L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959,  n. 449 e  le successive disposizioni  modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969;  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria della responsabilaa' civile derivante dalla circolazione
dei  veicoli a  motore e  dei  natanti e  le successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto il regolamento di esecuzione  della citata legge n. 990/1969,
approvato  con decreto  del Presidente  della Repubblica  24 novembre
1970,   n.  973   e  le   successive  disposizioni   modificative  ed
integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la legge  9  gennaio  1991, n.  20,  recante integrazioni  e
modifiche alla  legge 12 agosto 1982,  n. 576, e norme  sul controllo
delle partecipazioni  di imprese o  enti assicurativi e in  imprese o
enti  assicurativi  e  le  successive  disposizioni  modificative  ed
integrative;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e   le  successive  disposizioni   modificative  ed
integrative;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione   sulla   vita   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative; in particolare,  l'art. 40, comma 4, che
prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale e l'art.
76  che  prevede  l'approvazione  delle fusioni  e  scissioni,  delle
relative modalita' e delle nuove norme statutarie;
  Visto  il decreto  legislativo  13 ottobre  1998,  n. 373,  recante
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle  assicurazioni  private  e   di  interesse  collettivo  ed,  in
particolare, l'art. 4, comma 19,  modificativo dell'art. 14, comma 1,
lettera  i),  della  legge  n.  576/1982, il  quale  prevede  che  il
consiglio dell'Istituto  esprima il  proprio parere, tra  l'altro, in
materia di  fusioni di  imprese assicurative  (e, per  estensione, in
materia di scissioni, giusto il disposto di cui all'art. 76, comma 7,
del  D.  Lgs.  n.  175/1995), comprese  le  modalita'  della  fusione
(scissione) e le nuove norme statutarie;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  13  febbraio  1987  di
autorizzazione    all'esercizio    dell'attivita'   assicurativa    e
riassicurativa   in  alcuni   rami  danni   rilasciata  alla   B.P.B.
Assicurazioni   S.p.a.,  con   sede  in   Milano,  ed   i  successivi
provvedimenti autorizzativi;
  Vista la  delibera assunta  in data  14 aprile  1999 dall'assemblea
straordinaria degli  azionisti della B.P.B. Assicurazioni  S.p.a. che
ha  approvato il  progetto di  scissione parziale  della societa'  da
attuarsi  mediante trasferimento  di  parte  del patrimonio  sociale,
rappresentato   dalla   partecipazione   totalitaria   nella   B.P.B.
Assicurazioni Vita S.p.a. e da liquidita', a favore della costituenda
B.P.B.  Partecipazioni  Assicurative   S.p.a.,  nonche'  le  relative
modalita' di attuazione e le nuove norme statutarie;
  Vista  l'istanza in  data  1 luglio  1999 con  la  quale la  B.P.B.
Assicurazioni  S.p.a.  ha   chiesto  l'approvazione  della  scissione
parziale nonche' delle relative modalita' di attuazione e delle nuove
norme statutarie;
  Visto il decreto  in data 15 maggio 1999 con  il quale il Tribunale
di Milano, ritenuta  la sussistenza di tutte  le condizioni stabilite
dalla legge,  ha ordinato  l'iscrizione della  sopraindicata delibera
assembleare nel registro delle imprese;
  Accertato che nei  termini di legge non  sono pervenute opposizioni
da  parte di  terzi creditori  all'esecuzione dell'operazione  di cui
trattasi, cosi' come previsto dall'art. 2503 c.c.;
  Accertato che  la B.P.B.  Assicurazioni S.p.a., tenuto  conto della
scissione, dispone  di mezzi patrimoniali sufficienti  alla copertura
del margine di solvibilita' da costituire;
  Rilevato  che l'operazione  di  scissione in  esame  e le  relative
modalita' soddisfano  le condizioni poste dalla  normativa di settore
per la tutela degli assicurati e dei danneggiati;
  Vista  la successiva  delibera  assunta in  data  9 settembre  1999
dall'assemblea   straordinaria    degli   azionisti    della   B.P.B.
Assicurazioni S.p.a. che ha  approvato la modifica apportata all'art.
3 dello statuto sociale relativa al trasferimento della sede sociale;
  Rilevata la conformita' delle nuove norme statutarie della societa'
alla vigente disciplina del settore assicurativo;
  Acquisito il parere favorevole espresso dal consiglio dell'Istituto
nella seduta del 30 settembre 1999;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  E'  approvata  la  scissione parziale  della  B.P.B.  Assicurazioni
S.p.a.  da  attuarsi  mediante  trasferimento di  parte  del  proprio
patrimonio  sociale, rappresentato  dalla partecipazione  totalitaria
nella  B.P.B. Assicurazioni  Vita S.p.a.  e da  liquidita', a  favore
della costituenda  B.P.B. Partecipazioni Assicurative S.p.a.,  con le
relative modalita' di attuazione.