IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso Comitato; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 3, recante norme in materia di controllo della Corte dei conti; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, emanato in attuazione della predetta legge delega n. 59/1997; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94, ed in particolare l'art. 7 che, nel disporre l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, delega il Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione, fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede l'emanazione di apposito regolamento governativo per il riordino delle competenze del CIPE; Visto l'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, (provvedimento collegato alla legge finanziaria 1999), che sostituisce il comma 2 del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 430/1997, demandando ad apposita deliberazione di questo Comitato l'individuazione delle tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni rispettivamente competenti, nonche' delle attribuzioni, non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare; Ritenuto di dover procedere al riordino delle proprie competenze alla luce di quanto previsto dal citato art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144; Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 1 luglio 1999, sullo schema di deliberazione concernente il riordino delle competenze di questo Comitato approvato nella seduta del 9 giugno 1999, il cui esame preliminare era gia' stato avviato nell'anno 1998 in vigenza della normativa recata dal citato decreto legislativo n. 430/1997; Visti altresi' i pareri espressi dalla 5 commissione permanente del Senato della Repubblica il 21 luglio 1999 e dalla 5 commissione permanente della Camera dei deputati in data 22 luglio 1999; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Delibera: E' approvato, ai sensi della normativa indicata in oggetto, il seguente regolamento concernente l'individuazione delle attribuzioni del CIPE e delle tipologie dei provvedimenti da trasferire alle amministrazioni competenti. Art. 1. 1. Il CIPE continua ad esercitare - ai sensi dell'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n. 144, richiamata in premessa - le attribuzioni previste da norme vigenti non concernenti compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria; e' competente in via generale su questioni di rilevante valenza economicofinanziaria, e/o con prospettive di medio lungo termine, che necessitino di un coordinamento a livello territoriale o settoriale. Sulla base degli obiettivi fissati dal Governo e su iniziativa dei Ministeri competenti, esercita in particolare le seguenti funzioni: a) definizione delle linee generali di politica economicofinanziaria per la predisposizione degli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio e dei documenti programmatici; approvazione della relazione previsionale e programmatica; elaborazione degli indirizzi generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria e per il raccordo della politica economica nazionale con le politiche comunitarie; b) coordinamento, nell'ambito delle linee generali di cui alla lettera a) delle diverse politiche di settore e dei relativi piani e programmi, assicurandone, da un lato, la coerenza con gli obiettivi occupazionali, di sviluppo e ambientali, e verificandone, dall'altro, la coerenza con le politiche comunitarie; c) valutazione degli obiettivi conseguiti e dei risultati raggiunti dai piani e programmi di cui alla lettera b), in particolare da quelli finanziati dal CIPE; d) esame, su proposta del Ministro competente, delle altre questioni ritenute meritevoli di valutazione collegiale. 2. Il CIPE esercita ogni altra funzione prevista da leggi o regolamenti.