IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamentorelativo ai fitofarmaci e ai presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 maggio 1998, n. 223, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE ed in particolare l'art. 6, commi 1 e 7, lettera b) e l'art. 23, commi 1 e 2; Vista la decisione della Commissione delle Comunitaeuropee n. C (98) 912 del 7 aprile 1998 relativa alla non iscrizione della sostanza attiva Dinoterb nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE ed alla revocadelle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva; Considerato che, allo stato attuale, non sono in commercio, in Italia, prodotti fitosanitari contenenti il prodotto Dinoterb; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva Dinoterb non e' inserita nell'allegato I al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 2. Non sono rilasciate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti Dinoterb, ne' sono concesse o rinnovate autorizzazioni ai prodotti fitosanitari contenenti il prodotto medesimo. Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 settembre 1999 Il Ministro: Bindi