IL DIRETTORE dell'unita' di gestione autotrasporto di persone e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'; Visto in particolare: a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese; b) l'art. 2 che prevede finanziamenti agevolati per investimenti innovativi e formazione professionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi; c) l'art. 6, che detta - fra l'altro - disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in parola; d) l'art. 8, relativo all'istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita', che delibera in ordine agli interventi finanziari previsti dalla citata legge; e) l'art. 10, commi 1 e 2, che disciplina le modalita' di erogazione dei benefici di cui sopra; Vista la lettera in data 28 aprile 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 7 luglio 1998, n. C 211/5, con cui la Commissione europea ha comunicato la decisione di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del trattato; Vista la decisione della Commissione n. C(1999)1267 def. del 4 maggio 1999, con cui si dichiara, sulla basedelle iniziative assunte in sede legislativa e degli impegni assunti in sede di trattative, che le misure relative alla concessione di incentivi per gli investimenti innovativi e la formazione professionale delle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi istituite dal regime italiano non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato o possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune in forza dell'art. 87, paragrafo 3 del trattato; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e dellanavigazione del 21 dicembre 1998, relativo alla ripartizione percentuale delle risorse stanziate dall'art. 1, comma 3 della legge sopra richiamata; Ritenuta l'urgenza di provvedere in considerazione dei motivi sociali che presiedono all'attuazione della legge e delle ragioni di ordine pubblico che impongono una sollecita adozione dei provvedimenti di attuazione della legge; Ritenuta, infine, la necessita' che i provvedimenti di attuazione siano comunque conformi alle prescrizioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(1999)1267 def. del 4 maggio 1999; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per impresa di autotrasporto: un'impresa, ovvero un raggruppamento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, che eserciti l'attivita' di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e sia iscritta all'albo degli autotrasportatori istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea. 2. Le agevolazioni stabilite dal presente decreto sono concesse alle imprese di autotrasporto per gli investimenti destinati a rendere piu' efficiente la loroorganizzazione nella catena del trasporto, ed a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, nonche' la protezione dell'ambiente.