IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO per i beni e le attivita' culturali Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82; Vista la sentenza n. 359/1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questo Ministero la potesta' concorrenziale di imporre vincoli secondo la procedura prevista dall'art. 82 del sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998 e recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali", Ministero al quale sono state devolute le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Giampaolo D'Andrea le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497; Considerato che la segreteria dell'allora Segretario di Stato on. Bordon con nota prot. n. M305/1021 del 9 aprile 1998 inoltrava un esposto dell'associazione Legambiente dal quale si apprendeva che il comune di Castel Giorgio in provincia di Terni aveva approvato nel consiglio comunale dell'11 novembre 1997 una variante al PRG per la zona di Borgo Pecorone che prevedeva in zona A1 un'edificazione di circa 12.000 mc e in zona D2 l'edificazione di due alberghi per complessivi mc 80.000, oltre alla costruzione di vari parcheggi e di infrastrutture viarie intorno all'area destinata al parco tematico "Roma Vetus" che avrebbe dovuto occupare circa 30 ettari, pari al 70% della Roma antica ricostruita in vetro resina e poliuretano; Considerato che l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici con nota prot. SD/201/13148 del 20 maggio 1998 chiedeva alla soprintendenza per i beni ambientali architettonici artistici e storici dell'Umbria di voler condurre su quanto segnalato i necessari accertamenti e di relazionare in merito; Considerato che la predetta Soprintendenza con nota prot. n. 14758 del 17 luglio 1998 comunicava l'imminente richiesta al comune di Castel Giorgio della copia del progetto di realizzazione del parco tematico "Roma Vetus" al fine di valutarne l'impatto ambientale, riservandosi la decisione di sottoporre l'area ad un vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 e facendo comunque presente che il territorio e il paesaggio non avrebbero potuto assorbire la presenza dei due alberghi previsti nel progetto; Considerato che l'associazione Legambiente con nota del 18 settembre 1998, nel condividere le preoccupazioni della soprintendenza e segnalando le pregevoli valenze ambientali del territorio, chiedeva di vincolare l'area di Borgo Pecorone ai sensi della legge n. 1497/1939; Considerato che la soprintendenza suddetta con nota n. 26101 del 7 ottobre 1998 chiedeva al comune di Castel Giorgio di voler fornire elementi sia descrittivi che grafici atti a delineare le linee portanti del progetto di realizzazione del parco tematico "Roma Vetus" in localita' Borgo Pecorone; Considerato che la predetta soprintendenza, sollecitata con nota prot. n. SD/201/1134/99 del 18 gennaio 1999 dell'Ufficio centrale, con nota prot. n. 1524 dell'8 febbraio 1999, nell'evidenziare che sull'area interessata dal progetto non incidevano vincoli ex lege n. 1497/1939 ma soltanto un vincolo ope legis n. 431/1985, art. 1, dovuto alla presenza di un bosco di 65 ha, precisava che il progetto tematico denominato "Roma Vetus" prevedeva la riproposizione di alcune parti della Roma imperiale, alcune da realizzare con uso di materiali completamente effimeri tipici della scenografia cinematografica, quali i Fori, il Palatino, Circo Massimo, il Colosseo, le Terme di Caracalla, l'Isola Tiberina, altre con materiale edile realizzando vere e proprie costruzioni quali la Basilica di Massenzio, la Basilica Giulia e la Casa delle Vestali nel Foro Romano e due insulae abitative con funzione di alberghi o comunque strutture ricettive e, per alcune zone boscate, interventi di grande impatto ambientale quali un tunnel multimediale tra la zona servizi e la zona del Tempio di Saturno al Foro ed uno svincolo di accesso dalla statale 74 Maremmana sui quali la regione Umbria aveva espresso parere; Considerato che nella medesima nota la soprintendenza comunicava che la regione Umbria, pur non avendo ancora emanato alcuna autorizzazione, aveva espresso il parere consultivo n. 62 del 25 giugno 1998 del comitato consultivo regionale per il territorio del tutto contrario all'iniziativa