L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva n. 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art. 11, che prevede nuovi termini per l'approvazione del bilancio di esercizio; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilazza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate all'Aurora Assicurazioni S.p.a. ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 27 aprile 1999, dall'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Aurora Assicurazioni S.p.a. che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24 e 27 dello statuto sociale, nonche' la soppressione dell'art. 7 e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi dello statuto; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale dell'Aurora Assicurazioni S.p.a., con sede in Napoli, con le modifiche apportate agli att. 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 21, 23, 24 e 27, con la soppressione dell'art. 7 e la conseguente rinumerazione degli articoli successivi. In particolare: art. 4 (Costituzione - denominazione - scopo della societa' - durata). Trasferimento della sede legale da Milano, via Montecuccoli n. 20 a Napoli, via Galileo Ferraris n. 119 ed istituzione di una sede secondaria in Milano, via Marcello Nizzoli n. 8; abrogazione dell'art. 7 (Capitale sociale e azioni). Possibilita', per il consiglio di amministrazione, di fissare le proporzioni ed i termini per i versamenti sulle azioni non interamente liberate (abrogazione a seguito dell'integrale liberazione del capitale sociale); ex art. 8, rinumerato art. 7 (Capitale sociale e azioni). Abrogazione del terzo comma che prevedeva che le azioni intestate ad uno stesso socio non potessero essere rappresentate da piu' di una persona; ex art. 9, rinumerato art. 8 (Assemblee). Modifica del termine di convocazione dell'assemblea ordinaria ai fini dell'approvazione del bilancio: entro il 30 aprile di ogni anno, con possibilita' di prorogare tale termine al 30 giugno, qualora particolari esigenze lo richiedano, ovvero, negli altri casi previsti dalla legge, entro il termine da questa stabilito. Modifica del luogo di convocazione delle assemblee: introduzione della sede secondaria in aggiunta alla sede legale; ex art. 10, rinumerato art. 9 (Assemblee). Introduzione della possibilita', per il socio avente diritto alla partecipazione in assemblea, di estendere la delega anche ai terzi, nei limiti di legge (non piu' solo a favore di altri soci); ex art. 11, rinumerato art. 10 (Assemblee). Validita' di costituzione dell'assemblea in forma totalitaria: esplicita previsione della presenza, oltre che dell'intero capitale sociale e della totalita' degli amministratori, dei membri "effettivi" del collegio sindacale; ex art. 13, rinumerato art. 12 (Assemblee). Modifica in diminuzione del quorum costitutivo dell'assemblea straordinaria in prima convocazione: dai tre quarti ai due terzi del capitale sociale; ex art. 14, rinumerato art. 13 (Assemblee). Modifica in diminuzione del quorum deliberativo dell'assemblea straordinria: dai tre quarti ai due terzi del capitale sociale; ex art. 15, rinumerato art. 14 (Amministrazione). Introduzione della previsione, in caso di nuova determinazione del numero dei membri del consiglio di amministrazione durante il triennio, che i nuovi eletti scadano insieme con quelli in carica; ex art. 17, rinumerato art 16 (Amministrazione). Modifica delle modalita' di convocazione del consiglio di amministrazione nei casi di urgenza; introduzione della possibilita' di tenere le adunanze per teleconferenza e videoconferenza: condizioni; ex ad. 21, rinumerato art. 20 (Amministrazione).Abrogazione del quinto comma che riservava al consiglio di amministrazione determinati poteri non delegabili all'amministratore delegato (eventualmente delegabili al comitato esecutivo); ex ad. 23, rinumerato art. 22 (Amministrazione). Eliminazione dell'inciso di cui al primo comma relativo alla firma sociale e modifica del secondo comma in merito all'estensione del potere di firma anche agli altri membri del consiglio di amministrazione, che la esercitano tra loro in forma abbinata. Attribuzione a nuovi soggetti, da parte del consiglio di amministrazione, del potere gestorio e di firma per gli affari di ordinaria amministrazione; ex art. 24, rinumerato art. 23 (Amministrazione). Introduzione di una remunerazione aggiuntiva nei confronti dei membri del consiglio di amministrazione investiti di particolari cariche: organo competente; ex art. 27, rinumerato art. 26 (Bilancio e riparto utili). Introduzione della possibilita', per l'assemblea, di deliberare in merito ad assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante emissione di azioni da assegnare individualmente ai dipendenti della societa'. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 ottobre 1999 Il presidente: Manghetti