IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista legge 30 giugno 1998, n. 208, che, per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, autorizza la spesa complessiva di 12.200 miliardi di lire (6.300,774 milioni di euro) per il periodo 1999-2004, specificando che le predette risorse affluiscono al fondo di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e demandando a questo Comitato il riparto delle risorse stesse, sentite le indicazioni di priorita' della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), che, nel rifinanziare la predetta leggen. 208/1998, prevede, in tabella C, autorizzazioni di spesa per complessivi 11.100 miliardi di lire (5.732,672 milioni di euro), finalizzati alla prosecuzione degli interventi nelle aree depresse; Vista la delibera in data 9 luglio 1998, n. 70/98 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 22 agosto 1998; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 209 dell'8 settembre 1998), con la quale questo Comitato - sulla base delle indicazioni di priorita' di cui sopra - ha proceduto al riparto delle risorse di cui all'art. 1, comma 1, della citata legge n. 208/1998, riservando complessivamente alla realizzazione di interventi infrastrutturali 4.500 miliardi di lire (2.324,056 milioni di euro), dei quali 1.000 (516,457 milioni di euro) assegnati al Ministero dei lavori pubblici per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria e 3.500 (1.807,599 milioni di euro) attribuiti alle intese istituzionali di programma di cui al punto 1 della delibera del 21 marzo 1997, n. 29 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1997); Visto il decreto del 20 ottobre 1998 con il quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha proceduto alla nomina dei componenti del Comitato di coordinamento, istituito al punto 5.1. della richiamata delibera del 9 luglio 1998 quale struttura di collegamento tra le amministrazioni centrali con il compito di procedere all'individuazione delle opere e degli studi di fattibilita' da finanziare a carico delle risorse destinate alle infrastrutture dalla delibera stessa, e visti i decreti in data 16 febbraio 1999 e 22 luglio 1999 con i quali il citato Ministro ha proceduto alla sostituzione di alcuni componenti del Comitato; Visti gli schemi licenziati dal predetto Comitato nell'ottobre 1998 per la ripartizione delle risorse di cui sopra, schemi nei quali si prevede di assegnare agli studi di fattibilita' la quota massima consentita del 3% e che riportano, nell'ambito delle disponibilita' complessive riservate da questo Comitato alle diverse aree del Paese e per ciascuna delle due tipologie considerate, il riparto su base regionale del 70% delle risorse; Visti i criteri adottati per il riparto di cui sopra e le considerazioni svolte in ordine ad alcuni dei parametri indicati da questo Comitato, nonche' i contenuti delle raccomandazioni di cui agli schemi predetti; Considerato che per le due categorie di completamenti individuate come prioritarie nella menzionata delibera del 9 luglio 1998 il Comitato ha definito due distinte procedure, demandando, per le opere commissariate ex art. 13 della legge n. 135/1997, al Ministero dei lavori pubblici la formulazione delle proposte di finanziamento, da effettuare previa verifica con le Regioni interessate e sulla base di elementi atti a dimostrare la cantierabilita' e l'attualita' delle opere stesse; Considerato che per gli altri completamenti le proposte di finanziamento, provenienti direttamente dalle amministrazioni regionali e statali, dovevano essere ordinate da apposito gruppo in una graduatoria di merito, alla stregua dei criteri specificati nei richiamati "schemi di riparto", e concorrere, per la parte eccedente la quota preripartita, al residuo 30% delle risorse disponibili; Considerato che per le opere commissariate ex art. 13 della legge n. 135/1997 e' stato previsto il requisito della cantierabilita', inteso quale possibilita' di attivare i cantieri entro sei mesi dalla decisione di finanziamento, mentre per gli altri completamenti gli schemi di riparto prevedono, entro il termine suindicato, l'attivazione delle procedure per l'individuazione del soggetto esecutore e, nel caso di progetti "integrati", la disponibilita' della progettazione definitiva; Vista la nota n. 521 del 13 aprile 1999 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso l'elenco delle opere commissariate da finanziare a carico delle suddette risorse; Vista la delibera in data 21 aprile 1999, n. 52/99 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 133 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 16 luglio 1999), con la quale questo Comitato ha ripartito su base territoriale tra