IL DIRETTORE GENERALE delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164; Vista la domanda presentata dalla Federazione provinciale coltivatori diretti di Torino, fatta propria dalla regione Piemonte, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Collina Torinese"; Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Collina Torinese" pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 180 del 3 agosto 1999; Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere ed alla proposta di disciplinare sopra citata; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Collina Torinese" ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento, in conformita' al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato; Decreta: Art. 1. E' riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Collina Torinese" ed e' approvato, nel testo annesso, il relativo disciplinare di produzione. Tale denominazione e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia 1999.