L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle  assicurazioni,   e   le  successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita, e  le successive  disposizioni modificative ed  integrative; in
particolare,  l'art. 37,  comma 4,  che prevede  l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla  vita,   e   le  successive   disposizioni
modificative ed integrative; in particolare,  l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
  Visto il  decreto legislativo 24  febbraio 1998, n. 58,  recante il
"Testo  unico  delle  disposizioni   in  materia  di  intermediazione
finanziaria";
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e   di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
  Visto  il decreto  ministeriale 26  novembre 1984,  di ricognizione
delle  autorizzazioni  all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  e
riassicurativa gia'  rilasciate a La Fondiaria  assicurazioni S.p.a.,
con sede  in Firenze,  piazza della  Liberta' n.  6, ed  i successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista la delibera  assunta in data 10  febbraio 1999 dall'assemblea
straordinaria degli  azionisti de La Fondiaria  assicurazioni S.p.a.,
che ha approvato le modifiche apportate  agli articoli 7, 11, 12, 14,
19, 23, 32, 35 e 36 dello statuto sociale;
  Considerato   che  non   emergono  elementi   ostativi  in   merito
all'approvazione  delle  predette  variazioni  allo  statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato il  nuovo testo dello statuto sociale  de La Fondiaria
assicurazioni  S.p.a., con  sede in  Firenze, le  modifiche apportate
agli articoli:
  Art.  7 (Capitale  -  Azioni). -  Previsione  del mantenimento  dei
diritti, per  le azioni di  risparmio, gia' ad esse  attribuite dalla
legge e dallo statuto, in caso di esclusione dalla negoziazione delle
azioni ordinarie o di risparmio emesse dalla societa'.
  Informativa,  da   parte  del  consiglio  di   amministrazione,  al
rappresentante comune  degli azionisti  di risparmio, in  ordine alle
operazioni  societarie  che  possono  influenzare  l'andamento  delle
quotazioni delle azioni medesime: modalita'.
  Art. 11 (Assemblee). - Rinvio, per le nuove modalita' di nomina dei
sindaci, al successivo art. 32.
  Art. 12  (Assemblee). -  Introduzione di  nuove modalita',  per gli
azionisti, di  farsi rappresentare in assemblea  mediante rilascio di
delega scritta, senza il tramite di altro azionista avente diritto ad
intervenirvi, salve  le limitazioni previste (oltre  che dalla legge)
dalle disposizioni normative in  materia di raccolta o sollecitazione
di deleghe di voto.
  Art. 14 (Assemblee). - Introduzione di nuove modalita' di votazione
in presenza  di diverse deliberazioni alternative  tra loro, relative
al    medesimo   argomento:    validita'   della    maggioranza   per
l'approvazione.
  Art.  19 (Amministrazione).  -  Introduzione  dell'obbligo, per  il
consiglio di amministrazione,  di riferiretempestivamente al collegio
sindacale sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo
effettuate  dalla  societa'  e/o   dalle  societa'  controllate,  con
particolare riferimento  alle operazioni  in potenziale  conflitto di
interesse: modalita'.
  Art. 23 (Amministrazione). - Introduzione della possibilita', per i
partecipanti  alle riunioni  del consiglio  di amministrazione  e del
comitato esecutivo, di intervenire  a distanza mediante l'utilizzo di
collegamento audiovisivo: condizioni.
  Art.  32 (Collegio  sindacale  e societa'  di  revisione). -  Nuova
procedura per la nomina del  collegio sindacale. Sistema delle liste:
modalita';
  Art. 35  (Bilancio). -  Esclusione della possibilita'  di riduzione
del valore nominale  delle azioni di risparmio, in  caso di riduzione
del capitale sociale  per perdite, se non per la  parte della perdita
che ecceda il valore complessivo delle altre azioni.
  Art. 36  (Bilancio). -  Previsione dell'estensione dei  dividendi a
qualsiasi categoria di azioni: conseguenze in caso di mancato reclamo
entro i termini.
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 6 ottobre 1999
 Il presidente: Manghetti