IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  legge  30  giugno  1998,  n. 208,  che,  per  assicurare  la
prosecuzione degli interventi di cui  all'art. 1 del decreto-legge 25
marzo 1997,  n. 67, convertito  dalla legge  23 maggio 1997,  n. 135,
autorizza la spesa complessiva di  12.200 miliardi di lire (6.300,774
milioni  di  euro) per  il  periodo  1999-2004, specificando  che  le
predette risorse affluiscono al fondo di cui al decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96, e demandando a questo Comitato  il riparto delle
risorse stesse, sentite le  indicazioni di priorita' della Conferenza
permanente per  i rapporti  tra lo  Stato, le  Regioni e  le Province
autonome di Trento e Bolzano;
  Vista la legge  23 dicembre 1998, n. 449  (legge finanziaria 1999),
che,  nel  rifinanziare la  predetta  leggen.  208/1998, prevede,  in
tabella C, autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di
lire (5.732,672 milioni di euro), finalizzati alla prosecuzione degli
interventi nelle aree depresse;
  Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/98 (pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n.  195 del  22  agosto 1998;  errata corrige  in
Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1998), con la quale questo
Comitato - sulla  base delle indicazioni di priorita' di  cui sopra -
ha proceduto  al riparto delle  risorse di  cui all'art. 1,  comma 1,
della  citata legge  n.  208/1998,  riservando complessivamente  alla
realizzazione di  interventi infrastrutturali 4.500 miliardi  di lire
(2.324,056  milioni di  euro), dei  quali 1.000  (516,457 milioni  di
euro) assegnati al Ministero dei  lavori pubblici per la prosecuzione
dei   lavori  di   riqualificazione  dell'autostrada   Salerno-Reggio
Calabria e 3.500  (1.807,599 milioni di euro)  attribuiti alle intese
istituzionali di  programma di cui al  punto 1 della delibera  del 21
marzo 1997, n. 29 (pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8
maggio  1997; errata  corrige in  Gazzetta  Ufficiale n.  114 del  19
maggio 1997);
  Visto il decreto  del 20 ottobre 1998 con il  quale il Ministro del
tesoro, del  bilancio e  della programmazione economica  ha proceduto
alla nomina  dei componenti del Comitato  di coordinamento, istituito
al  punto 5.1.  della richiamata  delibera  del 9  luglio 1998  quale
struttura  di collegamento  tra  le amministrazioni  centrali con  il
compito di procedere all'individuazione delle  opere e degli studi di
fattibilita'  da finanziare  a  carico delle  risorse destinate  alle
infrastrutture dalla  delibera stessa, e  visti i decreti in  data 16
febbraio 1999  e 22  luglio 1999  con i quali  il citato  Ministro ha
proceduto alla sostituzione di alcuni componenti del Comitato;
  Visti gli schemi licenziati dal predetto Comitato nell'ottobre 1998
per la ripartizione  delle risorse di cui sopra, schemi  nei quali si
prevede  di assegnare  agli studi  di fattibilita'  la quota  massima
consentita del  3% e che riportano,  nell'ambito delle disponibilita'
complessive riservate da questo Comitato  alle diverse aree del Paese
e per  ciascuna delle due  tipologie considerate, il riparto  su base
regionale del 70% delle risorse;
  Visti  i  criteri  adottati  per  il riparto  di  cui  sopra  e  le
considerazioni svolte in  ordine ad alcuni dei  parametri indicati da
questo  Comitato, nonche'  i contenuti  delle raccomandazioni  di cui
agli schemi predetti;
  Considerato che  per le due categorie  di completamenti individuate
come  prioritarie nella  menzionata  delibera del  9  luglio 1998  il
Comitato ha definito due distinte procedure, demandando, per le opere
commissariate ex  art. 13 della  legge n. 135/1997, al  Ministero dei
lavori pubblici  la formulazione delle proposte  di finanziamento, da
effettuare previa verifica con le Regioni interessate e sulla base di
