IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                 per i beni e le attivita' culturali
  Vista  la legge  29 giugno  1939, n.  1497, sulla  protezione delle
bellezze naturali;
  Visto il regio  decreto 3 giugno 1940, n.  1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 82;
  Vista la sentenza n. 359/1985  con la quale la Corte costituzionale
ha  riconosciuto a  questo  Ministero la  potesta' concorrenziale  di
imporre  vincoli  secondo  la  procedura prevista  dall'art.  82  del
sopradetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977;
  Visto il  decreto legislativo 20  ottobre 1998, n.  368, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale n.  250  del  26  ottobre 1998  e  recante
"Istituzione  del Ministero  per i  beni e  le attivita'  culturali",
Ministero al quale  sono state devolute le  attribuzioni spettanti al
Ministero per i beni culturali e ambientali;
  Visto  il decreto  ministeriale 10  novembre 1998  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 1999, con il quale sono state
delegate  all'on.  Sottosegretario  di Stato  Giampaolo  D'Andrea  le
funzioni ministeriali previste dalla citata  legge 29 giugno 1939, n.
1497;
  Considerato che  la segreteria dell'allora Segretario  di Stato on.
Bordon con  nota prot. n.  M305/1021 del  9 aprile 1998  inoltrava un
esposto dell'associazione Legambiente dal  quale si apprendeva che il
comune di  Castel Giorgio in  provincia di Terni aveva  approvato nel
consiglio comunale dell'11  novembre 1997 una variante al  PRG per la
zona di  Borgo Pecorone che  prevedeva in zona A1  un'edificazione di
circa  12.000 mc  e in  zona D2  l'edificazione di  due alberghi  per
complessivi mc 80.000, oltre alla  costruzione di vari parcheggi e di
infrastrutture viarie  intorno all'area  destinata al  parco tematico
"Roma Vetus" che avrebbe dovuto occupare circa 30 ettari, pari al 70%
della Roma antica ricostruita in vetro resina e poliuretano;
  Considerato  che  l'Ufficio  centrale   per  i  beni  ambientali  e
paesaggistici con nota prot. SD/201/13148 del 20 maggio 1998 chiedeva
alla soprintendenza per i  beni ambientali architettonici artistici e
storici dell'Umbria di voler condurre su quanto segnalato i necessari
accertamenti e di relazionare in merito;
  Considerato che la predetta Soprintendenza  con nota prot. n. 14758
del  17 luglio  1998 comunicava  l'imminente richiesta  al comune  di
Castel Giorgio  della copia del  progetto di realizzazione  del parco
tematico  "Roma Vetus"  al  fine di  valutarne l'impatto  ambientale,
riservandosi la decisione di sottoporre l'area ad un vincolo ai sensi
della  legge  n.  1497/1939  e   facendo  comunque  presente  che  il
territorio e il paesaggio non  avrebbero potuto assorbire la presenza
dei due alberghi previsti nel progetto;
  Considerato  che   l'associazione  Legambiente  con  nota   del  18
settembre   1998,    nel   condividere   le    preoccupazioni   della
soprintendenza  e  segnalando  le pregevoli  valenze  ambientali  del
territorio, chiedeva di  vincolare l'area di Borgo  Pecorone ai sensi
della legge n. 1497/1939;
  Considerato che la soprintendenza suddetta  con nota n. 26101 del 7
ottobre 1998  chiedeva al comune  di Castel Giorgio di  voler fornire
elementi  sia  descrittivi che  grafici  atti  a delineare  le  linee
portanti  del  progetto di  realizzazione  del  parco tematico  "Roma
Vetus" in localita' Borgo Pecorone;
  Considerato che  la predetta  soprintendenza, sollecitata  con nota
prot. n.  SD/201/1134/99 del  18 gennaio 1999  dell'Ufficio centrale,
con nota  prot. n.  1524 dell'8  febbraio 1999,  nell'evidenziare che
sull'area interessata dal progetto non  incidevano vincoli ex lege n.
