IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la  legge 27 febbraio 1967,  n. 48, ed in  particolare l'art.
16,  concernente l'istituzione  del CIPE,  Comitato interministeriale
per la  programmazione economica, nonche' le  successive disposizioni
legislative relative alla composizione dello stesso Comitato;
  Vista la legge 14 gennaio 1994,  n. 20, ed in particolare l'art. 3,
recante norme in materia di controllo della Corte dei conti;
  Vista la legge 15 marzo 1997,  n. 59, recante delega al Governo per
il conferimento di funzioni e  compiti amministrativi alle regioni ed
enti locali;
  Visto il  decreto legislativo  28 agosto 1997,  n. 281,  emanato in
attuazione della predetta legge delega n. 59/1997;
  Vista la  legge 3 aprile  1997, n. 94,  ed in particolare  l'art. 7
che,  nel disporre  l'accorpamento  del Ministero  del  tesoro e  del
Ministero del  bilancio e  della programmazione economica,  delega il
Governo ad emanare appositi decreti legislativi per la ridefinizione,
fra l'altro, delle attribuzioni di questo Comitato;
  Visto l'art. 1,  comma 2, del decreto legislativo  5 dicembre 1997,
n. 430, che prevede  l'emanazione di apposito regolamento governativo
per il riordino delle competenze del CIPE;
  Visto l'art. 3  della legge 17 maggio 1999,  n. 144, (provvedimento
collegato alla  legge finanziaria 1999),  che sostituisce il  comma 2
del predetto art.  1 del decreto legislativo  n. 430/1997, demandando
ad apposita  deliberazione di questo Comitato  l'individuazione delle
tipologie   dei  provvedimenti   oggetto  del   trasferimento  e   le
amministrazioni    rispettivamente    competenti,    nonche'    delle
attribuzioni,   non   concernenti   compiti  di   gestione   tecnica,
amministrativa e finanziaria  previste da norme vigenti,  che il CIPE
continua ad esercitare;
  Ritenuto di  dover procedere  al riordino delle  proprie competenze
alla luce di quanto previsto dal  citato art. 3 della legge 17 maggio
1999, n. 144;
  Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato,  le regioni e le province autonome  di Trento e Bolzano
nella  seduta  del  1  luglio 1999,  sullo  schema  di  deliberazione
concernente il riordino delle competenze di questo Comitato approvato
nella seduta  del 9 giugno  1999, il  cui esame preliminare  era gia'
stato avviato  nell'anno 1998 in  vigenza della normativa  recata dal
citato decreto legislativo n. 430/1997;
  Visti altresi' i pareri espressi dalla 5 commissione permanente del
Senato  della Repubblica  il 21  luglio  1999 e  dalla 5  commissione
permanente della Camera dei deputati in data 22 luglio 1999;
  Su  proposta  del  Ministro  del   tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  E'  approvato, ai  sensi della  normativa indicata  in oggetto,  il
seguente regolamento concernente  l'individuazione delle attribuzioni
del  CIPE e  delle  tipologie dei  provvedimenti  da trasferire  alle
amministrazioni competenti.
                               Art. 1.
  1. Il  CIPE continua  ad esercitare  - ai  sensi dell'art.  3 della
legge  17  maggio   1999,  n.  144,  richiamata  in   premessa  -  le
attribuzioni  previste da  norme vigenti  non concernenti  compiti di
gestione tecnica, amministrativa e  finanziaria; e' competente in via
generale su questioni di  rilevante valenza economicofinanziaria, e/o
con  prospettive  di  medio  lungo termine,  che  necessitino  di  un
coordinamento a livello territoriale o settoriale.
  Sulla base degli obiettivi fissati  dal Governo e su iniziativa dei
Ministeri competenti, esercita in particolare le seguenti funzioni:
  a)    definizione     delle    linee    generali     di    politica
economicofinanziaria  per  la   predisposizione  degli  strumenti  di
programmazione   finanziaria   e   di  bilancio   e   dei   documenti
programmatici;   approvazione   della    relazione   previsionale   e
programmatica; elaborazione degli indirizzi  generali da adottare per
l'azione  italiana  in  sede  comunitaria e  per  il  raccordo  della
politica economica nazionale con le politiche comunitarie;
  b)  coordinamento, nell'ambito  delle  linee generali  di cui  alla
lettera a) delle diverse politiche di  settore e dei relativi piani e
programmi, assicurandone, da  un lato, la coerenza  con gli obiettivi
occupazionali, di sviluppo e ambientali, e verificandone, dall'altro,
la coerenza con le politiche comunitarie;
  c) valutazione degli obiettivi conseguiti e dei risultati raggiunti
dai  piani e  programmi di  cui alla  lettera b),  in particolare  da
quelli finanziati dal CIPE;
  d)  esame,  su  proposta   del  Ministro  competente,  delle  altre
questioni ritenute meritevoli di valutazione collegiale.
  2.  Il  CIPE esercita  ogni  altra  funzione  prevista da  leggi  o
regolamenti.