elementi atti  a dimostrare  la cantierabilita' e  l'attualita' delle
opere stesse;
  Considerato  che  per  gli   altri  completamenti  le  proposte  di
finanziamento,   provenienti   direttamente   dalle   amministrazioni
regionali e statali,  dovevano essere ordinate da  apposito gruppo in
una graduatoria di  merito, alla stregua dei  criteri specificati nei
richiamati "schemi di riparto", e  concorrere, per la parte eccedente
la quota preripartita, al residuo 30% delle risorse disponibili;
  Considerato che per  le opere commissariate ex art.  13 della legge
n.  135/1997 e'  stato previsto  il requisito  della cantierabilita',
inteso quale possibilita' di attivare i cantieri entro sei mesi dalla
decisione di  finanziamento, mentre  per gli altri  completamenti gli
schemi   di  riparto   prevedono,   entro   il  termine   suindicato,
l'attivazione  delle  procedure  per  l'individuazione  del  soggetto
esecutore  e, nel  caso  di progetti  "integrati", la  disponibilita'
della progettazione definitiva;
  Vista la nota n.  521 del 13 aprile 1999 con  la quale il Ministero
dei lavori  pubblici ha trasmesso l'elenco  delle opere commissariate
da finanziare a carico delle suddette risorse;
  Vista la delibera in data 21  aprile 1999, n. 52/99 (pubblicata nel
supplemento ordinario  n. 133 alla  Gazzetta Ufficiale n. 165  del 16
luglio  1999), con  la quale  questo  Comitato ha  ripartito su  base
territoriale  tra  le  regioni   meridionali  l'importo  di  2.914,58
miliardi  di   lire  (1.505,255  milioni   di  euro)  per   opere  di
completamento, riservando  i residui  85,42 miliardi di  lire (44,116
milioni di  euro) al  cofinanziamento di  una quota  pari al  50% del
costo   di   studi   di    fattibilita'   di   rilevanti   iniziative
infrastrutturali  di  particolare  interesse per  le  amministrazioni
locali e di settore;
  Vista la  delibera in data 30  giugno 1999, n. 106/99,  in corso di
registrazione,  con la  quale  questo Comitato  ha  ripartito tra  le
regioni  meridionali l'importo  di  86,928 miliardi  di lire  (44,895
milioni di euro), destinato al cofinanziamento del 50% degli studi di
fattibilita', dei  quali 85,42  miliardi di  lire (44,116  milioni di
euro) gia'  riservati allo scopo  con la  citata delibera n.  52/99 e
1.508 miliardi di lire (778,817  milioni di euro) imputati alla quota
di 3.500 miliardi di lire  (1.807,599 milioni di euro) assegnati alle
infrastrutture  (ricomprese nelle  intese)  con delibera  in data  22
gennaio 1999, n. 4/99;
  Vista la nota n. 3520 del 22  luglio 1999 con la quale il Ministero
dei   lavori   pubblici   comunica  che   dall'elenco   delle   opere
commissariate  deve ritenersi  espunto  un  intervento, che  figurava
localizzato precedentemente  in area non  in obiettivo, si  che quale
opera commissariata proposta per  il finanziamento per il Centro-Nord
figura soltanto il completamento  della caserma dei Carabinieri Prato
Drava-Bolzano;
  Vista la relazione in data 23  luglio 1999 con la quale il Comitato
di  coordinamento ha  trasmesso  l'elenco dei  completamenti e  degli
studi di fattibilita' per interventi infrastrutturali da cofinanziare
nelle  regioni  del  Centro-Nord,  confermando  nel  contempo  alcune
raccomandazioni  mirate al  pieno  conseguimento  degli obiettivi  da
perseguire  e gia'  condivise  da questo  Comitato  in occasione  dei
riparti per le regioni meridionali;
  Considerato  che  in sede  di  riunione  preliminare alla  presente
seduta  e' stata  valutata  positivamente la  proposta formulata  dal
Comitato  di  coordinamento  ed   in  particolare  si  e'  concordato
sull'ipotesi  di estendere  la  procedura gia'  adottata  in sede  di
riparto dei  finanziamenti riservati al Mezzogiorno,  accollando alla
quota  "premiale" del  30% la  differenza nell'ipotesi  che il  costo