1497/1939  ma soltanto  un vincolo  ope  legis n.  431/1985, art.  1,
dovuto alla presenza di un bosco  di 65 ha, precisava che il progetto
tematico  denominato  "Roma  Vetus" prevedeva  la  riproposizione  di
alcune parti  della Roma imperiale,  alcune da realizzare con  uso di
materiali   completamente    effimeri   tipici    della   scenografia
cinematografica,  quali  i  Fori,  il  Palatino,  Circo  Massimo,  il
Colosseo,  le  Terme  di   Caracalla,  l'Isola  Tiberina,  altre  con
materiale  edile  realizzando vere  e  proprie  costruzioni quali  la
Basilica di Massenzio, la Basilica Giulia e la Casa delle Vestali nel
Foro  Romano e  due  insulae  abitative con  funzione  di alberghi  o
comunque strutture  ricettive e, per alcune  zone boscate, interventi
di grande impatto ambientale quali un tunnel multimediale tra la zona
servizi e la  zona del Tempio di  Saturno al Foro ed  uno svincolo di
accesso dalla statale 74 Maremmana  sui quali la regione Umbria aveva
espresso parere;
  Considerato che  nella medesima  nota la  soprintendenza comunicava
che  la  regione  Umbria,  pur   non  avendo  ancora  emanato  alcuna
autorizzazione,  aveva espresso  il parere  consultivo n.  62 del  25
giugno 1998 del  comitato consultivo regionale per  il territorio del
tutto contrario  all'iniziativa nel  quale si  prescrivevano numerose
modifiche al progetto e si rilevavano nodi di particolare impatto;
  Considerato  che   con  nota   n.  8231  del   6  aprile   1999  la
soprintendenza  predetta,  vista  la determinazione  dirigenziale  15
gennaio 1999, n. 147, di  approvazione del piano particolareggiato in
variante al P. di F. in  localita' Borgo Pecorone adottato dal comune
di Castel  Giorgio per la  realizzazione del progetto in  argomento e
pubblicato  nel  bollettino ufficiale  della  regione  Umbria del  10
febbraio 1999, ritenendo che  il valore paesaggistico dell'area nella
quale verrebbe ad inserirsi il  parco tematico cosi' come progettato,
costituito dal versante esterno del vulcano Vulsinio, occupato al suo
centro  dal  lago   di  Bolsena  e  caratterizzato,   pur  nella  sua
configurazione  generale  ad   altipiano,  dall'alternarsi  di  lievi
acclivita' spesso boscate con  incisioni anche profonde operate dalle
acque  superficiali,  configurantesi   come  forre,  potrebbe  essere
gravemente   compromesso   dall'intervento   medesimo,   ha   chiesto
all'Ufficio centrale di voler attivare la procedura idonea ad inibire
i lavori finalizzati alla realizzazione del progetto denominato "Roma
Vetus";
  Considerato che  con nota prot.  n. ST/703/9966 del 23  aprile 1999
l'Ufficio centrale,  attesa la procedura in  itinere per l'inibizione
dei lavori, richiedeva alla soprintendenza suddetta la documentazione
di rito per l'inoltro ai comitati di settore;
  Considerato  che  con  decreto  ministeriale del  23  aprile  1999,
comunicato alla prefettura di Terni e al sindaco del comune di Castel
Giorgio con nota ST/703/10149 del 26 aprile 1999, ritenuta l'assoluta
necessita'  di emanare  un  provvedimento che  garantisca le  valenze
paesaggistiche  dell'area, sono  stati  inibiti  i lavori  progettati
dalla "Roma Vetus  S.p.a." per la realizzazione di  un parco tematico
in localita' Borgo Pecorone nel comune di Castel Giorgio;
  Considerato  che  con   nota  n.  10278  del  29   aprile  1999  la
soprintendenza suddetta trasmetteva tutti gli atti idonei ad attivare
la procedura di  imposizione del vincolo ex lege n.  1497/1939 per la
parte  del territorio  delcomune di  Castel Giorgio  perimetrata come
segue:  confini  occidentali del  comune  di  Castel Giorgio  con  la
provincia di Viterbo dal casale Ionce (nord) al podere La Lupa (sud),
strada vicinale  podere La  Lupa - podere  Vallaccia -  podere Zanca,
fosso della Torraccia fino al casale Ionce;
  Vista la nota n. 6844/U del 25 maggio 1999 della regione Umbria con
