IL DIRETTORE
          dell'unita' di gestione autotrasporto di persone
           e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri
  Vista la legge 23 dicembre  1997, n. 454, che stabilisce interventi
per   la   ristrutturazione    dell'autotrasporto   e   lo   sviluppo
dell'intermodalita';
  Visto in particolare:
  a)  l'art.  1, comma  3,  relativo  all'adozione, con  decreto  del
Ministro dei trasporti  e della navigazione, di  un piano complessivo
delle risorse per la concessione  dei benefici a favore delle imprese
e dei raggruppamenti di imprese;
  b) l'art.  2, comma 1, lettere  a) e b), relative  al finanziamento
agevolato  delle   iniziative  per  l'acquisizione  di   programmi  e
apparecchiature, nonche'  per la realizzazione di  aree attrezzate ed
immobili  per  l'interscambio  e   lo  stoccaggio  delle  merci,  con
priorita' a quelle destinate al trasporto combinato;
  c)  l'art.  5,  comma  1,  che  prevede  la  concessione  di  mutui
quinquennali  per il  finanziamento  dei mezzi  e delle  attrezzature
adibite al trasporto combinato;
  d) l'art. 6, che detta -  fra l'altro - disposizioni in ordine alla
presentazione delle  domande di  ammissione ai  benefici di  cui alla
legge in parola;
  e)   l'art.   8,   relativo  all'istituzione   del   Comitato   per
l'autotrasporto  e  l'intermodalita',  che delibera  in  ordine  agli
interventi finanziari previsti dalla citata legge;
  f)  l'art.  10,  commi  l  e 2,  che  disciplina  le  modalita'  di
erogazione dei benefici di cui sopra;
  Vista la lettera  in data 28 aprile 1998  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee 7 luglio  1998, n. C 211/5, con cui
la  Commissione europea  ha comunicato  la decisione  di avviare  una
procedura di  infrazione nei  confronti della Repubblica  italiana ai
sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del trattato;
  Visto il decreto del Ministro  dei trasporti e della navigazione 21
dicembre 1998  relativo alla  ripartizione percentuale  delle risorse
stanziate nell'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata;
  Vista  la decisione  della Commissione  n. C(1999)1267  def. del  4
maggio 1999, con cui si dichiara, sulla base delle iniziative assunte
in sede  legislativa e degli  impegni assunti in sede  di trattative,
che le misure relative alla concessione di incentivi per il trasporto
combinato istituite  dal regime  italiano non costituiscono  aiuti di
Stato  ai sensi  dell'art. 87,  paragrafo  1 del  trattato o  possono
essere  dichiarate  compatibili  con   il  mercato  comune  in  forza
dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato;
  Ritenuta  l'urgenza  di  provvedere in  considerazione  dei  motivi
sociali che presiedono all'attuazione della  legge e delle ragioni di
ordine pubblico che impogono una sollecita adozione dei provvedimenti
di attuazione della legge;
  Ritenuta, infine,  la necessita' che i  provvedimenti di attuazione
siano comunque  conformi alle prescrizioni contenute  nella decisione
della Commissione europea n. C(1999)1267 def. del 4 maggio 1999;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  a) trasporto combinato: il trasporto  di merci per cui l'autocarro,
il rimorchio,  il semirimorchio con  o senza il veicolo  trattore, la
cassa  mobile  o  il  contenitore  effettuano  la  parte  iniziale  o
terminale del  tragitto su strada  e l'altra parte per  ferrovia, per
via navigabile interna o per mare, allorche' questo percorso supera i
100 chilometri  in linea d'aria  ed effettuano su strada  il tragitto
iniziale o terminale:
  1)  fra il  punto di  carico della  merce e  l'appropriata stazione
ferroviaria di carico  piu' vicina per il tragitto iniziale  e fra il
punto di scarico della merce  e l'appropriata stazione ferroviaria di
scarico piu' vicina per il tragitto terminale;
  2) oppure  in un  raggio non  superiore a  150 chilometri  in linea
d'aria da porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco;
  b) impresa  di autotrasporto: un'impresa ovvero  un raggruppamento,
cosi' come definito dall'art. 1, comma  2, lettera e), della legge n.
454/1997, che eserciti l'attivita' di autotrasporto di cose su strada
per conto  di terzi e  sia iscritta all'albo  degli autotrasportatori
istituito dalla  legge 6 giugno  1974, n.  298, anche se  avente sede
principale in altro Stato dell'Unione europea.