dell'ultimo  intervento   finanziabile  con  la   quota  preripartita
travalichi la disponibilita'  residua e privilegiando in  tal caso, a
parita' di punteggio, l'intervento  determinante il minor scostamento
rispetto alla quota preripartita;
  Preso atto che  il comune di Trieste si e'  impegnato ad assicurare
il  finanziamento  dell'ultimo  intervento di  completamento  incluso
nella  "quota  premiale" per  la  parte  eccedente la  disponibilita'
residua;
  Preso atto  che per le  province autonome  di Trento e  Bolzano non
risultano presentate proposte  di studi di fattibilita',  anche se le
medesime  province, a  seguito dell'adozione  della procedura  di cui
sopra, vengono  a fruire per  i completamenti di risorse  superiori a
quelle  complessivamente preripartite  per completamenti  e studi  di
fattibilita'   nei  citati   schemi,  licenziati   dal  Comitato   di
coordinamento, e fermo restando  che eventuali forme di compensazione
potranno  essere  previste tra  l'altro  in  occasione di  successivi
riparti di risorse destinate alle aree depresse;
  Preso  atto che  per  la regione  Lombardia  sono state  presentate
proposte per studi di fattibilita' di ammontare inferiore all'importo
attribuito  in sede  di preriparto  nei  menzionati schemi  e che  la
regione stessa  versa nella  medesima situazione sopra  illustrata si
che sono  proponibili considerazioni  analoghe in ordine  a possibili
forme di compensazione;
  Ritenuto  di  condividere  la  procedura seguita  dal  Comitato  di
coordinamento  che appare  coerente  con la  linea evolutiva  seguita
soprattutto nel periodo  piu' recente da questo Comitato  ed intesa a
stimolare  concrete  forme  di  concertazione tra  Stato  e  Regioni,
nonche' a "premiare"  la qualita' ed a sollecitare  cosi' un processo
di effettiva crescita delle aree depresse;
  Ritenuto altresi'  di confermare le  norme in tema  di sostituzione
degli  interventi di  completamento  e degli  studi  che non  vengano
avviati nei tempi previsti;
  Ritenuto,  nell'occasione, di  concordare  su  alcune richieste  di
modifica della  delibera n.  52/99 avanzate,  nel corso  della seduta
tenuta dalla Commissione infrastrutture il 4 agosto 1999, soprattutto
dal  Ministero dell'universita'  e  della ricerca  scientifica e  del
Ministero dei beni culturali,  che hanno rappresentato la difficolta'
di  rispettare  i  termini  stabiliti  per  la  pianificazione  degli
interventi  e   per  l'aggiudicazione  dei  lavori   riferibili  alla
competenza 1999, a causa della ritardata pubblicazione della delibera
stessa avvenuta il 16 luglio 1999,  e che hanno proposto di procedere
al definanziamento,  per i completamenti di  opere non commissariate,
soltanto nel caso in cui non venga rispettato il termine indicato per
l'appalto dei lavori in detta pianificazione;
                              Delibera:
A - Riparto 500 mld. riservati al Centro-Nord.
  I - Quota riservata a Marche ed Umbria.
  La quota di 150 miliardi di lire (77,469 milioni di euro) assegnata
alle regioni  Marche ed  Umbria con  la delibera n.  70/98 in  data 9
luglio  1998 viene  attribuita  in  ragione di  60  miliardi di  lire
(30,987 milioni  di euro)  alla regione  Marche ed  in ragione  di 90
miliardi di lire (46,481 milioni di euro) alla regione Umbria.
  Gli importi  di cui sopra sono  imputati per 29,8 miliardi  di lire
(15,390 milioni di euro) sulla  competenza 1998, per 45,2 miliardi di
lire (23,344 milioni di euro) sulla  competenza 1999 e per il residuo
importo  di  75 miliardi  di  lire  (38,734  milioni di  euro)  sulla
competenza  2000.  Nell'ambito  dei  suddetti  ammontari  a  ciascuna
Regione  e'   riservata,  per   le  singole  annualita',   una  quota
percentualmente  corrispondente   a  quella   assegnata  sull'importo
complessivo di 150 miliardi di lire (77,469 milioni di euro).