le regioni meridionali l'importo di 2.914,58 miliardi di lire (1.505,255 milioni di euro) per opere di completamento, riservando i residui 85,42 miliardi di lire (44,116 milioni di euro) al cofinanziamento di una quota pari al 50% del costo di studi di fattibilita' di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le amministrazioni locali e di settore; Vista la delibera in data 30 giugno 1999, n. 106/99, in corso di registrazione, con la quale questo Comitato ha ripartito tra le regioni meridionali l'importo di 86,928 miliardi di lire (44,895 milioni di euro), destinato al cofinanziamento del 50% degli studi di fattibilita', dei quali 85,42 miliardi di lire (44,116 milioni di euro) gia' riservati allo scopo con la citata delibera n. 52/99 e 1.508 miliardi di lire (778,817 milioni di euro) imputati alla quota di 3.500 miliardi di lire (1.807,599 milioni di euro) assegnati alle infrastrutture (ricomprese nelle intese) con delibera in data 22 gennaio 1999, n. 4/99; Vista la nota n. 3520 del 22 luglio 1999 con la quale il Ministero dei lavori pubblici comunica che dall'elenco delle opere commissariate deve ritenersi espunto un intervento, che figurava localizzato precedentemente in area non in obiettivo, si che quale opera commissariata proposta per il finanziamento per il Centro-Nord figura soltanto il completamento della caserma dei Carabinieri Prato Drava-Bolzano; Vista la relazione in data 23 luglio 1999 con la quale il Comitato di coordinamento ha trasmesso l'elenco dei completamenti e degli studi di fattibilita' per interventi infrastrutturali da cofinanziare nelle regioni del Centro-Nord, confermando nel contempo alcune raccomandazioni mirate al pieno conseguimento degli obiettivi da perseguire e gia' condivise da questo Comitato in occasione dei riparti per le regioni meridionali; Considerato che in sede di riunione preliminare alla presente seduta e' stata valutata positivamente la proposta formulata dal Comitato di coordinamento ed in particolare si e' concordato sull'ipotesi di estendere la procedura gia' adottata in sede di riparto dei finanziamenti riservati al Mezzogiorno, accollando alla quota "premiale" del 30% la differenza nell'ipotesi che il costo dell'ultimo intervento finanziabile con la quota preripartita travalichi la disponibilita' residua e privilegiando in tal caso, a parita' di punteggio, l'intervento determinante il minor scostamento rispetto alla quota preripartita; Preso atto che il comune di Trieste si e' impegnato ad assicurare il finanziamento dell'ultimo intervento di completamento incluso nella "quota premiale" per la parte eccedente la disponibilita' residua; Preso atto che per le province autonome di Trento e Bolzano non risultano presentate proposte di studi di fattibilita', anche se le medesime province, a seguito dell'adozione della procedura di cui sopra, vengono a fruire per i completamenti di risorse superiori a quelle complessivamente preripartite per completamenti e studi di fattibilita' nei citati schemi, licenziati dal Comitato di coordinamento, e fermo restando che eventuali forme di compensazione potranno essere previste tra l'altro in occasione di successivi riparti di risorse destinate alle aree depresse; Preso atto che per la regione Lombardia sono state presentate proposte per studi di fattibilita' di ammontare inferiore all'importo attribuito in sede di preriparto nei menzionati schemi e che la regione stessa versa nella medesima situazione sopra illustrata si che sono proponibili considerazioni analoghe in ordine a possibili forme di compensazione; Ritenuto di condividere la procedura seguita dal Comitato di coordinamento che appare coerente con la linea evolutiva seguita soprattutto nel periodo piu' recente da questo Comitato ed intesa a stimolare concrete forme di concertazione tra Stato e Regioni, nonche' a "premiare" la qualita' ed a sollecitare cosi' un processo di effettiva crescita delle aree depresse; Ritenuto altresi' di confermare le norme in tema di sostituzione degli interventi di completamento e degli studi che non vengano avviati nei tempi previsti; Ritenuto, nell'occasione, di concordare su alcune richieste di modifica della delibera n. 52/99 avanzate, nel corso della seduta tenuta dalla Commissione infrastrutture il 4 agosto 1999, soprattutto dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e del Ministero dei beni culturali, che hanno rappresentato la difficolta' di rispettare i termini stabiliti per la pianificazione degli interventi e per l'aggiudicazione dei lavori riferibili alla competenza 1999, a causa della ritardata pubblicazione della delibera stessa avvenuta il 16 luglio 1999, e che hanno proposto di procedere al definanziamento, per i completamenti