nel quale si prescrivevano numerose modifiche al progetto e si rilevavano nodi di particolare impatto; Considerato che con nota n. 8231 del 6 aprile 1999 la soprintendenza predetta, vista la determinazione dirigenziale 15 gennaio 1999, n. 147, di approvazione del piano particolareggiato in variante al P. di F. in localita' Borgo Pecorone adottato dal comune di Castel Giorgio per la realizzazione del progetto in argomento e pubblicato nel bollettino ufficiale della regione Umbria del 10 febbraio 1999, ritenendo che il valore paesaggistico dell'area nella quale verrebbe ad inserirsi il parco tematico cosi' come progettato, costituito dal versante esterno del vulcano Vulsinio, occupato al suo centro dal lago di Bolsena e caratterizzato, pur nella sua configurazione generale ad altipiano, dall'alternarsi di lievi acclivita' spesso boscate con incisioni anche profonde operate dalle acque superficiali, configurantesi come forre, potrebbe essere gravemente compromesso dall'intervento medesimo, ha chiesto all'Ufficio centrale di voler attivare la procedura idonea ad inibire i lavori finalizzati alla realizzazione del progetto denominato "Roma Vetus"; Considerato che con nota prot. n. ST/703/9966 del 23 aprile 1999 l'Ufficio centrale, attesa la procedura in itinere per l'inibizione dei lavori, richiedeva alla soprintendenza suddetta la documentazione di rito per l'inoltro ai comitati di settore; Considerato che con decreto ministeriale del 23 aprile 1999, comunicato alla prefettura di Terni e al sindaco del comune di Castel Giorgio con nota ST/703/10149 del 26 aprile 1999, ritenuta l'assoluta necessita' di emanare un provvedimento che garantisca le valenze paesaggistiche dell'area, sono stati inibiti i lavori progettati dalla "Roma Vetus S.p.a." per la realizzazione di un parco tematico in localita' Borgo Pecorone nel comune di Castel Giorgio; Considerato che con nota n. 10278 del 29 aprile 1999 la soprintendenza suddetta trasmetteva tutti gli atti idonei ad attivare la procedura di imposizione del vincolo ex lege n. 1497/1939 per la parte del territorio delcomune di Castel Giorgio perimetrata come segue: confini occidentali del comune di Castel Giorgio con la provincia di Viterbo dal casale Ionce (nord) al podere La Lupa (sud), strada vicinale podere La Lupa - podere Vallaccia - podere Zanca, fosso della Torraccia fino al casale Ionce; Vista la nota n. 6844/U del 25 maggio 1999 della regione Umbria con cui si precisava la situazione vincolistica della zona interessata e si giustificava l'adozione della determinazione dirigenziale n. 147 del 15 gennaio 1999, poiche' l'intervento proposto non avrebbe comportato "alcuna alterazione dei parametri ambientali"; Visto il ricorso proposto dal comune di Castel Giorgio per l'annullamento previa sospensione del citato decreto ministeriale del 23 aprile 1999 pervenuto all'Ufficio centrale in data 4 giugno 1999, prot. SG/202/13896/99, ricorso sul quale sono state prodotte puntuali controdeduzioni dalla Soprintendenza competente prot. n. 13562 del 17 giugno 1999 e dall'Ufficio centrale prot. n. SG/202/16867 dell'8 luglio 1999; Considerato che l'area interessata dalla proposta di vincolo paesaggistico e' inserita nel versante umbro del sistema dei Vulcani Volsini e che la zona in larga parte formata dall'alternanza di tufi terrosi giallastri, sabbie vulcaniche grigie, pomici gialle e avana, che ne determinano la particolare caratteristica naturale insieme alle vaste estensioni boschive, e' caratterizzata da colline e lievi acclivita' il cui principale insediamento antropico e' il nucleo di Borgo Pecorone, centro di attivita' agricole incentrato sulla villa padronale della seconda meta' dell'ottocento; Considerato che l'andamento sinuoso delle elevazioni, dovuto alle particolari caratteristiche geomorfologiche, si armonizza con la presenza di importanti superfici boscate alternate organicamente a zone a pascolo e seminativo, superfici che specialmente nella porzione meridionale dell'area, attorno al Castello di Montalfina, mantengono ancora le caratteristiche originarie con querce di alto fusto; Considerato che i due insediamenti compresi nell'area sono interessanti esempi di tessuto perfettamente integrato con l'ambiente, entrambi nati