L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita  e le  successive disposizioni  modificative ed  integrative; in
particolare,  l'art. 37,  comma 4,  che prevede  l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative; in particolare,  l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto il decreto legislativo 26  maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva  n.  91/674/CEE  in   materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione ed, in particolare, l'art.
11,  che prevede  nuovi termini  per l'approvazione  del bilancio  di
esercizio;
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilazza
sulle  assicurazioni  private  e   di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa    e   riassicurativa    gia'   rilasciate    all'Aurora
Assicurazioni S.p.a. ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Vista la  delibera assunta in  data 27 aprile  1999, dall'assemblea
straordinaria degli azionisti dell'Aurora Assicurazioni S.p.a. che ha
approvato le modifiche  apportate agli articoli 4, 8, 9,  10, 11, 13,
14,  15, 17,  21,  23, 24  e  27 dello  statuto  sociale, nonche'  la
soppressione  dell'art.  7  e   la  conseguente  rinumerazione  degli
articoli successivi dello statuto;
  Considerato   che  non   emergono  elementi   ostativi  in   merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E'  approvato  il nuovo  testo  dello  statuto sociale  dell'Aurora
Assicurazioni S.p.a., con sede in  Napoli, con le modifiche apportate
agli att. 4,  8, 9, 10, 11, 13, 14,  15, 17, 21, 23, 24 e  27, con la
soppressione  dell'art.  7  e   la  conseguente  rinumerazione  degli
articoli successivi. In particolare:
  art.  4 (Costituzione  -  denominazione -  scopo  della societa'  -
durata). Trasferimento della sede  legale da Milano, via Montecuccoli
n. 20  a Napoli, via  Galileo Ferraris n.  119 ed istituzione  di una
sede secondaria in Milano, via Marcello Nizzoli n. 8;
  abrogazione dell'art. 7 (Capitale  sociale e azioni). Possibilita',
per il consiglio  di amministrazione, di fissare le  proporzioni ed i
termini  per  i  versamenti  sulle azioni  non  interamente  liberate
(abrogazione  a  seguito   dell'integrale  liberazione  del  capitale
sociale);
  ex  art.  8,  rinumerato  art.   7  (Capitale  sociale  e  azioni).
Abrogazione del terzo comma che  prevedeva che le azioni intestate ad
uno stesso  socio non potessero  essere rappresentate da piu'  di una
persona;
  ex art. 9,  rinumerato art. 8 (Assemblee). Modifica  del termine di
convocazione dell'assemblea  ordinaria ai fini  dell'approvazione del
bilancio:  entro il  30  aprile  di ogni  anno,  con possibilita'  di
prorogare tale termine al 30  giugno, qualora particolari esigenze lo
richiedano, ovvero, negli  altri casi previsti dalla  legge, entro il
termine da questa stabilito. Modifica del luogo di convocazione delle
assemblee: introduzione  della sede secondaria in  aggiunta alla sede
legale;
  ex  art.  10, rinumerato  art.  9  (Assemblee). Introduzione  della
possibilita',  per il  socio  avente diritto  alla partecipazione  in
assemblea, di estendere la delega anche ai terzi, nei limiti di legge
(non piu' solo a favore di altri soci);
  ex  art.   11,  rinumerato   art.  10  (Assemblee).   Validita'  di
costituzione   dell'assemblea   in   forma   totalitaria:   esplicita
previsione della  presenza, oltre che dell'intero  capitale sociale e
della  totalita' degli  amministratori,  dei  membri "effettivi"  del
collegio sindacale;
  ex art. 13, rinumerato art. 12 (Assemblee). Modifica in diminuzione
del   quorum  costitutivo   dell'assemblea  straordinaria   in  prima
convocazione: dai tre quarti ai due terzi del capitale sociale;
  ex art. 14, rinumerato art. 13 (Assemblee). Modifica in diminuzione
del quorum  deliberativo dell'assemblea straordinria: dai  tre quarti
ai due terzi del capitale sociale;
  ex  art. 15,  rinumerato  art.  14 (Amministrazione).  Introduzione
della  previsione, in  caso di  nuova determinazione  del numero  dei
membri del  consiglio di amministrazione  durante il triennio,  che i
nuovi eletti scadano insieme con quelli in carica;
  ex  art. 17,  rinumerato art  16 (Amministrazione).  Modifica delle
modalita' di  convocazione del consiglio di  amministrazione nei casi
di urgenza; introduzione della possibilita' di tenere le adunanze per
teleconferenza e videoconferenza: condizioni;
  ex  ad. 21,  rinumerato art.  20 (Amministrazione).Abrogazione  del
quinto   comma  che   riservava  al   consiglio  di   amministrazione
determinati   poteri  non   delegabili  all'amministratore   delegato
(eventualmente delegabili al comitato esecutivo);
  ex  ad.  23,  rinumerato art.  22  (Amministrazione).  Eliminazione
dell'inciso  di cui  al primo  comma  relativo alla  firma sociale  e
modifica del  secondo comma  in merito  all'estensione del  potere di
firma anche agli  altri membri del consiglio  di amministrazione, che
la  esercitano  tra loro  in  forma  abbinata. Attribuzione  a  nuovi
soggetti,  da  parte del  consiglio  di  amministrazione, del  potere
gestorio e di firma per gli affari di ordinaria amministrazione;
  ex art.  24, rinumerato art. 23  (Amministrazione). Introduzione di
una remunerazione  aggiuntiva nei confronti dei  membri del consiglio
di   amministrazione  investiti   di   particolari  cariche:   organo
competente;
  ex  art.  27,  rinumerato  art.  26  (Bilancio  e  riparto  utili).
Introduzione della  possibilita', per  l'assemblea, di  deliberare in
merito ad assegnazioni straordinarie di utili da realizzarsi mediante
emissione di azioni da  assegnare individualmente ai dipendenti della
societa'.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 ottobre 1999
                                             Il presidente: Manghetti