IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art. 6  della legge  30  aprile 1962,  n. 283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 3 agosto 1968, n.
1255, concernente il regolamentorelativo  ai fitofarmaci e ai presidi
delle derrate alimentari immagazzinate;
  Visto  il decreto  del Presidente  della Repubblica  del 24  maggio
1998,  n.  223,  concernente   la  classificazione,  l'imballaggio  e
l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari);
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  194, di attuazione
della direttiva n.  91/414/CEE ed in particolare l'art. 6,  commi 1 e
7, lettera b) e l'art. 23, commi 1 e 2;
  Vista  la decisione  della Commissione  delle Comunitaeuropee  n. C
(98)  912  del 7  aprile  1998  relativa  alla non  iscrizione  della
sostanza attiva  Dinoterb nell'allegato I della  direttiva 91/414/CEE
ed   alla  revocadelle   autorizzazioni   di  prodotti   fitosanitari
contenenti tale sostanza attiva;
  Considerato  che, allo  stato attuale,  non sono  in commercio,  in
Italia, prodotti fitosanitari contenenti il prodotto Dinoterb;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. La sostanza  attiva Dinoterb non e' inserita  nell'allegato I al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
  2.  Non sono  rilasciate  autorizzazioni  di prodotti  fitosanitari
contenenti Dinoterb, ne' sono  concesse o rinnovate autorizzazioni ai
prodotti fitosanitari contenenti il prodotto medesimo.
  Il  presente   decreto  entra  in   vigore  alla  data   della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 30 settembre 1999
                                                   Il Ministro: Bindi