di opere non commissariate, soltanto nel caso in cui non venga rispettato il termine indicato per l'appalto dei lavori in detta pianificazione; Delibera: A - Riparto 500 mld. riservati al Centro-Nord. I - Quota riservata a Marche ed Umbria. La quota di 150 miliardi di lire (77,469 milioni di euro) assegnata alle regioni Marche ed Umbria con la delibera n. 70/98 in data 9 luglio 1998 viene attribuita in ragione di 60 miliardi di lire (30,987 milioni di euro) alla regione Marche ed in ragione di 90 miliardi di lire (46,481 milioni di euro) alla regione Umbria. Gli importi di cui sopra sono imputati per 29,8 miliardi di lire (15,390 milioni di euro) sulla competenza 1998, per 45,2 miliardi di lire (23,344 milioni di euro) sulla competenza 1999 e per il residuo importo di 75 miliardi di lire (38,734 milioni di euro) sulla competenza 2000. Nell'ambito dei suddetti ammontari a ciascuna Regione e' riservata, per le singole annualita', una quota percentualmente corrispondente a quella assegnata sull'importo complessivo di 150 miliardi di lire (77,469 milioni di euro). Le risorse di cui trattasi saranno trasferite alle amministrazioni centrali ed alla Regione interessata, secondo le rispettive competenze, in quote correlate all'ammontare delle iniziative che vengono progressivamente individuate negli accordi di programma quadro attuativi delle intese istituzionali di programma. Le disposizioni previste per le altre regioni del Centro-Nord ai punti 2.5 e 2.7 sono riferite anche agli interventi infrastrutturali relativi alle regioni Marche ed Umbria, come sopra individuati. II - Quota attribuita alle altre regioni del Centro-Nord. 1. Finalizzazione della quota. L'importo di 350 miliardi di lire (180,760 milioni di euro), destinato alle intese istituzionali di programma per le altre regioni del Centro-Nord ai fini della realizzazione di interventi infrastrutturali ai sensi del punto 2.2.1 della delibera n. 70 del 9 luglio 1998, e' attribuito in ragione di 339,5 miliardi di lire (175,337 milioni di euro) ad opere di completamento, mentre i residui 10,5 miliardi di lire (5.423 milioni di euro) sono riservati al cofinanziamento di una quota pari al 50% del costo di studi di fattibilita' di rilevanti iniziative infrastrutturali di particolare interesse per le amministrazioni locali e di settore. 2. Opere di completamento. 2.1 Riparto territoriale delle risorse. L'importo di 339,5 miliardi di lire (175,337 milioni di euro) attribuito alle opere di completamento e' ripartito tra le regioni come dalla unita tabella A che forma parte integrante della presente delibera. L'elenco delle opere da finanziare con le quote cosi' attribuite e' riportato nell'allegato l alla presente delibera. 2.2 Messa a disposizione delle risorse. L'importo di cui al precedente punto 2.1 viene imputato in ragione di 62,409 miliardi di lire (32,232 milioni di euro) sulla competenza 1999, di 78,585 miliardi di lire (40,586 milioni di euro) sulla competenza 2000, di 52,236 miliardi di lire (26,978 milioni di euro) sulla competenza 2001, di 146,270 miliardi di lire (75,542 milioni di euro) sulla competenza 2002. Le risorse saranno attribuite, secondo le rispettive competenze, alle amministrazioni interessate in modo tale da garantire, in linea di massima e salvo che per importi globali di limitata entita', a ciascuna amministrazione, in termini di competenza, per ognuna delle annualita' del quadriennio un importo percentualmente corrispondente a quello assegnato all'amministrazione stessa sull'importo complessivo di cui al richiamato punto 2.1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedera' alle conseguenti variazioni di bilancio. Le risorse cosi' assegnate potranno essere impegnate integralmente sin dall'inizio. 2.3 Pianificazione degli interventi ed erogazioni. 2.3.1 Nell'ambito delle risorse assegnate le amministrazioni procedono alla pianificazione temporale degli interventi ammessi a finanziamento, emanando al riguardo apposito provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera e/o dando diretta comunicazione ai soggetti realizzatori. La pianificazione verra' calibrata in modo tale che al 30 giugno 2000 risultino aggiudicati lavori in misura tale che il costo complessivo degli interventi da avviare sia pari quanto meno all'importo complessivo riservato all'amministrazione in termini di competenza per l'anno 1999. La pianificazione dovra' assicurare che al 30 settembre di ciascun anno risultino aperti cantieri per interventi che, anche tenendo conto delle scadenze relative agli impegni assunti per l'anno medesimo in relazione ad iniziative gia' avviate, comportino impegni pari almeno all'importo assegnato all'amministrazione interessata in termini di competenza per l'anno considerato. Il provvedimento di pianificazione verra' comunicato alla segreteria di questo Comitato. 