cui si precisava la situazione  vincolistica della zona interessata e
si giustificava  l'adozione della determinazione dirigenziale  n. 147
del  15  gennaio  1999,  poiche' l'intervento  proposto  non  avrebbe
comportato "alcuna alterazione dei parametri ambientali";
  Visto  il  ricorso  proposto  dal  comune  di  Castel  Giorgio  per
l'annullamento previa sospensione del citato decreto ministeriale del
23 aprile 1999 pervenuto all'Ufficio  centrale in data 4 giugno 1999,
prot. SG/202/13896/99, ricorso sul quale sono state prodotte puntuali
controdeduzioni dalla Soprintendenza competente prot. n. 13562 del 17
giugno  1999 e  dall'Ufficio  centrale prot.  n. SG/202/16867  dell'8
luglio 1999;
  Considerato  che  l'area  interessata  dalla  proposta  di  vincolo
paesaggistico e' inserita nel versante  umbro del sistema dei Vulcani
Volsini e che la zona in  larga parte formata dall'alternanza di tufi
terrosi giallastri, sabbie vulcaniche  grigie, pomici gialle e avana,
che  ne determinano  la particolare  caratteristica naturale  insieme
alle vaste estensioni boschive, e'  caratterizzata da colline e lievi
acclivita' il cui  principale insediamento antropico e'  il nucleo di
Borgo Pecorone,  centro di attivita' agricole  incentrato sulla villa
padronale della seconda meta' dell'ottocento;
  Considerato che  l'andamento sinuoso delle elevazioni,  dovuto alle
particolari  caratteristiche  geomorfologiche,  si armonizza  con  la
presenza di  importanti superfici  boscate alternate  organicamente a
zone  a  pascolo  e  seminativo,  superfici  che  specialmente  nella
porzione meridionale  dell'area, attorno  al Castello  di Montalfina,
mantengono ancora  le caratteristiche  originarie con querce  di alto
fusto;
  Considerato  che   i  due  insediamenti  compresi   nell'area  sono
interessanti   esempi   di   tessuto  perfettamente   integrato   con
l'ambiente,  entrambi  nati  come  castelli  di  difesa  del  confine
occidentale  del  comune medievale  di  Orvieto,  dei quali  uno,  il
Castello di  Borgo Pecorone,  costruito nella  seconda meta'  del XII
secolo e  trasformato alla fine  dell'800 in residenza di  campagna e
centro di  una grande azienda  agricola e' notevole per  la posizione
elevata,  per  la  compattezza  dell'edificato, per  la  presenza  di
testimonianze  architettoniche di  indubbio  valore,  come la  chiesa
cinquecentesca,  per la  sistemazione  a parco  dell'intorno, per  la
presenza  di notevoli  esemplari di  piante di  alto fusto,  anche se
nonautoctone,  ed   infine  per   la  presenza  di   segni  antropici
storicizzati  nell'intorno, come  le strade  agricole pavimentate  in
selci  basaltici;  il  secondo  centro, il  Castello  di  Montalfina,
fondato nel primo '300 dai  Monaldeschi, e' di altissimo interesse in
quanto ha l'aspetto di un  fortilizio trasformato in palazzo, isolato
e sopraelevato  rispetto al borgo  costituito da due schiere  di case
coloniche  edificate  attorno  ad  uno   spazio  vuoto  e  in  salita
caratterizzato dall'isolata presenza di un  pozzo e di una chiesa che
fa da  quinta laterale,  in una  composizione che  lega organicamente
natura e architettura;
  Considerato che  la zona  cosi' come  sopra perimetrata  risulta di
notevole interesse  paesaggistico in quanto  i due borghi  storici di
Borgo  Pecorone e  di Montalfina  si integrano  perfettamente con  il
paesaggio;
  Considerato che  il suddetto paesaggio, seppur  antropizzato, e' di
rilevante   valore   ambientale   e  paesaggistico   e   si   integra
perfettamente  con  le  caratteristiche morfologiche  del  territorio
circostante;
  Considerato che la zona sopra descritta non e' attualmente soggetta
ad alcun provvedimento di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939;
  Considerato  che il  vincolo comporta  in particolare  l'obbligo da
parte  del proprietario,  possessore o  detentore a  qualsiasi titolo