  Le risorse di cui  trattasi saranno trasferite alle amministrazioni
centrali  ed   alla  Regione   interessata,  secondo   le  rispettive
competenze,  in quote  correlate all'ammontare  delle iniziative  che
vengono  progressivamente  individuate  negli  accordi  di  programma
quadro attuativi delle intese istituzionali di programma.
  Le disposizioni  previste per le  altre regioni del  Centro-Nord ai
punti 2.5 e 2.7 sono  riferite anche agli interventi infrastrutturali
relativi alle regioni Marche ed Umbria, come sopra individuati.
  II - Quota attribuita alle altre regioni del Centro-Nord.
  1. Finalizzazione della quota.
  L'importo  di  350 miliardi  di  lire  (180,760 milioni  di  euro),
destinato alle intese istituzionali di programma per le altre regioni
del   Centro-Nord  ai   fini   della   realizzazione  di   interventi
infrastrutturali ai sensi del punto 2.2.1  della delibera n. 70 del 9
luglio  1998, e'  attribuito in  ragione  di 339,5  miliardi di  lire
(175,337 milioni di euro) ad opere di completamento, mentre i residui
10,5  miliardi di  lire (5.423  milioni  di euro)  sono riservati  al
cofinanziamento  di una  quota  pari al  50% del  costo  di studi  di
fattibilita' di rilevanti  iniziative infrastrutturali di particolare
interesse per le amministrazioni locali e di settore.
  2. Opere di completamento.
  2.1 Riparto territoriale delle risorse.
  L'importo  di 339,5  miliardi  di lire  (175,337  milioni di  euro)
attribuito alle  opere di completamento  e' ripartito tra  le regioni
come dalla unita tabella A  che forma parte integrante della presente
delibera.
  L'elenco delle opere da finanziare con le quote cosi' attribuite e'
riportato nell'allegato l alla presente delibera.
  2.2 Messa a disposizione delle risorse.
  L'importo di cui al precedente  punto 2.1 viene imputato in ragione
di 62,409 miliardi di lire  (32,232 milioni di euro) sulla competenza
1999,  di 78,585  miliardi di  lire  (40,586 milioni  di euro)  sulla
competenza 2000, di 52,236 miliardi  di lire (26,978 milioni di euro)
sulla competenza 2001, di 146,270 miliardi di lire (75,542 milioni di
euro) sulla competenza 2002.
  Le risorse  saranno attribuite,  secondo le  rispettive competenze,
alle amministrazioni interessate in modo  tale da garantire, in linea
di massima  e salvo che  per importi  globali di limitata  entita', a
ciascuna amministrazione, in termini  di competenza, per ognuna delle
annualita' del quadriennio  un importo percentualmente corrispondente
a   quello   assegnato    all'amministrazione   stessa   sull'importo
complessivo di cui al richiamato punto 2.1.
  Il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione
economica provvedera' alle conseguenti variazioni di bilancio.
  Le risorse cosi' assegnate  potranno essere impegnate integralmente
sin dall'inizio.
  2.3 Pianificazione degli interventi ed erogazioni.
  2.3.1  Nell'ambito  delle   risorse  assegnate  le  amministrazioni
procedono alla  pianificazione temporale  degli interventi  ammessi a
finanziamento,  emanando  al  riguardo apposito  provvedimento  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera e/o
dando diretta comunicazione ai soggetti realizzatori.
  La pianificazione  verra' calibrata in  modo tale che al  30 giugno
2000  risultino  aggiudicati  lavori  in misura  tale  che  il  costo
complessivo  degli  interventi  da   avviare  sia  pari  quanto  meno
all'importo complessivo  riservato all'amministrazione in  termini di
competenza per  l'anno 1999. La pianificazione  dovra' assicurare che
al  30  settembre  di  ciascun anno  risultino  aperti  cantieri  per
interventi  che, anche  tenendo  conto delle  scadenze relative  agli
impegni assunti per  l'anno medesimo in relazione  ad iniziative gia'
avviate,  comportino   impegni  pari  almeno   all'importo  assegnato
all'amministrazione interessata  in termini di competenza  per l'anno
considerato.