come castelli di difesa del confine occidentale del comune medievale di Orvieto, dei quali uno, il Castello di Borgo Pecorone, costruito nella seconda meta' del XII secolo e trasformato alla fine dell'800 in residenza di campagna e centro di una grande azienda agricola e' notevole per la posizione elevata, per la compattezza dell'edificato, per la presenza di testimonianze architettoniche di indubbio valore, come la chiesa cinquecentesca, per la sistemazione a parco dell'intorno, per la presenza di notevoli esemplari di piante di alto fusto, anche se nonautoctone, ed infine per la presenza di segni antropici storicizzati nell'intorno, come le strade agricole pavimentate in selci basaltici; il secondo centro, il Castello di Montalfina, fondato nel primo '300 dai Monaldeschi, e' di altissimo interesse in quanto ha l'aspetto di un fortilizio trasformato in palazzo, isolato e sopraelevato rispetto al borgo costituito da due schiere di case coloniche edificate attorno ad uno spazio vuoto e in salita caratterizzato dall'isolata presenza di un pozzo e di una chiesa che fa da quinta laterale, in una composizione che lega organicamente natura e architettura; Considerato che la zona cosi' come sopra perimetrata risulta di notevole interesse paesaggistico in quanto i due borghi storici di Borgo Pecorone e di Montalfina si integrano perfettamente con il paesaggio; Considerato che il suddetto paesaggio, seppur antropizzato, e' di rilevante valore ambientale e paesaggistico e si integra perfettamente con le caratteristiche morfologiche del territorio circostante; Considerato che la zona sopra descritta non e' attualmente soggetta ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939; Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella localita' vincolata di presentare alla regione o all'ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 7 della citata legge n. 1497/1939 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista dal nono comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, cosi' come introdotto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, di conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, e che questo Ministero puo' in ogni caso annullare tale autorizzazione entro i sessanta giorni successivi alla ricezione di detto provvedimento, corredata della documentazione idonea a consentire la dovuta valutazione ministeriale; Considerato che da quanto sopra esposto appare indispensabile sottoporre a vincolo ex lege n. 1497/1939 l'area sopradescritta al fine di garantirne la conservazione e di preservarla da interventi edilizi che potrebbero comprometterne irreparabilmente l'assetto morfologico, le connotazioni architettoniche e le pregevoli caratteristiche paesaggisticoambientali; Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza di sottoporre l'area sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela; Considerato che il comitato di settore per i beni ambientali ed architettonici del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali nella seduta del 22 giugno 1999 ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo formulata dalla predetta soprintendenza, evidenziando come l'amministrazione comunale di Castel Giorgio con una variante del P.R.G. abbia mutato la destinazione d'uso a turisticoalberghiera compromettendone la conservazione e creando i presupposti per l'edificazione e come l'adozione del provvedimento di vincolo consentira' di "valutare da piu' punti di vista la compatibilita' di eventuali interventi con le caratteristiche del territorio circostante e graduare l'azione di tutela, senza escludere a priori la possibilita' di edificazione"; Decreta: La parte del territorio comunale di Castel Giorgio in provincia di Terni, cosi' come sopra delimitata, e' dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e storici dell'Umbria provvedera' a che copia della Gazzetta Ufficiale contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del relativo regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto. Avverso il presente atto e' ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto. Roma, 5 agosto 1999 Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999 Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 370