2.3.2 Entro sessanta giorni dall'aggiudicazione deve essere effettuata la consegna dei lavori, a pena di revoca del finanziamento che sara' disposta a cura dell'amministrazione interessata. 2.3.3 Per il trasferimento delle risorse ai soggetti attuatori valgono disposizioni analoghe a quelle previste al punto 3 della delibera n. 42/98 del 6 maggio 1998 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 1998; errata corrige in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 1998), ed in particolare le seguenti. 2.3.3.1 Nella fattispecie del trasferimento a enti pubblici, il soggetto attuatore comunica il quadro economico definitivo dell'intervento all'amministrazione competente, che ridetermina conseguentemente la misura del finanziamento assegnato all'intervento stesso ed assume il relativo impegno definitivo tenendo conto del suddetto quadro economico, al netto di eventuali cofinanziamenti previsti. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui sopra l'amministrazione centrale competente trasferisce all'ente attuatore un'anticipazione commisurata alle effettive disponibilita' di cassa dell'amministrazione stessa ed al costo definitivo dell'intervento. Detta anticipazione non potra' comunque essere superiore al 20% dell'impegno definitivo, come sopra assunto. Le risorse ulteriori saranno trasferite, eventualmente in ratei successivi, sulla base di stati di avanzamento comunicati dall'ente attuatore evidenzianti l'utilizzo di almeno l'80% del trasferimento precedente. Il saldo del residuo avverra' ad avvenuta approvazione del collaudo finale o all'approvazione della chiusura della convenzione. 2.3.3.2 Le indicazioni di cui sopra, eccezion fatta per quelle relative all'anticipazione, si applicano nel caso di appalto diretto: l'amministrazione quindi ridetermina come sopra indicato il finanziamento assegnato all'iniziativa sulla base del quadro economico definitivo conseguente all'aggiudicazione, al netto di eventuali cofinanziamenti. Procede alla corresponsione dei corrispettivi stabiliti sulla base di comprovati stati di avanzamento ed eroga il saldo ad avvenuta approvazione del collaudo finale. 2.4 Utilizzo economie. Le economie che si realizzino a seguito della rideterminazione del quadro economico di cui al punto 2.3.3 saranno accantonate dall'amministrazione competente in una percentuale non eccedente il 7% dell'importo aggiudicato e potranno essere utilizzate, previa autorizzazione dell'amministrazione stessa, nei casi di cui al punto 2.3.1.1 per le finalita' e con i criteri previsti dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni: potranno in particolare essere utilizzate per le varianti in corso d'opera concernenti l'intervento considerato e per gli aggiornamenti del prezzo dell'intervento medesimo nei casi e nei limiti stabiliti, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 26 della citata legge, nonche' per i lavori suppletivi e/o i nuovi progetti di cui all'art. 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come sostituito dall'art. 8 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Gli importi conseguenti alla suddetta rideterminazione del finanziamento originariamente assegnato all'intervento, al netto dell'accantonamento di cui al comma precedente, e gli ulteriori importi che risultino comunque disponibili anche a seguito di revoche in corso d'opera, di economie realizzate nelle varie fasi procedimentali e dell'inutilizzo, totale o parziale, del suddetto accantonamento sono destinate dall'amministrazione competente al finanziamento di ulteriori interventi riconducibili al medesimo settore infrastrutturale nel quale le economie stesse si sono realizzate. Le amministrazioni centrali osservano anche, per quanto possibile, il vincolo della destinazione alla medesima area regionale: in presenza di stipula di intesa istituzionale di programma le disponibilita' di cui trattasi vengono comunque finalizzate nel quadro dell'intesa. Le amministrazioni interessate provvedono a comunicare le modalita' di utilizzo delle disponibilita' in questione alla Segreteria di questo Comitato. 2.5 Verifiche. L'unita' di verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica svolgera' le attivita' di competenza, riferendo sulle eventuali situazioni di criticita' realizzativa al fine di consentire l'immediata rimozione degli ostacoli e di fornire un quadro di conoscenze da utilizzare per future assegnazioni o riallocazioni finanziarie. 2.6 Misure di accelerazione e di definizione di situazioni di criticita' realizzativa. 