatori,  il prezzo
dei prodotti petroliferi  per uso di autotrazione  esitati presso gli
impianti di distribuzione dei carburanti;
  Ritenuto di dover modificare le precedenti modalita' di pubblicita'
dei prezzi dei  prodotti petroliferi per uso  di autotrazione venduti
presso gli impianti di distribuzione dei carburanti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I prezzi  dei  prodotti petroliferi  per  uso di  autotrazione,
esposti   e  pubblicizzati   presso   gli   impianti  automatici   di
distribuzione  dei carburanti,  devono  essere esclusivamente  quelli
effettivamente praticati ai consumatori.
  2. Al fine  di garantire la trasparenza dei prezzi  di ogni singolo
prodotto nei  confronti dei consumatori  finali, e' fatto  obbligo di
esporre  in  modo  visibile   dalla  carreggiata  stradale  i  prezzi
praticati al consumo.
  3. Fino  all'installazione di  idonei cartelli o  tabelle indicanti
tali  prezzi   e  comunque   entro  trenta   giorni  dalla   data  di
pubblicazione  del presente  decreto nella  Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana, l'obbligo di cui al comma precedente puo' essere
soddisfatto mediante affissione di apposito avviso, in luogo visibile
ed accessibile al pubblico.
  4. L'art. 3 del decreto  del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 7 maggio 1994, e' soppresso.
  5. Rimangono invariate le altre  disposizioni di cui al decreto del
Ministro dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato  7 maggio
1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 30 settembre 1999
                                                 Il Ministro: Bersani