L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969; n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilaa' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento di esecuzione della citata legge n. 990/1969, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973 e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e l'art. 76 che prevede l'approvazione delle fusioni e scissioni, delle relative modalita' e delle nuove norme statutarie; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 4, comma 19, modificativo dell'art. 14, comma 1, lettera i), della legge n. 576/1982, il quale prevede che il consiglio dell'Istituto esprima il proprio parere, tra l'altro, in materia di fusioni di imprese assicurative (e, per estensione, in materia di scissioni, giusto il disposto di cui all'art. 76, comma 7, del D. Lgs. n. 175/1995), comprese le modalita' della fusione (scissione) e le nuove norme statutarie; Visto il decreto ministeriale in data 13 febbraio 1987 di autorizzazione all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni rilasciata alla B.P.B. Assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, ed i successivi provvedimenti autorizzativi; Vista la delibera assunta in data 14 aprile 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della B.P.B. Assicurazioni S.p.a. che ha approvato il progetto di scissione parziale della societa' da attuarsi mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale, rappresentato dalla partecipazione totalitaria nella B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a. e da liquidita', a favore della costituenda B.P.B. Partecipazioni Assicurative S.p.a., nonche' le relative modalita' di attuazione e le nuove norme statutarie; Vista l'istanza in data 1 luglio 1999 con la quale la B.P.B. Assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'approvazione della scissione parziale nonche' delle relative modalita' di attuazione e delle nuove norme statutarie; Visto il decreto in data 15 maggio 1999 con il quale il Tribunale di Milano, ritenuta la sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge, ha ordinato l'iscrizione della sopraindicata delibera assembleare nel registro delle imprese; Accertato che nei termini di legge non sono pervenute opposizioni da parte di terzi creditori all'esecuzione dell'operazione di cui trattasi, cosi' come previsto dall'art. 2503 c.c.; Accertato che la B.P.B. Assicurazioni S.p.a., tenuto conto della scissione, dispone di mezzi patrimoniali sufficienti alla copertura del margine di solvibilita' da costituire; Rilevato che l'operazione di scissione in esame e le relative modalita' soddisfano le condizioni poste dalla normativa di settore per la tutela degli assicurati e dei danneggiati; Vista la successiva delibera assunta in data 9 settembre 1999 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della B.P.B. Assicurazioni S.p.a. che ha approvato la modifica apportata all'art. 3 dello statuto sociale relativa al trasferimento della sede sociale; Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa' alla vigente disciplina del settore assicurativo; Acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto nella seduta del 30 settembre 1999; Dispone: Art. 1. E' approvata la scissione parziale della B.P.B. Assicurazioni S.p.a. da attuarsi mediante trasferimento di parte del proprio patrimonio sociale, rappresentato dalla partecipazione totalitaria nella B.P.B. Assicurazioni Vita S.p.a. e da liquidita', a favore della costituenda B.P.B. Partecipazioni Assicurative S.p.a., con le relative modalita' di attuazione.