2.6.1 Nel caso di interventi a suo tempo non sottoposti alla valutazione di impatto ambientale e per i quali tale valutazione sia prevista dalla legislazione sopravvenuta, l'amministrazione competente dovra' curare che entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera sia completata la stesura definitiva dello studio di impatto ambientale. Per gli interventi sottoposti alla valutazione di impatto ambientale nazionale il Ministero dell'ambiente s'impegna ad accelerare al massimo l'istruttoria di propria competenza fornendo anche, a richiesta, assistenza ai soggetti interessati sia per agevolare la redazione dello studio di cui sopra, sia per una verifica preliminare sulla completezza della documentazione. Per gli interventi sottoposti a valutazione di impatto ambientale regionale la citata amministrazione si potra' avvalere dei poteri sostitutivi nei confronti delle Regioni che non hanno ancora recepito l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996. 2.6.2 Dal momento della stipula delle intese istituzionali di programma si applicano agli interventi previsti dalla presente delibera le procedure di cui all'art. 2, comma 203, lettera c) della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine il Comitato istituzionale di gestione promuove le opportune iniziative. 2.6.3 In presenza di eventuali situazioni di criticita', evidenziate anche a seguito dell'attivita' di verifica di cui al precedente punto 2.5, le amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento adotteranno tutte le misure possibili per pervenire ad una rapida rimozione degli ostacoli rilevati. 2.6.4 Per l'intervento di completamento dell'opera commissariata nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, valgono le disposizioni di cui ai punti 6.4 e 6.6 della propria delibera n. 52/99 in data 21 aprile 1999. 2.6.5 Per quanto attiene agli altri interventi di completamento, non inclusi negli elenchi delle opere commissariate, il definanziamento avra' luogo nel caso in cui i lavori relativi ad interventi da finanziare sulla competenza 1999 non vengano aggiudicati entro il 30 giugno 2000 o non vengano consegnati entro sessanta giorni dall'aggiudicazione, mentre, per gli analoghi interventi finanziati sulla competenza degli anni successivi, il definanziamento avra' luogo se i lavori non sono consegnati entro sessanta giorni dall'aggiudicazione o se l'opera considerata non risulta comunque riavviata entro il termine indicato nella pianificazione predisposta dall'amministrazione competente ai sensi del precedente punto 2.3. Per i progetti "integrati", come definiti dagli schemi di riparto, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera deve essere disponibile almeno la progettazione definitiva. In caso di definanziamento si procede alla sostituzione con il primo degli interventi non finanziati inclusi - rispettivamente - nella graduatoria regionale o in quella generale a seconda che l'intervento definanziato gravi sulla quota preripartita o sulla quota premiale, fino ad esaurimento delle risorse liberate dagli eventuali definanziamenti; se l'intervento promosso in sostituzione e' di costo superiore all'importo del finanziamento gia' accordato all'intervento ora definanziato, l'amministrazione competente provvedera' ad assicurare la copertura dell'importo residuo, altrimenti si procedera' all'ulteriore utilizzo della graduatoria sino al reperimento di un intervento per il quale tale cofinanziamento venga garantito o che abbia un costo compatibile con la disponibilita'. Stesse disposizioni si applicano nel caso di interventi per i quali lo studio di impatto ambientale, previsto dalla legislazione vigente, non venga completato entro il termine di cui al punto 2.6.1. 2.7 Relazioni. Le amministrazioni centrali e regionali competenti provvederanno a riferire, con periodicita' semestrale, a questo Comitato sullo stato di attuazione dei singoli interventi finanziati della presente delibera in modo da fornire un quadro organico delle iniziative in atto e dei riflessi di ordine occupazionale, formulando altresi' eventuali proposte per l'adozione di ulteriori direttive da parte di questo Comitato. Le relazioni di cui sopra saranno corredate da apposita scheda compilata ai fini del monitoraggio finanziario secondo un modello che verra' predisposto dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 3. Studi di fattibilita'. 3.1 L'importo di 10,5 miliardi di lire (5,423 milioni di euro) e' ripartito tra le regioni del Centro-Nord come dall'unita tabella B, che forma parte integrante della presente delibera. L'elenco degli studi di fattibilita' da cofinanziare al 50% con le quote cosi' attribuite e' riportato nell'allegato 2 alla presente delibera. 