Con provvedimento n. 1295 del 6 ottobre 1999 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Multiass Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 30 marzo 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli: art. 1 (Eliminazione della possibilita' di tradurre la denominazione sociale nelle lingue dei Paesi in cui la societa' opera); art. 2 (Modifica dell'oggetto sociale con l'introduzione della possibilita' di compiere, purche' in via strumentale, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili e/o opportune, nonche' assumere - sempre in via strumentale e non a scopo di collocamento - partecipazioni in altre societa' e/o enti costituiti o da costituire; tutto cio' con la precisazione che nessuna attivita' di carattere finanziario sara' fatta nei confronti del pubblico); art. 5 (Introduzione della possibilita' di acquisire, presso i propri soci, fondi con obbligo di rimborso, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale modalita' di finanziamento e previa approvazione dell'assemblea - per l'assunzione dei predetti finanziamenti, la cui concessione e' libera - con la maggioranza dei due terzi del capitale); art. 6 (Soppressione del terzo comma relativo, tra l'altro, al diritto riconosciuto ai sottoscrittori e possessori di azioni di partecipare al riparto degli utili. Eliminazione della possibilita' di aumentare il capitale mediante emissione di azioni ordinarie e privilegiate da collocare anche presso terzi in caso di mancato esercizio del diritto di opzione); art. 7 (Introduzione di precisazione in ordine alle modalita' di convocazione dell'assemblea); art. 8 (Previsione di nuove competenze, di carattere residuale, in tema di direzione dei lavori assembleari); art. 10 (Modifica del periodo temporale di durata in carica degli amministratori. Eliminazione della possibilita' di affidare la carica anche ai non soci); art. 12 (Introduzione della possibilita' di riunire il consiglio di amministrazione anche in tele o videoconferenza: modalita' e condizioni); art. 17 (Eliminazione del riferimento alle norme di legge per quanto concerne le condizioni di nomina e di esercizio delle funzioni di sindaco); art. 19 (Modifica dell'articolo del codice civile di riferimento - limite - per l'assegnazione degli utili alla riserva legale).