  Il   provvedimento  di   pianificazione   verra'  comunicato   alla
segreteria di questo Comitato.
  2.3.2  Entro   sessanta  giorni  dall'aggiudicazione   deve  essere
effettuata la consegna dei lavori, a pena di revoca del finanziamento
che sara' disposta a cura dell'amministrazione interessata.
  2.3.3  Per il  trasferimento  delle risorse  ai soggetti  attuatori
valgono  disposizioni analoghe  a quelle  previste al  punto 3  della
delibera  n.  42/98 del  6  maggio  1998 (pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 159  del 10  luglio  1998; errata  corrige in  Gazzetta
Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998), ed in particolare le seguenti.
  2.3.3.1  Nella fattispecie  del trasferimento  a enti  pubblici, il
soggetto   attuatore   comunica   il  quadro   economico   definitivo
dell'intervento   all'amministrazione  competente,   che  ridetermina
conseguentemente la misura del finanziamento assegnato all'intervento
stesso ed  assume il  relativo impegno  definitivo tenendo  conto del
suddetto  quadro economico,  al  netto  di eventuali  cofinanziamenti
previsti.
  Entro   trenta   giorni   dalla    comunicazione   di   cui   sopra
l'amministrazione centrale competente  trasferisce all'ente attuatore
un'anticipazione commisurata  alle effettive disponibilita'  di cassa
dell'amministrazione stessa  ed al costo  definitivo dell'intervento.
Detta  anticipazione  non potra'  comunque  essere  superiore al  20%
dell'impegno definitivo, come sopra assunto.
  Le  risorse ulteriori  saranno trasferite,  eventualmente in  ratei
successivi, sulla  base di stati di  avanzamento comunicati dall'ente
attuatore evidenzianti  l'utilizzo di almeno l'80%  del trasferimento
precedente. Il  saldo del  residuo avverra' ad  avvenuta approvazione
del  collaudo   finale  o   all'approvazione  della   chiusura  della
convenzione.
  2.3.3.2  Le indicazioni  di cui  sopra, eccezion  fatta per  quelle
relative all'anticipazione, si applicano nel caso di appalto diretto:
l'amministrazione   quindi  ridetermina   come   sopra  indicato   il
finanziamento   assegnato  all'iniziativa   sulla  base   del  quadro
economico  definitivo  conseguente  all'aggiudicazione, al  netto  di
eventuali   cofinanziamenti.   Procede    alla   corresponsione   dei
corrispettivi stabiliti sulla base di comprovati stati di avanzamento
ed eroga il saldo ad avvenuta approvazione del collaudo finale.
  2.4 Utilizzo economie.
  Le economie che si realizzino  a seguito della rideterminazione del
quadro  economico   di  cui   al  punto  2.3.3   saranno  accantonate
dall'amministrazione competente  in una percentuale non  eccedente il
7%  dell'importo aggiudicato  e  potranno  essere utilizzate,  previa
autorizzazione dell'amministrazione stessa, nei  casi di cui al punto
2.3.1.1 per  le finalita'  e con  i criteri  previsti dalla  legge 11
febbraio  1994,  n.  109,  e successive  modifiche  ed  integrazioni:
potranno in  particolare essere utilizzate  per le varianti  in corso
d'opera concernenti l'intervento considerato  e per gli aggiornamenti
del prezzo dell'intervento medesimo nei  casi e nei limiti stabiliti,
rispettivamente,  dall'art. 25  e  dall'art. 26  della citata  legge,
nonche' per i lavori suppletivi e/o  i nuovi progetti di cui all'art.
