IL DIRETTORE
  dell'unita'  di  gestione  autotrasporto  di  persone  e  cose  del
Dipartimento dei trasporti terrestri
 
  Vista la legge 23 dicembre  1997, n. 454, che stabilisce interventi
per   la   ristrutturazione    dell'autotrasporto   e   lo   sviluppo
dell'intermodalita';
  Visto in particolare:
  a)  l'art.  1, comma  3,  relativo  all'adozione, con  decreto  del
Ministro dei trasporti  e della navigazione, di  un piano complessivo
delle risorse per la concessione  dei benefici a favore delle imprese
e dei raggruppamenti di imprese;
  b) l'art.  2 che  prevede finanziamenti agevolati  per investimenti
innovativi e formazione professionale  delle imprese di autotrasporto
di cose per conto di terzi;
  c) l'art. 6, che detta -  fra l'altro - disposizioni in ordine alla
presentazione delle  domande di  ammissione ai  benefici di  cui alla
legge in parola;
  d)   l'art.   8,   relativo  all'istituzione   del   Comitato   per
l'autotrasporto  e  l'intermodalita',  che delibera  in  ordine  agli
interventi finanziari previsti dalla citata legge;
  e)  l'art.  10,  commi  1  e 2,  che  disciplina  le  modalita'  di
erogazione dei benefici di cui sopra;
  Vista la lettera in data  28 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee 7 luglio  1998, n. C 211/5, con cui
la  Commissione europea  ha comunicato  la decisione  di avviare  una
procedura di  infrazione nei  confronti della Repubblica  italiana ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del trattato;
  Vista  la decisione  della Commissione  n. C(1999)1267  def. del  4
maggio 1999, con cui si  dichiara, sulla basedelle iniziative assunte
in sede  legislativa e degli  impegni assunti in sede  di trattative,
che  le  misure  relative  alla  concessione  di  incentivi  per  gli
investimenti innovativi  e la formazione professionale  delle imprese
di  autotrasporto di  cose per  conto di  terzi istituite  dal regime
italiano  non costituiscono  aiuti di  Stato ai  sensi dell'art.  87,
paragrafo 1 del trattato o  possono essere dichiarate compatibili con
il mercato comune in forza dell'art. 87, paragrafo 3 del trattato;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e dellanavigazione del
21  dicembre  1998,  relativo  alla  ripartizione  percentuale  delle
risorse stanziate dall'art. 1, comma 3 della legge sopra richiamata;
  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere in  considerazione  dei  motivi
sociali che presiedono all'attuazione della  legge e delle ragioni di
ordine   pubblico   che   impongono  una   sollecita   adozione   dei
provvedimenti di attuazione della legge;
  Ritenuta, infine,  la necessita' che i  provvedimenti di attuazione
siano comunque  conformi alle prescrizioni contenute  nella decisione
della Commissione europea n. C(1999)1267 def. del 4 maggio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  intende  per  impresa  di
autotrasporto:  un'impresa,  ovvero  un  raggruppamento,  cosi'  come
definito dall'art. 1,  comma 2, lettera e), della  legge n. 454/1997,
che eserciti l'attivita' di autotrasporto di cose su strada per conto
di terzi  e sia  iscritta all'albo degli  autotrasportatori istituito
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in
altro Stato dell'Unione europea.
  2.  Le agevolazioni  stabilite dal  presente decreto  sono concesse
alle  imprese  di  autotrasporto  per gli  investimenti  destinati  a
rendere  piu'  efficiente  la  loroorganizzazione  nella  catena  del
trasporto, ed a migliorare  la sicurezza della circolazione stradale,
nonche' la protezione dell'ambiente.