Con  provvedimento n.  1295 del  6 ottobre  1999 l'Istituto  per la
vigilanza sulle  assicurazioni private  e di interesse  collettivo ha
approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17
marzo  1995, n.  175,  il  nuovo testo  dello  statuto sociale  della
Multiass Assicurazioni S.p.a., con le modifiche deliberate in data 30
marzo 1999  dall'assemblea straordinaria degli azionisti  relative ai
seguenti  articoli:  art.  1   (Eliminazione  della  possibilita'  di
tradurre la  denominazione sociale nelle  lingue dei Paesi in  cui la
societa'   opera);  art.   2  (Modifica   dell'oggetto  sociale   con
l'introduzione  della  possibilita'  di   compiere,  purche'  in  via
strumentale,  per il  raggiungimento dell'oggetto  sociale, tutte  le
operazioni mobiliari, immobiliari e  finanziarie utili e/o opportune,
nonche'  assumere -  sempre  in  via strumentale  e  non  a scopo  di
collocamento - partecipazioni in altre societa' e/o enti costituiti o
da costituire; tutto  cio' con la precisazione  che nessuna attivita'
di  carattere finanziario  sara' fatta  nei confronti  del pubblico);
art. 5 (Introduzione della possibilita' di acquisire, presso i propri
soci, fondi con obbligo di  rimborso, nel rispetto delle disposizioni
che regolano  tale modalita'  di finanziamento e  previa approvazione
dell'assemblea - per l'assunzione  dei predetti finanziamenti, la cui
concessione  e'  libera  -  con  la maggioranza  dei  due  terzi  del
capitale);  art.  6  (Soppressione  del  terzo  comma  relativo,  tra
l'altro, al  diritto riconosciuto  ai sottoscrittori e  possessori di
azioni  di partecipare  al  riparto degli  utili. Eliminazione  della
possibilita' di  aumentare il  capitale mediante emissione  di azioni
ordinarie e privilegiate  da collocare anche presso terzi  in caso di
mancato esercizio  del diritto di  opzione); art. 7  (Introduzione di
precisazione    in   ordine    alle    modalita'   di    convocazione
dell'assemblea); art. 8 (Previsione di nuove competenze, di carattere
residuale,  in tema  di direzione  dei lavori  assembleari); art.  10
(Modifica   del  periodo   temporale  di   durata  in   carica  degli
amministratori. Eliminazione della possibilita' di affidare la carica
anche  ai non  soci);  art. 12  (Introduzione  della possibilita'  di
riunire   il   consiglio  di   amministrazione   anche   in  tele   o
videoconferenza: modalita'  e condizioni); art. 17  (Eliminazione del
riferimento alle norme di legge  per quanto concerne le condizioni di
nomina e di  esercizio delle funzioni di sindaco);  art. 19 (Modifica
dell'articolo  del  codice  civile  di riferimento  -  limite  -  per
l'assegnazione degli utili alla riserva legale).