20 della legge 30 dicembre 1991,  n. 412, come sostituito dall'art. 8
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  Gli   importi  conseguenti   alla  suddetta   rideterminazione  del
finanziamento  originariamente  assegnato  all'intervento,  al  netto
dell'accantonamento  di  cui al  comma  precedente,  e gli  ulteriori
importi che risultino comunque disponibili anche a seguito di revoche
in   corso  d'opera,   di  economie   realizzate  nelle   varie  fasi
procedimentali  e dell'inutilizzo,  totale o  parziale, del  suddetto
accantonamento  sono  destinate  dall'amministrazione  competente  al
finanziamento  di  ulteriori  interventi  riconducibili  al  medesimo
settore  infrastrutturale  nel  quale  le  economie  stesse  si  sono
realizzate. Le  amministrazioni centrali osservano anche,  per quanto
possibile,  il   vincolo  della   destinazione  alla   medesima  area
regionale:  in  presenza  di   stipula  di  intesa  istituzionale  di
programma  le   disponibilita'  di  cui  trattasi   vengono  comunque
finalizzate nel quadro dell'intesa.
  Le amministrazioni interessate provvedono a comunicare le modalita'
di  utilizzo delle  disponibilita'  in questione  alla Segreteria  di
questo Comitato.
  2.5 Verifiche.
  L'unita' di verifica degli  investimenti pubblici del Ministero del
tesoro, del  bilancio e  della programmazione economica  svolgera' le
attivita'  di competenza,  riferendo  sulle  eventuali situazioni  di
criticita' realizzativa  al fine di consentire  l'immediata rimozione
degli ostacoli e di fornire un quadro di conoscenze da utilizzare per
future assegnazioni o riallocazioni finanziarie.
  2.6  Misure di  accelerazione  e di  definizione  di situazioni  di
criticita' realizzativa.
  2.6.1  Nel caso  di  interventi  a suo  tempo  non sottoposti  alla
valutazione di impatto ambientale e  per i quali tale valutazione sia
prevista    dalla   legislazione    sopravvenuta,   l'amministrazione
competente  dovra'   curare  che  entro   tre  mesi  dalla   data  di
pubblicazione  della  presente  delibera sia  completata  la  stesura
definitiva dello studio di impatto ambientale.
  Per  gli   interventi  sottoposti   alla  valutazione   di  impatto
ambientale   nazionale  il   Ministero  dell'ambiente   s'impegna  ad
accelerare al  massimo l'istruttoria  di propria  competenza fornendo
anche,  a  richiesta,  assistenza  ai soggetti  interessati  sia  per
agevolare  la  redazione dello  studio  di  cui  sopra, sia  per  una
verifica preliminare sulla completezza della documentazione.
  Per gli  interventi sottoposti a valutazione  di impatto ambientale
regionale  la citata  amministrazione si  potra' avvalere  dei poteri
sostitutivi nei confronti delle Regioni che non hanno ancora recepito
l'atto  di  indirizzo  e  di  coordinamento di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996.
  2.6.2  Dal  momento della  stipula  delle  intese istituzionali  di
programma  si  applicano  agli  interventi  previsti  dalla  presente
delibera le procedure di cui all'art.  2, comma 203, lettera c) della
legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  A  tal  fine il  Comitato  istituzionale  di gestione  promuove  le
opportune iniziative.
  2.6.3   In  presenza   di  eventuali   situazioni  di   criticita',
evidenziate  anche a  seguito dell'attivita'  di verifica  di cui  al
precedente  punto  2.5,  le amministrazioni  comunque  coinvolte  nel
procedimento adotteranno  tutte le misure possibili  per pervenire ad
una rapida rimozione degli ostacoli rilevati.
  2.6.4  Per l'intervento  di completamento  dell'opera commissariata
nel  territorio  della  provincia  autonoma di  Bolzano,  valgono  le
disposizioni di  cui ai  punti 6.4  e 6.6  della propria  delibera n.
52/99 in data 21 aprile 1999.