dell'immobile ricadente nella localita'  vincolata di presentare alla
regione  o   all'ente  dalla  stessa  subdelegato   la  richiesta  di
autorizzazione ai sensi  dell'art. 7 della citata  legge n. 1497/1939
per qualsiasi intervento  che modifichi lo stato  dei luoghi, secondo
la procedura  prevista dal  nono comma dell'art.  82 del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  616/1977,  cosi'  come  introdotto
dall'art. 1  della legge  8 agosto  1985, n.  431, di  conversione in
legge con modificazioni  del decreto-legge 27 giugno 1985,  n. 312, e
che questo Ministero puo' in  ogni caso annullare tale autorizzazione
entro  i   sessanta  giorni   successivi  alla  ricezione   di  detto
provvedimento, corredata della documentazione  idonea a consentire la
dovuta valutazione ministeriale;
  Considerato  che  da  quanto sopra  esposto  appare  indispensabile
sottoporre a  vincolo ex lege  n. 1497/1939 l'area  sopradescritta al
fine di  garantirne la conservazione  e di preservarla  da interventi
edilizi  che  potrebbero  comprometterne  irreparabilmente  l'assetto
morfologico,   le  connotazioni   architettoniche   e  le   pregevoli
caratteristiche paesaggisticoambientali;
  Rilevata pertanto  la necessita'  e l'urgenza di  sottoporre l'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
  Considerato che  il comitato  di settore per  i beni  ambientali ed
architettonici  del  Consiglio  nazionale  per  i  beni  culturali  e
ambientali  nella  seduta  del  22 giugno  1999  ha  espresso  parere
favorevole  alla   proposta  di  vincolo  formulata   dalla  predetta
soprintendenza,  evidenziando  come   l'amministrazione  comunale  di
Castel  Giorgio  con   una  variante  del  P.R.G.   abbia  mutato  la
destinazione   d'uso  a   turisticoalberghiera  compromettendone   la
conservazione  e  creando i  presupposti  per  l'edificazione e  come
l'adozione del  provvedimento di vincolo consentira'  di "valutare da
piu' punti di vista la  compatibilita' di eventuali interventi con le
caratteristiche  del territorio  circostante e  graduare l'azione  di
tutela, senza escludere a priori la possibilita' di edificazione";
                              Decreta:
  La parte del territorio comunale  di Castel Giorgio in provincia di
Terni,  cosi'  come  sopra  delimitata,  e'  dichiarata  di  notevole
interesse pubblico ai  sensi della legge 29 giugno 1939,  n. 1497, ed
in  applicazione  dell'art.  82  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed e' pertanto soggetta a tutte le
disposizioni contenute  nella legge stessa  ed a quelle  previste nel
citato decreto del Presidente della Repubblica. La soprintendenza per
i  beni ambientali,  architettonici artistici  e storici  dell'Umbria
provvedera'  a  che  copia  della Gazzetta  Ufficiale  contenente  il
presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4
della legge  29 giugno  1939, n.  1497, e  dell'art. 12  del relativo
regolamento d'esecuzione 3 giugno 1940,  n. 1357, all'albo del comune
interessato e che copia della Gazzetta Ufficiale stessa, con relativa
planimetria da allegare, venga  depositata presso i competenti uffici
del comune suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al  tribunale   amministrativo   regionale
competente  per territorio  o, a  scelta dell'interessato,  avanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui alla  legge 6 dicembre 1971,  n. 1034, ovvero e'  ammesso ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,   ai  sensi  del  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   24    novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente  entro sessanta  e  centoventi giorni  dalla data  di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 5 agosto 1999
                                Il Sottosegretario di Stato: D'Andrea
Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 1999
Registro n. 1 Beni e attivita' culturali, foglio n. 370