3.2 L'importo di cui al punto precedente viene imputato sulla competenza 1999 e sara' attribuito, secondo le rispettive competenze, alle singole amministrazioni proponenti. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvedera' alle conseguenti variazioni di bilancio. 3.3 Le amministrazioni proponenti trasmetteranno alla segreteria di questo Comitato, entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente delibera, per ogni studio di fattibilita' un atto formale (decreto, delibera o atto equivalente, secondo i rispettivi ordinamenti) adottato dal soggetto destinatario finale del finanziamento e da cui risulti l'impegno a finanziare la quota di propria competenza (residuo 50%) a valere sull'esercizio finanziario in corso o su quello successivo, indicando la relativa copertura finanziaria e certificando altresi' l'inesistenza di altre forme di finanziamento per lo stesso studio oltre a quelle di cui alla presente delibera. In mancanza del provvedimento e/o della certificazione di cui sopra, lo studio verra' definanziato e l'importo relativo sara' riprogrammato nell'ambito delle intese istituzionali di programma, con destinazione prioritaria a studi di fattibilita' relativi al medesimo settore infrastrutturale. Se lo studio riguarda Regioni con le quali non e' stata stipulata o non e' in corso di stipula detta intesa, si procedera' alla sostituzione con il primo od i primi degli studi non finanziati inclusi - rispettivamente - nella graduatoria regionale o in quella generale a seconda che lo studio definanziato gravi sulla quota preripartita o sulla quota premiale fino ad esaurimento delle risorse liberate dall'eventuale definanziamento; se lo studio promosso in sostituzione e' di costo superiore all'importo del finanziamento gia' accordato allo studio ora definanziato, l'amministrazione competente procedera' all'ulteriore utilizzo della graduatoria sino al reperimento di uno studio per il quale tale cofinanziamento venga garantito o che abbia un costo compatibile con la disponibilita'. 3.4 Gli studi dovranno rispettare i requisiti, minimi ed imprescindibili, stabiliti nell'allegato C della presente delibera, della quale forma parte integrante. Gli studi saranno ultimati entro otto mesi dalla messa a disposizione del finanziamento e, qualora detto termine non venga rispettato, si procedera' alla revoca del finanziamento e si applicheranno disposizioni analoghe a quelle riportate al punto 3.3. Per gli studi di importo superiore a 200.000 euro, per i quali e' previsto il bando di gara comunitario, il termine e' prolungato a dodici mesi. 3.5 Gli studi di fattibilita' finanziati saranno certificati dall'amministrazione destinataria del finanziamento stesso, positivo o negativo che sia l'esito dello studio. Gli studi per i quali venga certificato l'esito positivo saranno portati all'esame del Comitato di coordinamento, ai fini dell'eventuale inserimento delle relative proposte di intervento negli elenchi delle opere prioritarie, da definire anche nell'ambito delle intese istituzionali di programma. B - Modifiche alla delibera n. 52/99 del 21 aprile 1999. 1. Differimento termini. Il termine assegnato alle amministrazioni al punto 4.1 della delibera n. 52/99 del 21 aprile 1999 per la pianificazione temporale degli interventi ammessi a finanziamento e' differito al 30 settembre 1999. Il termine indicato al punto 4.1 della richiamata delibera per le aggiudicazioni dei lavori imputati in pianificazione sulla competenza 1999 e' differito al 30 aprile 2000. 2. Modifica punto 6.5. A parziale modifica del punto 6.5 della delibera sopra citata, il definanziamento degli interventi di completamento non inclusi negli elenchi delle opere commissariate avra' luogo solo nel caso in cui i lavori per gli interventi finanziati sulla competenza 1999 non vengano aggiudicati entro il suddetto termine del 30 aprile 2000 o non vengano riavviati nei sessanta giorni successivi all'aggiudicazione, mentre, per gli analoghi interventi finanziati sulla competenza degli anni successivi, il definanziamento avra' luogo se i lavori non vengono consegnati entro sessanta giorni dall'aggiudicazione o se l'opera considerata non venga comunque riavviata entro il 30 settembre dell'anno indicato nella pianificazione dell'amministrazione competente, fermo restando che detta pianificazione dovra' tenere, tra l'altro, conto dello stadio della progettazione a suo tempo indicata dal soggetto proponente e che ha costituito uno degli elementi di valutazione per l'ammissione a finanziamento. Resta ferma la disposizione relativa ai progetti "integrati". Roma, 6 agosto 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrata alla Corte dei conti il 28 settembre 1999 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 226