  2.6.5 Per  quanto attiene  agli altri interventi  di completamento,
non   inclusi   negli   elenchi   delle   opere   commissariate,   il
definanziamento  avra' luogo  nel caso  in cui  i lavori  relativi ad
interventi   da  finanziare   sulla  competenza   1999  non   vengano
aggiudicati entro  il 30 giugno  2000 o non vengano  consegnati entro
sessanta  giorni   dall'aggiudicazione,  mentre,  per   gli  analoghi
interventi  finanziati sulla  competenza  degli  anni successivi,  il
definanziamento avra'  luogo se  i lavori  non sono  consegnati entro
sessanta  giorni dall'aggiudicazione  o  se  l'opera considerata  non
risulta   comunque  riavviata   entro  il   termine  indicato   nella
pianificazione predisposta  dall'amministrazione competente  ai sensi
del precedente punto  2.3. Per i progetti  "integrati", come definiti
dagli schemi di  riparto, entro sei mesi dalla  data di pubblicazione
della   presente  delibera   deve   essere   disponibile  almeno   la
progettazione definitiva.
  In  caso di  definanziamento si  procede alla  sostituzione con  il
primo  degli interventi  non finanziati  inclusi -  rispettivamente -
nella  graduatoria  regionale o  in  quella  generale a  seconda  che
l'intervento  definanziato gravi  sulla  quota  preripartita o  sulla
quota  premiale, fino  ad  esaurimento delle  risorse liberate  dagli
eventuali definanziamenti;  se l'intervento promosso  in sostituzione
e' di  costo superiore  all'importo del finanziamento  gia' accordato
all'intervento   ora   definanziato,   l'amministrazione   competente
provvedera'   ad  assicurare   la  copertura   dell'importo  residuo,
altrimenti  si procedera'  all'ulteriore  utilizzo della  graduatoria
sino   al  reperimento   di   un  intervento   per   il  quale   tale
cofinanziamento venga garantito o che  abbia un costo compatibile con
la disponibilita'.
  Stesse disposizioni si applicano nel caso di interventi per i quali
lo studio di impatto ambientale, previsto dalla legislazione vigente,
non venga completato entro il termine di cui al punto 2.6.1.
  2.7 Relazioni.
  Le amministrazioni centrali e  regionali competenti provvederanno a
riferire, con periodicita' semestrale,  a questo Comitato sullo stato
di  attuazione  dei  singoli  interventi  finanziati  della  presente
delibera in  modo da fornire  un quadro organico delle  iniziative in
atto  e dei  riflessi  di ordine  occupazionale, formulando  altresi'
eventuali proposte per l'adozione di  ulteriori direttive da parte di
questo  Comitato. Le  relazioni  di cui  sopra  saranno corredate  da
apposita  scheda  compilata  ai  fini  del  monitoraggio  finanziario
secondo un modello  che verra' predisposto dal  Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica.
   3. Studi di fattibilita'.
  3.1 L'importo di  10,5 miliardi di lire (5,423 milioni  di euro) e'
ripartito tra le  regioni del Centro-Nord come  dall'unita tabella B,
che forma  parte integrante  della presente delibera.  L'elenco degli
studi  di fattibilita'  da cofinanziare  al  50% con  le quote  cosi'
attribuite e' riportato nell'allegato 2 alla presente delibera.
  3.2  L'importo di  cui  al punto  precedente  viene imputato  sulla
competenza 1999 e sara' attribuito, secondo le rispettive competenze,
alle singole amministrazioni proponenti.
  Il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio  e  della  programmazione
economica provvedera' alle conseguenti variazioni di bilancio.
