IL DIRETTORE dell'unita' di gestione autotrasporto di persone e cose del Dipartimento dei trasporti terrestri Vista la legge 23 dicembre 1997, n. 454, che stabilisce interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'; Visto in particolare: a) l'art. 1, comma 3, relativo all'adozione, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di un piano complessivo delle risorse per la concessione dei benefici a favore delle imprese e dei raggruppamenti di imprese; b) l'art. 2, comma 1, lettere a) e b), relative al finanziamento agevolato delle iniziative per l'acquisizione di programmi e apparecchiature, nonche' per la realizzazione di aree attrezzate ed immobili per l'interscambio e lo stoccaggio delle merci, con priorita' a quelle destinate al trasporto combinato; c) l'art. 5, comma 1, che prevede la concessione di mutui quinquennali per il finanziamento dei mezzi e delle attrezzature adibite al trasporto combinato; d) l'art. 6, che detta - fra l'altro - disposizioni in ordine alla presentazione delle domande di ammissione ai benefici di cui alla legge in parola; e) l'art. 8, relativo all'istituzione del Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita', che delibera in ordine agli interventi finanziari previsti dalla citata legge; f) l'art. 10, commi l e 2, che disciplina le modalita' di erogazione dei benefici di cui sopra; Vista la lettera in data 28 aprile 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee 7 luglio 1998, n. C 211/5, con cui la Commissione europea ha comunicato la decisione di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 88, paragrafo 2, del trattato; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1998 relativo alla ripartizione percentuale delle risorse stanziate nell'art. 1, comma 3, della legge sopra richiamata; Vista la decisione della Commissione n. C(1999)1267 def. del 4 maggio 1999, con cui si dichiara, sulla base delle iniziative assunte in sede legislativa e degli impegni assunti in sede di trattative, che le misure relative alla concessione di incentivi per il trasporto combinato istituite dal regime italiano non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del trattato o possono essere dichiarate compatibili con il mercato comune in forza dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato; Ritenuta l'urgenza di provvedere in considerazione dei motivi sociali che presiedono all'attuazione della legge e delle ragioni di ordine pubblico che impogono una sollecita adozione dei provvedimenti di attuazione della legge; Ritenuta, infine, la necessita' che i provvedimenti di attuazione siano comunque conformi alle prescrizioni contenute nella decisione della Commissione europea n. C(1999)1267 def. del 4 maggio 1999; Decreta: Art. 1. 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) trasporto combinato: il trasporto di merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, per via navigabile interna o per mare, allorche' questo percorso supera i 100 chilometri in linea d'aria ed effettuano su strada il tragitto iniziale o terminale: 1) fra il punto di carico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di carico piu' vicina per il tragitto iniziale e fra il punto di scarico della merce e l'appropriata stazione ferroviaria di scarico piu' vicina per il tragitto terminale; 2) oppure in un raggio non superiore a 150 chilometri in linea d'aria da porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco; b) impresa di autotrasporto: un'impresa ovvero un raggruppamento, cosi' come definito dall'art. 1, comma 2, lettera e), della legge n. 454/1997, che eserciti l'attivita' di autotrasporto di cose su strada per conto di terzi e sia iscritta all'albo degli autotrasportatori istituito dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, anche se avente sede principale in altro Stato dell'Unione europea.