  3.3 Le amministrazioni proponenti trasmetteranno alla segreteria di
questo  Comitato,  entro  dieci   giorni  dalla  pubblicazione  della
presente delibera,  per ogni studio  di fattibilita' un  atto formale
(decreto,  delibera   o  atto   equivalente,  secondo   i  rispettivi
ordinamenti)   adottato   dal   soggetto  destinatario   finale   del
finanziamento e  da cui  risulti l'impegno a  finanziare la  quota di
propria competenza (residuo 50%)  a valere sull'esercizio finanziario
in  corso o  su quello  successivo, indicando  la relativa  copertura
finanziaria e  certificando altresi' l'inesistenza di  altre forme di
finanziamento  per  lo stesso  studio  oltre  a  quelle di  cui  alla
presente   delibera.  In   mancanza  del   provvedimento  e/o   della
certificazione  di  cui  sopra,   lo  studio  verra'  definanziato  e
l'importo  relativo  sara'  riprogrammato  nell'ambito  delle  intese
istituzionali di  programma, con destinazione prioritaria  a studi di
fattibilita'  relativi al  medesimo settore  infrastrutturale. Se  lo
studio riguarda Regioni con le quali  non e' stata stipulata o non e'
in corso di stipula detta intesa, si procedera' alla sostituzione con
il  primo   od  i  primi   degli  studi  non  finanziati   inclusi  -
rispettivamente - nella graduatoria regionale  o in quella generale a
seconda che lo  studio definanziato gravi sulla  quota preripartita o
sulla  quota  premiale fino  ad  esaurimento  delle risorse  liberate
dall'eventuale definanziamento; se lo studio promosso in sostituzione
e' di  costo superiore  all'importo del finanziamento  gia' accordato
allo studio ora definanziato, l'amministrazione competente procedera'
all'ulteriore utilizzo  della graduatoria sino al  reperimento di uno
studio per il quale tale  cofinanziamento venga garantito o che abbia
un costo compatibile con la disponibilita'.
  3.4  Gli   studi  dovranno   rispettare  i  requisiti,   minimi  ed
imprescindibili, stabiliti  nell'allegato C della  presente delibera,
della quale forma parte integrante.  Gli studi saranno ultimati entro
otto mesi  dalla messa  a disposizione  del finanziamento  e, qualora
detto termine  non venga  rispettato, si  procedera' alla  revoca del
finanziamento  e  si  applicheranno disposizioni  analoghe  a  quelle
riportate al punto 3.3. Per gli  studi di importo superiore a 200.000
euro,  per i  quali  e' previsto  il bando  di  gara comunitario,  il
termine e' prolungato a dodici mesi.
  3.5  Gli  studi  di  fattibilita'  finanziati  saranno  certificati
dall'amministrazione destinataria del  finanziamento stesso, positivo
o negativo che sia l'esito dello  studio. Gli studi per i quali venga
certificato l'esito  positivo saranno portati all'esame  del Comitato
di coordinamento,  ai fini dell'eventuale inserimento  delle relative
proposte  di intervento  negli  elenchi delle  opere prioritarie,  da
definire anche nell'ambito delle intese istituzionali di programma.
  B - Modifiche alla delibera n. 52/99 del 21 aprile 1999.
  1. Differimento termini.
  Il  termine  assegnato  alle  amministrazioni al  punto  4.1  della
delibera n. 52/99 del 21  aprile 1999 per la pianificazione temporale
degli interventi ammessi a finanziamento e' differito al 30 settembre
1999.
  Il termine indicato  al punto 4.1 della richiamata  delibera per le
aggiudicazioni dei lavori imputati in pianificazione sulla competenza
1999 e' differito al 30 aprile 2000.
  2. Modifica punto 6.5.
  A parziale modifica  del punto 6.5 della delibera  sopra citata, il
definanziamento degli  interventi di completamento non  inclusi negli
elenchi delle opere commissariate avra' luogo  solo nel caso in cui i
lavori  per  gli  interventi  finanziati sulla  competenza  1999  non
vengano aggiudicati  entro il suddetto  termine del 30 aprile  2000 o
non    vengano    riavviati    nei   sessanta    giorni    successivi
all'aggiudicazione,  mentre, per  gli analoghi  interventi finanziati
sulla  competenza degli  anni  successivi,  il definanziamento  avra'
luogo  se  i lavori  non  vengono  consegnati entro  sessanta  giorni
dall'aggiudicazione  o  se  l'opera considerata  non  venga  comunque
riavviata   entro   il   30  settembre   dell'anno   indicato   nella
pianificazione  dell'amministrazione competente,  fermo restando  che
detta pianificazione  dovra' tenere, tra l'altro,  conto dello stadio
della progettazione  a suo tempo  indicata dal soggetto  proponente e
che ha costituito uno degli  elementi di valutazione per l'ammissione
a finanziamento.
  Resta ferma la disposizione relativa ai progetti "integrati".
   Roma, 6 agosto 1999
                                        Il Presidente delegato: Amato
Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1999
Registro  n. 4  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 226